TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-10-18, n. 201204143

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2012-10-18, n. 201204143
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201204143
Data del deposito : 18 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02788/2012 REG.RIC.

N. 04143/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02788/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2788 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G M, N C, C N, M R, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, viale Gramsci N.19;

contro

Comune di Torre del Greco, rappresentato e difeso dall'avv. E B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Municipale;
Ministero dell'Interno;
U.T.G. - Prefettura di Napoli, Commissione Elettorale Centrale, 1^ Sottocammissione Elettorale Circondariale di Torre del Greco, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

M Gennaro, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giuseppe Palma e Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso i medesimi in Napoli, viale Gramsci,10;
Bianco Elena, Fiorino Vincenzo, Perna Domenico, Guarino Vittorio, Catello Esposito e Speranza Giuseppe, rappresentati e difesi dagli avv. ti Enrico Angelone e Raffaele Montefusco, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, via Cervantes, 64;

per l'annullamento

del verbale della commissione elettorale del 14/05/2012 recante la proclamazione del sindaco del Comune di Torre del Greco in seguito alle elezioni amministrative tenutesi nei giorni 6 e 7 maggio 2012.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco, dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli, della Commissione Elettorale Centrale e della 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Torre del Greco;
di Maliconico Gennaro, Bianco Elena, Fiorino Vincenzo, Perna Domenico, Guarino Vittorio, Catello Esposito e Speranza Giuseppe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Carlo D'Alessandro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nei giorni 6 e 7 maggio 2012 si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune di Torre del Greco (NA), in esito alle quali, come da verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del 14.5.2012, è stato proclamato Sindaco il sig. Gennaro M, sostenuto dalla coalizione formata dalle liste n.3 Partito Democratico, n.4 Torre Libera, n.5 Sinistra Ecologia e Libertà, n.6 Di Pietro Italia dei Valori, n.7 Nova Civitas, n.8 Casini Unione di Centro e n.9 Insieme per la Città.

2. Con l’atto introduttivo del giudizio, i sig.ri N C, C N, M R, nella qualità di cittadini elettori, ed il sig. G M, anche nella veste di candidato al Consiglio comunale per la lista n.12 UDEUR, hanno impugnato il suindicato verbale nonché i provvedimenti di ammissione alla consultazione elettorale delle liste n.3, n.4, n.5, n.6 e n.9.

A sostegno della domanda diretta ad ottenere l’annullamento dei suddetti atti e la correzione del risultato elettorale ovvero l’invalidazione dell’intero procedimento elettorale, gli instanti hanno dedotto i seguenti due motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt.32 e ss. del D.P.R. 16.5.1960 n.570 e del D.Lgs. n.267/2000 – con cui lamentano che la scelta del candidato Sindaco, con la trascrizione del suo nominativo sui moduli di presentazione delle liste n.4, n.6 e n.9, sarebbe avvenuta in un momento successivo alla raccolta delle firme degli elettori presentatori, con conseguente illegittimità dell’ammissione delle stesse liste alla tornata elettorale;

2) violazione sotto diverso profilo della medesima normativa – in quanto l’accettazione della candidatura alla carica di Sindaco da parte del sig. M, nella documentazione presentata dalle liste n.3, n.5, n.6 e n.9, sarebbe priva della dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.58 del D.Lgs. n.267/2000 nonché di non aver accettato analoga candidatura in altro comune.

3. Si è costituito in resistenza il Comune di Torre del Greco, che ha rilevato il difetto di ogni elemento di prova a sostegno del primo motivo e l’infondatezza della seconda censura poichè l’elemento mancante sarebbe ricavabile dalla documentazione allegata dalle altre liste della coalizione a sostegno del medesimo candidato. Nel costituirsi in giudizio per le altre amministrazioni intimate, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato documenti, ivi compresa una relazione riassuntiva sull’attività svolta dalla I Sottocommissione elettorale circondariale.

Si sono, altresì, costituiti il già citato Gennaro M, proclamato Sindaco del Comune di Torre del Greco e, con diverso difensore, i sig.ri Elena Bianco, Vincenzo Fiorino, Domenico Perna, Vittorio Guarino, Catello Esposito e Giuseppe Speranza, eletti consiglieri comunali nelle diverse liste proposte a supporto del suindicato candidato sindaco. Oltre ad eccepire l’inammissibilità dell’azione sotto diversi profili, i controinteressati hanno concluso con richiesta di reiezione della domanda anche nel merito per l’infondatezza delle doglianze formulate.

4. Con successivi motivi aggiunti, i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione, sulla base delle medesime censure già prospettate con l’atto introduttivo del giudizio, al verbale del 2 luglio 2012, recante proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Torre del Greco.

5. Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2012, sentite le parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle varie eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti e di esaminare direttamente i motivi di ricorso, i quali appaiono anch’essi inammissibili.

7. La prima censura, così come dedotta, non può trovare ingresso nel presente giudizio. Invero, l’assunto dei ricorrenti – secondo cui la scelta del candidato sindaco M, con la trascrizione del suo nominativo sui moduli di presentazione delle liste n.4, n.6 e n.9, sarebbe avvenuta in un momento successivo alla raccolta delle firme degli elettori presentatori – è privo di qualsivoglia concreto elemento di prova. Invero, è pacifico che il principio dell’onere della prova, ora espressamente codificato anche nel processo amministrativo ai sensi dell’art.64 del c.p.a., trova applicazione pure nel giudizio elettorale, sia pure in forma attenuata laddove le illegittimità denunciate possano essere rilevate da documenti nella disponibilità esclusiva dell'Amministrazione (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione V, 26 giugno 2000 n.3631, 15 febbraio 2001 n.796 e 7 novembre 2006 n.6540;
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 19 luglio 2010 n.16839 e 30 novembre 2010 n.26264). Nel caso di specie, il suddetto onere, tuttavia, non può ritenersi soddisfatto, in quanto i ricorrenti si sono limitati ad esporre che la riferita circostanza risulterebbe “provata da alcuni articoli pubblicati su quotidiani locali in cui viene espressamente riportata la notizia secondo cui la scelta da parte delle liste sopra citate di indicare il sig. M quale candidato Sindaco sarebbe avvenuta solo nelle ultime ore utili per la presentazione delle liste, ed in particolare nella notte tra il 01 e 02 aprile 2012”.

