TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-08-28, n. 202415976

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-08-28, n. 202415976
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415976
Data del deposito : 28 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2024

N. 15976/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05445/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5445 del 2022, proposto da
Salzano Carpenterie Metalliche S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.n.a.c. - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Cinisello Balsamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione- Ufficio Sanzioni Soa e Operatori economici qualificati e annotazioni, di conclusione del procedimento per l'inserimento dell'annotazione nel Casellario informatico, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.lgs. 50/2016, inerente il fascicolo USANSOA/629/2022/sd, notificato in data 8 aprile 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.n.a.c. - Autorita' Nazionale Anticorruzione e del Comune di Cinisello Balsamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2024 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente - Salzano Carpenterie Metalliche s.r.l. quale capogruppo mandataria in RTI con l’impresa mandante Amorini Giovanni - si è aggiudicata, con la determina n. 928 del 2 agosto 2021 del Comune di Cinisello Balsamo, la gara avente ad oggetto: “il potenziamento delle connessioni ciclabili del nodo di interscambio Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Monza (M1 Bettola) relativamente al progetto “welfare metropolitano e rigenerazione urbana”.

Dopo l’aggiudicazione, riferisce di aver trasmesso parte della documentazione necessaria alla stipula del contratto in data 2 settembre 2021;
che il successivo 6 settembre 2021 la stazione appaltante ha domandato un’integrazione documentale (nominativo, data e luogo di nascita della persona che firmerà il contratto;
- polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, intestata al RTI, per un importo di € 245.156,26, pari al 19.58% dell’importo contrattuale;
- polizza assicurativa RCT e RCO;
- Piano Operativo di Sicurezza) fornita il 21-23 settembre 2021;
che la stazione appaltante ha poi stabilito la data consegna dei lavori per il giorno 24 novembre 2021 (a distanza di quasi quattro mesi dall’aggiudicazione), dichiarando, con separata nota, di voler procedere alla sottoscrizione del contratto in data 14 dicembre 2021 (dopo ben quattro mesi dall’aggiudicazione), in violazione del termine di sessanta giorni, stabilito dall’art. 32, co. 8, d.lgs. n. 50/2016. Pertanto, la RTI ha presentato alla stazione appaltante istanza di scioglimento dal vincolo negoziale ai sensi e dell’art. 32, co. 8, secondo capoverso, d.lgs. n. 50/2016. All’esito di uno scambio interlocutorio tra le parti, la stazione appaltante ha adottato la determina dirigenziale di revoca dell’aggiudicazione, disponendo l’escussione della polizza fideiussoria provvisoria e la segnalazione all’A.N.AC., ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tar Lombardia e il ricorso è in attesa della fissazione dell’udienza di merito.

Su segnalazione della stazione appaltante, l’A.n.a.c. ha, quindi, avviato il procedimento per l’annotazione della vicenda nel casellario dei contratti pubblici, conclusosi con l’annotazione a carico della ricorrente della delibera di revoca dell’aggiudicazione.

1.1. Avverso il provvedimento dell’A.n.a.c. la ricorrente ha proposto la presente impugnazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, affidandola ai seguenti motivi di illegittimità.

I- Violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. 210, comma 13, d.lgs. 50/2016 e art. 8 del Regolamento A.n.a.c. in relazione all’art. 3 l. 241/90) Violazione linee guida A.n.a.c. n.

6. Eccesso di potere (sviamento – arbitrarietà –difetto del presupposto –carenza di istruttoria – omessa e apparente motivazione – ingiustizia manifesta – illogicità – perplessità – sproporzionalità). Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

Deduce la ricorrente che l’A.n.a.c. avrebbe errato nel recepire acriticamente il contenuto della segnalazione del Comune di Cinisello Balsamo, senza svolgere alcuna valutazione autonoma, né motivando sull’utilità della notizia, non tenendo conto del fatto che il termine di sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione (decorrente dal 7 settembre 2021) era decorso quando la stazione appaltante ha comunicato la data prevista di stipulazione del contratto (fissato per il 14 dicembre 2021).

