TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-06-06, n. 202207314

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-06-06, n. 202207314
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207314
Data del deposito : 6 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2022

N. 07314/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00653/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele 74;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

con domanda di risarcimento dei danni

- del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nella persona del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, datato -OMISSIS-, con il quale, il ricorrente, veniva dimesso, a decorrere dal -OMISSIS-, dal 172° corso di formazione per agenti del ruolo maschile del corpo di polizia penitenziaria, presso la Scuola di Roma;

- del verbale modello BL/BS n. -OMISSIS- reso dal Ministero della Difesa – Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano – Commissione Medica Ospedaliera 2^, nella parte in cui riporta il giudizio diagnostico del ricorrente, ovvero “marcati tratti di personalità schizotipica”, nonché, anche se non conosciuti, tutti gli atti presupposti afferenti alla visita psichiatrica, tra cui i referti eseguiti in data -OMISSIS-, presso il suddetto DMML, ed il referto relativo al colloquio psicologico e test MMPI-2 del -OMISSIS- eseguiti sempre presso il citato DMML;

ad ogni buon fine, della relazione del trainer dell'-OMISSIS-, dell'informazione del Comandante di Reparto e della decisione dell'Autorità Dirigente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15.03.2018 :

- del verbale, modello BL/S – n. -OMISSIS-, emesso dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza –ROMA, in relazione all'accertamento sanitario, avviato il -OMISSIS-, nel quale è riversato il giudizio espresso dalla commissione medico legale che ha ritenuto, il ricorrente, non compatibile con la idoneità al servizio reso;

- di tutti gli atti medici, prodromici e funzionalmente collegati al predetto verbale del -OMISSIS-, ovvero della visita psicologica del Policlinico Militare di Roma in uno al test proiettivo di Rorschach, nonché di ogni altro atto, anche se non conosciuto, connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I - Con riferimento al ricorso in trattazione si premette in punto di fatto che:

- il ricorrente, agente in prova, è stato dimesso dal 172° corso di formazione per allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria con inizio il -OMISSIS-, a causa di un episodio di contrasto con il compagno di stanza, altro agente in prova - legato alla cura, al governo e al godimento dell’ambiente comune - occorso presso l’Istituto penitenziario di Milano, dove stavano frequentando un periodo di tirocinio. Durante il riferito episodio, il ricorrente ha assunto un comportamento giudicato eccessivo e alterato, sulla base di quanto riferito dall’ispettore trainer, intervenuto prontamente ad ispezionare la stanza, e di quanto emerso da un video registrato dallo stesso collega di stanza;

- ritenuta la gravità dell’episodio, si è ravvisata l’opportunità di una valutazione dell’idoneità o meno al servizio dell’allievo agente. Pertanto, la Commissione medico ospedaliero-CMO 2^ di Milano, in data -OMISSIS- con verbale -OMISSIS- - previa apposita istanza di accertamenti medico-legali di cui alla nota n. -OMISSIS- della Direzione dell’Istituto penitenziario di Milano - ha dichiarato il ricorrente “ inidoneo al servizio di istituto e nella P.P. permanentemente in modo assoluto ”, cui ha fatto seguito la proposta di dimissione dal 172° Corso di formazione dell’agente in prova formulata dal Direttore della Scuola di formazione di San Pietro Clarenza – Catania, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 443/92, sfociata nell’avversato provvedimento di dimissioni del -OMISSIS-, adottato dal Ministero della Giustizia- Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse;

- in relazione al suddetto giudizio di inidoneità, l’interessato in data -OMISSIS- ha peraltro proposto ricorso alla Commissione Medica Interforze di Roma, che ha confermato che lo stesso è “ permanentemente non idoneo in modo assoluto nella P.P. si idoneo al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione di appartenenza e/o di altre amministrazioni. Controindicate attività e/o mansioni particolarmente stressanti e l'uso delle armi ”, con verbale modello -OMISSIS-, impugnato con ricorso per motivi aggiunti, indicato in epigrafe.

II – Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti meglio specificati in epigrafe per i seguenti motivi di censura:

1 . VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione della legge n. 241/1990 e, segnatamente degli artt. 3 e 7 e ss, ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà di atti, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto dei presupposti e d’istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza e compatibilità. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 Cost. INCOMPETENZA.