Osserva il Collegio che la doglianza si risolve comunque in una semplice illazione poiché, quand’anche fosse dimostrato che la formale designazione ed accettazione della candidatura sia avvenuta in prossimità del termine ultimo previsto dalla legge, non sarebbe comunque idonea a dimostrare che, al momento della raccolta delle sottoscrizioni da parte dei presentatori, il modulo fosse privo dell’indicazione delle generalità del candidato Sindaco, richiesta dall’art.32 del D.P.R. 16.5.1960 n.570 al fine di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine agli elementi essenziali del documento presentato.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione V, 6 luglio 1994 n.732, 15 aprile 2004 n.2152), dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, ha univocamente chiarito che le dichiarazioni di accettazione delle candidature ben possano formularsi in un secondo momento ed “anzi, a stretto rigore, si potrebbe ritenere che esse debbano intervenire solo quando sia certa la volontà dei sottoscrittori di sostenere quella determinata lista e quell’elenco di candidati” (Consiglio di Stato, Sezione V, 31 maggio 2007 n.2817).

Va pertanto ribadito anche nella presente controversia che nel procedimento elettorale, se ai fini dell'ammissione della lista è necessario che essa sia corredata delle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, tuttavia non è richiesto che detta accettazione – che costituisce atto separato e distinto rispetto alla lista dei candidati sottoscritta dai presentatori – debba essere necessariamente anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori della lista.

Il motivo in conclusione è inammissibile perché formulato in via generica ed ipotetica e perché privo di allegazioni specifiche e concrete,

8. Inammissibile appare anche il secondo motivo, con il quale i ricorrenti fanno erroneamente leva sulla sentenza 22 marzo 2010 n.1530, con la quale questa Sezione ha ritenuto che la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art.58 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – ossia di non aver riportato condanna definitiva per i delitti ivi previsti ovvero di non essere stato sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione ex art.1 l. n.575/1965 (come sostituito dall’art.13 l. n.646/1982) – è inquadrabile nella categoria delle cc.dd. “forme sostanziali” o “vincolate”, in quanto strettamente funzionali ad assicurare la certezza in ordine all’assenza delle cause ostative alla candidatura, imprescindibile per garantire la corretta e tempestiva ammissione degli aspiranti alla competizione elettorale.

Dispone,infatti, al riguardo l’art.32, comma 9, punto 2), del d.P.R. n.570 del 1960, nel testo novellato dall’art.2 della l. 18 gennaio 1992 n.16, che la documentazione da allegare contestualmente alla lista, da presentarsi tassativamente entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data di votazione, deve contenere, tra l’altro, “la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55”.

Tuttavia, nella citata decisione, si è anche precisato che in quella fattispecie, relativa ad un caso di candidatura alla carica di consigliere comunale, l’elemento mancante “non era ricavabile neppure aliunde dalla restante documentazione presentata”.

Vero è, invece, che l’evocata previsione normativa va comunque applicata alla luce dei generali principi di conservazione degli atti giuridici e del favor voti, secondo i quali la nullità delle operazioni non può essere ravvisata quando l’elemento mancante non impedisca in concreto il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato, con conseguente prevalenza da accordarsi alla salvezza della volontà espressa dagli elettori.

In punto di fatto, è decisivo rilevare che nell’odierna fattispecie la candidatura a Sindaco del sig. M è stata sostenuta da una coalizione formata da sette liste e che solo per tre di queste (la n.3, la n.5 e la n.9) l’accettazione è priva della detta dichiarazione, mentre per le restanti (ivi compresa la documentazione presentata a corredo della lista n.6, contrariamente a quanto lamentato dai ricorrenti) risulta redatta in modo completo.

Va aggiunto che in tali ultimi casi la dichiarazione di accettazione della candidatura è espressamente riferita a tutte le sette liste collegate, con analitica descrizione dei relativi contrassegni.

Alla stregua dei richiamati canoni ermeneutici, il Collegio ritiene che non possono comportare l'annullamento delle operazioni elettorali vizi dai quali non derivi alcun pregiudizio o alcuna compressione della libera espressione del voto, con la conseguenza che sono irrilevanti quelli che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale e dai quali, pertanto, non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 21 settembre 1996 n.1149;
6 febbraio 1999 n.135;
25 ottobre 1999 n.1708;
15 settembre 2001, n.4830;
2 maggio 2002 n.23335 luglio 2005 n.3716;
T.A.R. Campania, Sezione II, 13 marzo 2002 n.1342, 6 novembre 2009 n.7007 e 22 aprile 2011 n.2274). In definitiva, nel caso concreto la segnalata omissione non è tale da configurare un vizio invalidante ed è pertanto irrilevante, atteso che il dato non inserito in alcune delle dichiarazioni di accettazione della candidatura è agevolmente desumibile aliunde dalla restante documentazione ritualmente presentata per lo stesso scopo e proveniente dal medesimo soggetto.

9. In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso, assorbita ogni altra eccezione sollevata dalle parti resistenti e dai contro interessati, deve essere dichiarato inammissibile.

La peculiarità della vicenda, con specifico riguardo alla questione trattata nel precedente capo della decisione, giustifica peraltro l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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