II- Violazione di legge (violazione e distorta applicazione dell’art. 15 del Regolamento A.n.a.c. approvato con Delibera n. 290 del 16.10.2019 in relazione all’art. 10 bis l. n. 241/90. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. b) del Regolamento A.n.a.c., violazione del contraddittorio procedimentale. Eccesso di potere (apparente contraddittorio – arbitrarietà – sviamento – ingiustizia manifesta – difetto assoluto di istruttoria – carenza di motivazione – perplessità – sproporzionalità. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

Il provvedimento è illegittimo in quanto l’A.n.a.c. ha disatteso immotivatamente la richiesta di audizione, arrecando in questo modo un’insanabile violazione del principio del contraddittorio, e non ha neppure accolto quella di sospensione del procedimento sino alla definizione del giudizio innanzi al TAR Milano (Sezione Prima- N.R.G. 221/2022- in attesa della fissazione dell’udienza pubblica).

III. Violazione di legge (violazione ed omessa applicazione dell’art. 15, co. 3, lett. b), del Regolamento A.n.a.c. in relazione all’art. 3, l. n. 241/90. Eccesso di potere (arbitrarietà – sviamento – carenza assoluta di motivazione – difetto di istruttoria – ingiustizia manifesta – illogicità). Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

L’A.n.a.c. non ha sospeso il procedimento in attesa della definizione del giudizio dinanzi al Tar Lombardia, riguardante la legittimità della revoca dell’aggiudicazione oggetto della segnalazione prima e dell’annotazione poi, senza tener conto del nesso di presupposizione sussistente tra il primo e la seconda per cui, in caso di accoglimento del ricorso, l’annotazione decadrebbe di conseguenza.

1.2. Si è costituita l’A.n.a.c., depositando memoria in data 23 maggio 2022, in cui ha insistito per la correttezza del proprio operato e chiesto il rigetto del ricorso e dell’annessa istanza di sospensione del provvedimento impugnato. In particolare ha evidenziato, in punto di fatto, che la ricorrente solo con la nota del 12 novembre 2021 ha completato trasmissione della documentazione necessaria alla stipula del contratto, presentando la polizza CAR, secondo le disposizioni indicate nel Capitolato speciale di Appalto, aggiungendo che l’Autorità avrebbe potuto integrare l’annotazione riportando ogni evoluzione del giudizio instaurato dinanzi al Tar Lombardia proposto avverso la determina di revoca dell’aggiudicazione.

1.3. Con memoria depositata il 7 giugno 2022, ha spiegato le sue difese anche la stazione appaltante – Comune di Cinisello Balsamo – rappresentando la correttezza del proprio operato e che il decorso del termine di sessanta giorni per la stipula del contratto era dipeso dalla condotta della stessa ricorrente che aveva trasmesso tutta la documentazione richiesta in data 12 novembre 2021, momento in cui il Comune ha ricevuto la polizza CAR rettificata e, quindi, quattro giorni dopo la sua scadenza. Il Comune ha sottolineato come tale condotta dovesse reputarsi incompatibile con la volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, che il termine di sessanta giorni fosse stato concordemente derogato dalle parti, dal che la legittimità della revoca dell’aggiudicazione. Ha poi aggiunto che la revoca dell’aggiudicazione è provvedimento tutt’ora efficace in quanto, sebbene sia pendente impugnazione, la ricorrente non ha mai proposto istanza cautelare di sospensione.

1.4. All’esito della camera di consiglio il collegio ha respinto l’istanza cautelare, con ordinanza 20 giugno 2022, n. 3907, non impugnata.

1.5. La ricorrente ha comunicato di avere interesse alla decisione del merito del ricorso, pertanto, le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e, all’udienza pubblica del 16 luglio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

3. Va premesso che, ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, l’A.n.a.c. “ gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 ” e stabilisce “ le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c) dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 ”.

A sua volta, l’art. 8, co. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità ha poi specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, a) “ le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico ”. nonché b) “ le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio;
ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo;
iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali
”.

4. In tale contesto normativo è stato precisato che l’obbligo di motivazione ricadente sull’A.n.a.c. in ordine all’utilità della notizia da annotare sul Casellario può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione “ fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di «utilità» della annotazione ” (cfr. Tar Lazio, sez. I, n. 4107/2021 e più di recente Tar Lazio, sez. I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032/22) e che l’Autorità è tenuta “ a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione ” (Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1318).

