TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2021-01-22, n. 202100052
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Pubblicato il 22/01/2021
N. 00052/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01579/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2020, proposto da
Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L M A, A D E, G R N, R V, F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ARO LE/2, Comune di Vernole, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta 19;
Comune di Melendugno, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ecotecnica S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Ada Matteo, Saverio Sticchi Damiani, Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 62 del 15 ottobre 2020 con cui il Sindaco del Comune di Vernole, ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 267/2000, ha ordinato ad Ecotecnica s.r.l. con decorrenza dal 26 giugno 2020 e fino al 28 febbraio 2021 la prosecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto di appalto 29 gennaio 2019;
nonché di tutti gli atti al predetto comunque connessi, ivi compresi il verbale della seduta dei Sindaci dei Comuni dell'ARO LE/2 del 6 ottobre 2020, la nota del RUP, acquisita al protocollo del Comune di Melendugno n. 17566 del 13 ottobre 2020, la nota prot. n. 20559 del 16 novembre 2020 del Comune di Melendugno, di riscontro alla missiva di Ciclat del 10 novembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARO LE/2, del Comune di Vernole, della Ecotecnica S.r.l. e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. N D Pite nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021, svoltasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, per come richiamato dall’art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di fondatezza della domanda cautelare. Ciò in quanto l’impugnata ordinanza contingibile e urgente – di proroga del servizio in capo alla controinteressata, sino alla verifica, in capo alla ricorrente, del possesso dei requisiti ex art. 80 d. lgs. n. 50/2016 – sembra porsi in contrasto con le statuizioni contenute nella sentenza di questo TAR n. 1740/2019, nonché in quella del Consiglio di Stato n. 4100/2020, che a parziale riforma della suddetta sentenza di questo TAR, ha dichiarato, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’odierna ricorrente, l’inefficacia del contratto stipulato dall’Amministrazione con la controinteressata. Sotto questo profilo, pertanto, l’impugnata ordinanza appare del tutto eccentrica con quanto definitivamente statuito in sede giurisdizionale, prorogando un servizio in favore di un soggetto il cui contratto con l’Amministrazione è stato definitivamente dichiarato inefficace;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda di tutela cautelare, con assegnazione all’Amministrazione del termine di gg. 15 per l’ultimazione della fase della verifica dei requisiti ex art. 80 d. lgs. n. 50/2016, salva comunque la facoltà dell’Amministrazione di autorizzare la consegna dei lavori in via d’urgenza in favore della ricorrente, ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020;
Ritenuto di fissare udienza pubblica per il 21 aprile 2021;
Ritenuto di compensare le spese della fase cautelare;