Il ricorrente assume che il Ministero resistente non ha mai dato avviso ex art. 7 della legge n. 241/1990 dell’avvio del procedimento, che ha di poi condotto all’impugnato provvedimento di dimissioni.

Inoltre, il provvedimento avrebbe dovuto essere avviato e gestito dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Ministero della Giustizia, in quanto unico organo all’uopo competente, e non tramite la Direzione della Casa Circondariale di Milano o la CMO 2^ di Milano, vizio che rileva anche sotto il profilo sostanziale e non meramente procedimentale, in quanto il ricorrente, se avesse conosciuto le reali ragioni della visita avrebbe potuto dispiegare un’attività difensiva.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione della legge n. 241/1990 e segnatamente dell’art.

3. ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà di atti, manifesta ingiustizia e illogicità, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di presupposto e d’istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza e compatibilità;
erronea valutazione dei fatti, manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o irrazionalità. DIFETTO DI ISTRUTTORIA

La parte denuncia che tutte le visite mediche a cui si è sottoposto in passato sono in contraddizione con l’ultima visita effettuata presso la struttura milanese

La CMO 2^ Milanese ha diagnosticato, al ricorrente, una patologia gravissima, pregiudizievole anche ai fini della partecipazione ad altri concorsi, anche non nelle forze di polizia.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione della legge n. 241/1990 e segnatamente dell’art.

3. ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà di atti, manifesta ingiustizia e illogicità, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di presupposto e d’istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza e compatibilità;
erronea valutazione dei fatti, manifesta arbitrarietà, irragionevolezza o irrazionalità. DIFETTO DI ISTRUTTORIA

Il ricorrente si duole per l’utilizzo, da parte della commissione medica, del video registrato a sua insaputa per il suo esame psichico.

Inoltre, l’impugnato provvedimento con il quale il Direttore Generale del Personale e delle risorse ha dimesso il ricorrente a decorrere dal -OMISSIS-, è privo di motivazione. Non è ipotizzabile neanche una motivazione per relationem in quanto tutti gli atti richiamati nella premessa del provvedimento impugnato, ossia quelli afferenti all’attività medica, resa dalla CMO 2^ di Milano, e quelli adottati dalla Scuola di Formazione di San Pietro Clarenza, in ordine alla proposta di dimissione, non sono stati mai comunicati al ricorrente il quale, quindi, ignora le ragioni di fatto ed i motivi di diritto che sono alla base del provvedimento ablatorio.

II – Infine, il ricorrente ha chiesto il risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso e a qualsiasi titolo subiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, vista la perdita dello stipendio mensile percepito durante la frequenza del corso di formazione, la preclusione di nuove possibilità lavorative, sia nell’ambito militare che in quello civile, con evidente perdita di chance e infine il grave stress psico-fisico originato dalla vicenda.

III - Con il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso il giudizio di inidoneità al servizio reso dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza –ROMA il -OMISSIS-, il ricorrente ha formulato il seguente ulteriore motivo di doglianza: VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione della legge n. 241/1990, del D. L.vo n. 443/1992 e, segnatamente, dell’art. 7, dell’art. 106 e degli artt. 122, 123, 124 e 125, in relazione al D. L.vo n. 449/1992;
violazione del DPR n. 461/2001;
ECCESSO DI POTERE: contraddittorietà ed incongruenza di atti, illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto dei presupposti e d’istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza e compatibilità. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 Cost.,
visto il conflitto tra le due ultime visite effettuate in seguito alla ripresa video - che contrastano ulteriormente con la prima visita medica che ha consentito l’ammissione del ricorrente al 172° corso - palesa l’esigenza di reiterare la valutazione di idoneità al fine di validarne l’esito.

Inoltre, anche in questa sede, il ricorrente propone la medesima domanda di risarcimento dei danni.

IV - Il Ministero della giustizia si è costituita per resistere all’accoglimento del ricorso.

V - Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, è stata respinta la domanda di misure cautelari: “ [c]onsiderato che la domanda cautelare non può essere accolta in quanto sfornita di fumus boni iuris , alla stregua dei reiterati e conformi esiti degli accertamenti psichici cui è stato sottoposto il ricorrente successivamente alle condotte a lui ascritte poste in essere durante lo svolgimento del corso di formazione ”.