È stato poi precisato che, nell’esercizio del potere di annotazione “ l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che … esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186) ” (cfr. ancora Tar Lazio, sez. I-quater, n. 6032/2022). Pertanto quest’ultima “ nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione ” (cfr. ex multis Tar Lazio, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere di A.n.a.c. è solo quello di dare “ sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti ” (Tar Lazio, sez. I-quater, 24 ottobre 2022, n.13626), o della pendenza di un contenzioso sui fatti oggetto dell’annotazione (cfr. Tar Lazio, sez. I-quater, 6 marzo 2023, n. 3742/23 nonché Tar Lazio, sez. I, 2 novembre 2021, n. 11137/21 e 31 dicembre 2020, n. 14186/20).

4.1. Con particolare riferimento alla fattispecie della revoca dell’aggiudicazione è stato ritenuto che “ il rifiuto opposto dall’operatore economico aggiudicatario alla stipula del contratto, in assenza di valide e oggettive scriminanti, ricada senz’altro nell’alveo applicativo dell’art. 1337 c.c., integrando una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative, che ben può essere annoverata tra le «altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico » delle quali l’art. 8, co. 2, lett. a), del citato regolamento ammette l’iscrizione nel casellario. La condotta di un operatore economico nella fase che precede la stipula del contratto soggiace, infatti, all’obbligo di buona fede, la cui osservanza è chiaramente indicativa della sua affidabilità professionale ” (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 28 dicembre 2023, n. 19991 e, ancora più di recente 30 aprile 2024 n. 08540 e 9 luglio 2024, n. 13882).

5. Occorre ancora premettere che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 32, co. 8, d.lgs. n. 50/2016 ha natura meramente ordinatoria;
trattasi di termine posto invero a tutela dell’aggiudicatario, cui deve essere garantito di poter fare le proprie scelte imprenditoriali entro tempi certi (si veda, in proposito, T.A.R., Roma, sez. II, 02 maggio 2023, n. 7365;
09 maggio 2022 , n. 5733). Da ciò deriva che, di fronte all’inerzia dell’amministrazione che si sottrae all’obbligo di stipulare il contratto, l’operatore economico ha di fronte a sé due opzioni: svincolarsi dalla propria offerta;
proporre azione avverso il silenzio, di cui agli artt. 31 e 117 del c.p.a., al fine di ottenere la condanna dell’amministrazione pubblica a provvedere.

Ciò posto, la facoltà di sciogliersi dal vicolo contrattuale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, non può essere esercitata dall'impresa aggiudicataria in piena libertà (o comunque assumendo atteggiamenti dilatori idonei a far decorrere il termine ivi previsto), presupponendo una ingiustificata inerzia addebitabile alla stazione appaltante nella fase susseguente all'aggiudicazione definitiva (si veda T.A.R. Catania, sez. I, 24 luglio 2024, n. 2667).

6. Facendo applicazione delle sopra riportate coordinate normative e giurisprudenziali, infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso.

Dalla ricostruzione fattuale come articolata nel provvedimento, infatti, emerge la concreta valutazione da parte dell’A.n.a.c. della utilità dell’annotazione.

Per altro verso, quanto dedotto dalla parte ricorrente non consente di affermare la manifesta infondatezza della notizia, considerato che i fatti che hanno portato alla revoca dell’aggiudicazione non sono caratterizzati da chiari elementi di straordinarietà tali da far escludere l’utilità dell’annotazione per le finalità di tenuta del Casellario, anche alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riportate.

6.1. La ricostruzione dei fatti che si ricava dagli atti processuali, infatti - che, peraltro, è incontestata tra le parti - è la seguente: - il 2 agosto 2021 il Comune ha emesso la determinazione di aggiudicazione;
- il 18 agosto 2021 il Comune ha comunicato alla ricorrente l’aggiudicazione, richiedendo l’invio dei documenti necessari per la stipula del contratto;
- il 3 settembre 2021 il Comune ha ricevuto solo una parte dei documenti richiesti, con richiesta della ricorrente di una proroga del termine per trasmettere la polizza;
- il 6 settembre 2021 il Comune ha invitato la ricorrente a trasmettere i restanti documenti necessari alla stipula del contratto;
- il 21 settembre 2021 la ricorrente ha trasmesso una nota con cui i riservava di inviare “nel più breve tempo possibile l’atto costitutivo del R.T.I.”;
- il 23 settembre 2021 il Comune ha ricevuto l’atto costitutivo del R.T.I.;
- il 5 novembre 2021 il Comune ha inviato alla ricorrente la richiesta di integrare la polizza CAR, intestandola al R.T.I. e di inviare un’appendice alla polizza con due precisazioni;
- il 9 novembre 2021 il Comune ha comunicato che la consegna dei lavori era prevista per il 24 novembre 2021;
- il 12 novembre 2021 il Comune ha ricevuto la polizza CAR rettificata. Ebbene, in tale data il termine dei 60 giorni per la stipula del contratto era già scaduto. Il 16 novembre 2021 il Comune ha chiesto a Salzano di inviare la certificazione ISO 9001 in corso di validità ed ha fissato la data del 14 dicembre 2021 per la stipula del contratto. Solo il 22 novembre 2021 è pervenuta al Comune la nota della ricorrente con cui si comunicava di intendere sciogliersi dal vincolo contrattuale.

6.2. Dalla ricostruzione sopra riportata, fermo restando che la valutazione circa la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione non è rimessa all’A.n.a.c. ed è sottratta anche dal sindacato di questo collegio, non si ricava quindi né una manifesta infondatezza della notizia né alcuna circostanza connotata da straordinarietà tale da escludere in radice la sua utilità.

Correttamente, quindi, l’A.n.a.c. ha ritenuto di disporre l’annotazione, rappresentando, seppur con motivazione stringata, di non potersi ergere ad arbitro della controversia, che “ la revoca dell’aggiudicazione (…) rappresenta condotta apprezzabile con riguardo al requisito dell’affidabilità professionale. ” (cfr. provvedimento impugnato).

Non si ravvisano, inoltre, lacune informative nel testo dell’annotazione, che, lungi dall’essere sbilanciato sulla posizione della stazione appaltante, dà atto delle iniziative assunte dalla ricorrente avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, consentendo alle stazioni appaltanti di avere contezza del carattere controverso del fatto segnalato e, quindi, della non definitività dell’illecito professionale inserito nel casellario.

L’informazione che la vicenda è ancora sub iudice costituisce, infatti, un indizio dell’esistenza di una diversa interpretazione degli eventi, valutabile dalle stazioni appaltanti a favore dell’operatore economico;
dandone evidenza, l’A.n.a.c. assolve pienamente quella funzione neutrale, propria delle Autorità amministrative indipendenti, che il legislatore ha inteso demandarle nella gestione del casellario dei contratti pubblici.

7. Parimenti infondata è la dedotta violazione del principio del contraddittorio (secondo motivo) che avrebbe subito un grave nocumento per la mancata audizione della parte ricorrente, nonostante l’espressa richiesta formulata in tal senso nella sua memoria difensiva.

Nella parte motivazionale del provvedimento impugnato, infatti, è compiutamente descritta la sequenza procedimentale seguita dall’Autorità tenendo conto della situazione fattuale degli atti e interlocuzioni intervenuti e delle osservazioni mosse dai soggetti coinvolti: in particolare risulta indicata l’attività istruttoria svolta con la trascrizione sia della segnalazione della stazione appaltante sia delle memorie e osservazioni depositate dalla ricorrente.

Non è fondato, quindi, il rilievo circa la mancata audizione della ricorrente da parte dell’A.n.a.c., trattandosi, all’evidenza, di una facoltà e non di un obbligo previsto a carico dell’Autorità che, considerato autonomamente, non conduce all’illegittimità dell’impugnata annotazione.

A tale considerazione occorre aggiungere che la ricorrente né nel ricorso introduttivo, né nei successivi scritti difensivi ha allegato quali circostanze ulteriori avrebbe sottoposto all’A.n.a.c. durante l’audizione che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione dell’amministrazione resistente. Va richiamato in proposito quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui: “ le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 novembre 2022, n. 9541;
Id., Sez. VI, 27 ottobre 2022, n. 9183;
Id., Sez. VI, 27 aprile 2020, n. 2676;
Id., Sez. VI, 29 febbraio 2019, n. 1405)
” (Cons. Stato, sez. VI, 5 giugno 2023, n. 5455), onere che, nella vicenda in esame, la ricorrente non ha assolto.