VI - All’udienza straordinaria del 9 maggio 2022, svolta in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, 4-bis c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I - Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.

II. Con il primo motivo del ricorso parte attrice lamenta il mancato avviso dell’avvio del procedimento nonché l’incompetenza dell’organo che ha disposto l’avvio e, infine, la lesione delle guarentigie partecipative e del diritto di difesa.

Il motivo appare privo di pregio.

Il ricorrente, come è possibile evincere dalle premesse del provvedimento di dimissione impugnato, è stato nominato agente in prova del Corpo di polizia penitenziaria, con riserva di accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione.

La richiesta di accertamenti medico-legali si inscrive nell’ambito del procedimento, coincidente con il periodo di prova, teso a verificare il possesso negli agenti in prova e negli allievi dei requisiti necessari per l’assunzione. A tal fine, appare utile, evidenziare che una delle cause di dimissione dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria, e quindi di mancato positivo superamento del periodo di prova, individuate dall’art. 7 – al comma 1, lett. b) - del D. Lgs. 30/10/1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395) è il non essere riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria . Di qui l’infondatezza delle censure di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e di incompetenza, in quanto, ad onta della circostanza che la vicenda sub iudice non ha originato un procedimento ex novo , versandosi – si ribadisce - nell’ambito della procedura prodromica volta a valutare l’idoneità al servizio, l’accertamento medico-legale è stato correttamente:

- comunicato al ricorrente, invitato con nota del -OMISSIS- a presentarsi presso la Segreteria della Direzione della Casa circondariale di Milano per essere avviato alla visita collegiale presso la CMO di Milano;

- disposto dal Direttore della struttura penitenziaria presso cui, nel momento dell’assunzione del comportamento censurato, il soggetto svolgeva un periodo di tirocinio e quindi dall’organo cui era affidato temporaneamente il monitoraggio del comportamento al fine di accertarne le capacità tecnico-professionali richieste e una personalità idonea a svolgere le future definitive attribuzioni lavorative;

- effettuato dalla Commissione medica ospedaliera, id est dall’organo pubblico che - come sarà anche specificato sub punto III - è istituzionalmente preposto alla valutazione tecnico-scientifica dell’idoneità al servizio, ai sensi degli artt. 56 ( Accertamenti medico-legali ) e 129 ( Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ) dell’ Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395 , di cui al d. lgs. n. 443/1992 nonché dell’art. 15 ( Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità ) del Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie , di cui al D.P.R. n. 461/2001.

E così, all’esito dell’accertamento tecnico del -OMISSIS- dell’inidoneità permanente al servizio d’Istituto e nella Polizia penitenziaria in modo assoluto da parte della Commissione Medica Ospedaliera di Milano, il Direttore della Casa Circondariale di Milano ha informato, tra gli altri, il Ministero della giustizia-Dipartimento amministrazione penitenziaria-Direzione generale del Personale e delle Risorse, nonché la Scuola di Formazione e Aggiornamento dell’Amministrazione Penitenziaria San Pietro Clarenza di Catania – facendo seguito alla precorsa corrispondenza e con la quale si è avuto modo di informare dell’avvio del predetto a far data dal -OMISSIS- presso la competente Commissione Medica Ospedaliera di Milano per l’accertamento dell’idoneità o meno al servizio a seguito dei fatti narrati nella relazione di servizio del Trainer datata -OMISSIS- , circostanza che concorre, insieme a quanto si sta per riferire, a confermare che, nell’ iter che ha condotto alla decisione delle dimissione, ciascun adempimento è stato posto in essere con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e nel rispetto delle prerogative e competenze normative dei singoli organi.

A seguito di detta informativa la sopraindicata Scuola di Formazione e Aggiornamento di Catania ha formulato proposta di dimissioni e il Ministero della giustizia-Dipartimento amministrazione penitenziaria-Direzione generale del Personale e delle Risorse, sulla base di essa e delle risultanze della CMO di Milano, ha adottato il provvedimento di dimissioni al corso di formazione, in conformità con la disposizione di cui all’art. 7 ( Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria ) del citato decreto legislativo 443/92 che, al comma 4, prevede che “ I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola ”.