Dalla lettura degli atti e delle memorie trasmesse nel corso del procedimento dinanzi all’A.n.a.c., anzi, sembra che la tesi della ricorrente sia sempre stata quella di contestare la legittimità del provvedimento segnalato in quanto adottato in violazione dell’art. 32, co. 8, d.lgs. n. 50/16, tesi sostenuta anche nell’ambito del presente contenzioso.

8. Quanto al terzo motivo, del pari, la richiesta di sospensione del procedimento dinanzi all’A.n.a.c., ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, non è affatto atto dovuto, come, invece, sembra suggerire la ricorrente.

8.1. Preliminarmente si rileva – e tale circostanza è senz’altro dirimente - che la richiesta formulata dalla ricorrente nelle proprie memorie non rientra tra le ipotesi di sospensione del procedimento elencate all’art. 16 del Regolamento A.n.a.c. applicabile al caso di specie (Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio del 29.07.2020). Parte ricorrente, infatti, nella propria memoria procedimentale ha domandato la sospensione ai sensi dell’art. 16, co. 3, lett. b) della Delibera n. 920 del 16.10.2019, recante il diverso Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

8.2. Per altro verso, si osserva che l’annotazione nel casellario, conformemente alla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, dà correttamente conto della sussistenza di un contenzioso pendente avverso il provvedimento annotato;
inoltre, ogni evoluzione di tale contenzioso, compresa la sua definizione in senso favorevole per la ricorrente, può comportare un’integrazione dell’annotazione, sino alla sua cancellazione, nel caso in cui il provvedimento venisse annullato.

8.3. Non coglie nel segno, quindi, la prospettazione di parte ricorrente volta a sostenere un presunto nesso di presupposizione tra il provvedimento annotato e l’annotazione medesima.

Del resto la mancata previsione di un’ipotesi di sospensione del procedimento nel caso di impugnazione del provvedimento oggetto della segnalazione si pone in linea con il fatto che la deliberazione dell’Autorità con la quale si dispone l’annotazione nel casellario - cui non è accompagnata la sanzione interdittiva - non limita la possibilità di partecipare all’affidamento di commesse pubbliche e, quindi, non assume carattere sanzionatorio, essendo rimessa alla singola stazione appaltante la valutazione dei fatti, non potendosi giustificare un’esclusione di un operatore economico sulla base del solo fatto della sussistenza di un’annotazione a suo carico.

In proposito, infatti, è stato osservato che “ se è vero che il provvedimento di annotazione in questione non incide mai in maniera indolore nella vita degli operatori economici e assume rilievo sia sotto il profilo dell’immagine degli stessi (con naturali riflessi sulla possibilità di ottenere affidamenti diretti o di essere invitati a procedure ristrette), sia sotto quello dell’aggravamento della loro partecipazione a selezioni pubbliche, (v. Consiglio di Stato, V, n. 5189/2022 e Tar Lazio, I-quater, ord. 17 novembre 2022, n. 7051 e giurisprudenza ivi citata), è altrettanto vero che non ogni atto amministrativo che arreca un pregiudizio a un privato (alla sua immagine, così come alla sua sfera di attività) può essere qualificato come sanzione, dovendosi ricondurre a tale categoria solo quei provvedimenti che (non solo presuppongono la sussistenza di un illecito, ma) che rispondono prevalentemente a una finalità punitiva. Finalità che non è propria del provvedimento di annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (che in ciò si distingue profondamente dall’annotazione ex art. 80, comma 12, d.lgs. n. 50/2016), atteso che lo stesso persegue il fine di dare alle stazioni appaltanti informazioni (in maniera completa, puntuale ed esatta, avuto riguardo non solo a quanto segnalato dalle stazioni appaltanti, ma anche a quanto dedotto dalle imprese, cfr. ex multis Tar Lazio, I-quater, 13 maggio 2022, n. 6032) utili alla valutazione in ordine all’affidabilità e all’integrità degli operatori economici ex art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016 (cfr. ancora Consiglio di Stato, V, 7 luglio 2021, n. 4299) ” (v. Tar Lazio, sez. I quater, n. 12061/2023).

Dal che deriva l’infondatezza della doglianza.

9. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso non può essere accolto.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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