Fugata quindi la rilevanza del denunciato vizio di incompetenza, il Collegio ritiene altresì destituita di fondamento la doglianza circa la lesione delle prerogative partecipative e il diritto di difesa.

Invero, in proposito, si richiama l’attenzione sulle seguenti circostanze, in grado di dimostrare il contrario di quanto lamenta il ricorrente, il quale:

- da un lato, il giorno -OMISSIS-, è stato convocato ed informato della relazione del Trainer e delle segnalazioni dei Poliziotti penitenziari circa il comportamento eccessivo tenuto in relazione all’alterco del giorno prima con il compagno di stanza, fornendo la propria versione dei fatti;

- dall’altro, il giorno -OMISSIS-, è stato invitato a presentarsi presso la Segreteria della Direzione della Casa circondariale di Milano per essere avviato alla visita collegiale presso la CMO di Milano, per la valutazione o meno dell’idoneità al servizio d’istituto e nel corpo di Polizia Penitenziaria (con la precisazione, peraltro, della facoltà riconosciutagli di farsi assistere durante la valutazione da un medico di fiducia).

Quindi, è possibile ritenere ex actis che il ricorrente, diversamente da quanto afferma nel ricorso, non poteva non sapere quali fossero le reali ragioni della visita, per il cui avvio ha ricevuto invito a presentarsi presso la suddetta Segreteria esattamente il giorno successivo alla convocazione per la contestazione del comportamento addebitato e in un momento del decorso del periodo di prova che non prevede la sottoposizione a visite siffatte.

III - Con riguardo al secondo motivo, che vista la stretta connessione può essere trattato congiuntamente con l’unico motivo di censura dedotto con il ricorso per motivi aggiunti, il Collegio precisa, come peraltro dallo stesso ricorrente evidenziato, che l’orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza è nel senso che gli accertamenti svolti dalle commissioni mediche aventi ad oggetto l'accesso ovvero la valutazione dell’idoneità ad un determinato servizio rientrano nella discrezionalità tecnica di detto organo consultivo, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica, sicché il sindacato di merito sulle stesse resta precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati ( ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889;
T.A.R. Umbria, sez. I, 13 gennaio 2022, n. 28;
T.A.R. Piemonte sez. I, 17 aprile 2015, n. 663 ;
T.A.R. Umbria 23 ottobre 2014, n. 515).

Nel caso di specie, non si rinviene negli atti delle Commissioni mediche di primo e secondo grado, censurati, alcuna manifesta irragionevolezza, in quanto, da un lato, il giudizio in cui in entrambi i casi si è pervenuto è pressoché il medesimo (il ricorrente infatti è stato giudicato, in primo grado “ permanentemente non idoneo al servizio d’Istituto e nella P.P. in modo assoluto, Idoneo al transito a domanda nelle corrispondenti qualifiche civili di altri ruoli dell’Amm.ne Penitenziaria o di altre Amm.ni civili dello Stato ”;
in secondo grado, “ permanentemente non idoneo in modo assoluto nella P.P. Si idoneo al transito nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza e/o di altre amministrazioni. Controindicate attività e/o mansioni particolarmente stressanti e l'uso delle armi ”);
dall’altro, le lamentate divergenze nelle valutazioni del profilo psicologico e della personalità, soprattutto rispetto a quelle oggetto della prima visita medica che ha consentito l’ammissione del ricorrente al 172° corso, sono da ritenere fisiologiche - in ragione del lasso temporale a distanza del quale le stesse sono state effettuate e della variabilità della condizione soggettiva dell'odierno ricorrente - e, quindi, come tali, inidonee a costituire sintomo dell'eccesso di potere denunziato.

Giova inoltre evidenziare che in materia di idoneità al servizio di polizia, è riconosciuta la facoltà di sottoporre in qualsiasi momento il personale della pubblica sicurezza a visita medica per verificare il permanente possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali (cfr. T.A.R. Lazio, sez. ter, n. 1222/11 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 1619/15) da parte dei sanitari competenti ex art. 2 del Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e per gli appartenenti ai predetti ruoli, ovvero da parte della commissione medica di cui al d.P.R. n. 461/01.

Non può, peraltro, essere presa in considerazione la richiesta di verificazione o CTU, non potendo gli esiti di quest'ultime sovrapporsi alle valutazioni tecnico-discrezionali espresse, in doppio grado di giudizio, dagli organi pubblici preposti alla verifica medico-legale dell'idoneità al servizio, al solo preteso fine di sostituire l’ulteriore opinabile valutazione eventualmente non conforme a quella parimenti opinabile delle commissioni mediche istituzionalmente competenti.

Peraltro, la parte erra anche nel sostenere che la severità della valutazione di inidoneità psico-attitudinale che lo ha colpito non preclude soltanto (ed in maniera definitiva) la partecipazione al corso di formazione da cui è stato dimesso, ma è idonea a riverberare i propri effetti nel tempo su qualunque concorso (non solo militare) che richieda fra i requisiti un accertamento psicologico, in quanto il giudizio espresso dalla CMO di Milano e confermato dalla Commissione Interforze di 2^ istanza di Roma, se, da un lato, è di inidoneità allo svolgimento del servizio d’Istituto e nella Polizia Penitenziaria, dall’altro, è, al contrario, di idoneità al transito nei ruoli civili dell’Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni. La limitata rilevanza del suddetto giudizio di inidoneità, a fronte di riscontri circa la sussistenza di marcati tratti di personalità schizotipica , è confermata dalla circostanza che la valutazione de qua nel caso specifico ha richiesto maggiore rigore in considerazione del particolare livello di stress cui è sottoposto, a diversi livelli, un agente di polizia penitenziaria nell’esercizio dell’attività lavorativa e del previsto necessario uso delle armi.

IV – Infine, appaiono inconsistenti anche gli ultimi motivi di censura, quale innanzi tutto quello relativo alle doglianze sull’uso di un video artatamente e subdolamente effettuato per precostituirsi una prova avverso la posizione del ricorrente, video che per questo motivo è da ritenere inattendibile quanto al contenuto e alla genuinità delle reazioni delle parti protagoniste.

Al riguardo, infatti, il Collegio rileva che il provvedimento di dimissione è fondato, non sui fatti e i comportamenti emergenti dal video, ma in realtà sul giudizio di inidoneità già scandagliato sub punti II e III, che la competente CMO ha reso, a valle dell’espletamento di accertamenti clinici strumentali, segnatamente sulla base dei referti della visita psichiatrica (del -OMISSIS-) e del colloquio psicologico e del test MMPI-2 del -OMISSIS-.

V – Altrettanto infondato è la lamentata carenza di motivazione, visto che appare agevolmente ricostruibile l’iter logico-giuridico sotteso alla determinazione delle dimissioni, in quanto basata, come emerge dalle premesse del provvedimento, sul giudizio di inidoneità della CMO di Milano del -OMISSIS-, e sulla proposta di dimissioni della scuola di formazione di Catania espressamente disposta in attuazione della previsione di cui al succitato art. 7, comma1, lett. b) del d. lgs. n. 443/1992, a tenore del quale: “ 1. Sono dimessi dal corso:

(…)

b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria ”.

Peraltro, è possibile agevolmente dimostrare, sulla base degli atti di causa, che il giudizio di inidoneità fosse noto al ricorrente, atteso che il -OMISSIS- - prima ancora dell’adozione dello stesso provvedimento di dimissioni che ha avuto luogo il successivo -OMISSIS- – ha proposto ricorso avverso lo stesso alla Commissione Interforze di 2^ istanza di Roma.

VI - Conclusivamente alla luce dei postulati sopra declinati, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti proposti dal ricorrente, colpito dal provvedimento di dimissione dal 172° corso di formazione per agenti del ruolo maschile del corpo di Polizia penitenziaria a decorrere dal -OMISSIS- sono infondati e devono essere respinti.

VII - Analoga e consequenziale sorte attende, peraltro, anche la domanda risarcitoria, concernente il danno per la perdita dello stipendio mensile percepito durante la frequenza del corso di formazione, la preclusione di nuove possibilità lavorative e lo stress psico-fisico subito (peraltro neanche quantificato nel suo preciso ammontare).

VIII - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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