TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-06-07, n. 201800896

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-06-07, n. 201800896
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201800896
Data del deposito : 7 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2018

N. 00896/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01740/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2017, proposto da
A V, rappresentato e difeso dall'avvocato A D M, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Luigi Cacciatore 57;

contro

Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Montecorvino Pugliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
O.S.L. Comune Montecorvino Pugliano, non costituito in giudizio;

nei confronti

M P, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione emessa dall'Organismo straordinario di liquidazione del Comune di Montecorvino Pugliano in data 17/7/2017, prot. n. 53/2017, prat. N. 67, priva di attestazione di avvenuto deposito;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, meglio indicati nell’epigrafe del ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Montecorvino Pugliano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, con il ricorso all’esame, il ricorrente chiede l’annullamento dell’atto in epigrafe indicato, con il quale l’Organismo Straordinario di Liquidazione ha disposto la non ammissione parziale alla massa passiva del credito preteso da esso ricorrente, asseritamente discendente da pregresse pronunce giurisdizionali definitive, in una agli atti a questo presupposti connessi;

Ritenuto che l’Organo straordinario resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR adito;

Considerato che in consimile vicenda, il TAR, con sentenza n. 213/2018, ha declinato la giurisdizione argomentando che il ricorso “può essere deciso con sentenza breve, in quanto è chiaramente inammissibile, dovendosi rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione del T.A.R. spettando la giurisdizione, in merito all’intentato giudizio, al G.O. (come, del resto, fatto presente ai difensori delle parti, in sede di discussione orale). Vigono, infatti, in materia, i consolidati principi, ricavabili, ex multis, dalle seguenti massime: “La controversia vertente su diritti soggettivi di crediti dei ricorrenti, ancorché la garanzia patrimoniale per essi sia subordinata ad un procedimento amministrativo, quale l’ammissione alla massa passiva, nella procedura di dissesto finanziario dell’ente locale, non rientra in alcuna delle previsioni di giurisdizione esclusiva, né tampoco nella giurisdizione amministrativa di legittimità, di guisa che essa deve farsi rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario. Siffatta conclusione resta ferma nonostante con il ricorso si chieda l’annullamento di atti di una p.a., circostanza questa che non è sicuramente un elemento decisivo al fine di attribuire una controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. V, 3/03/2014, n. 1288);
“È inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo il ricorso proposto per l’annullamento della delibera del Commissario straordinario di liquidazione che non ha ammesso il ricorrente alla massa passiva del piano di estinzione dei debiti del Comune, atteso da un lato che la controversia verte in materia di diritti soggettivi e, dall’altro lato, che l’organo straordinario di liquidazione non esprime valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma compie accertamenti in fatto o, comunque, mere valutazioni di ordine tecnico contabile in sede di ricognizione della situazione debitoria dell’ente” (T. A. R. Molise, Sez. I, 25/11/2013, n. 688)”;

Considerato che tale orientamento risulta confermato dalle sentenze TAR Campania, Napoli, nn. 717/2018, 4087/2014 e 2104/2013;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendo essere, lo stesso, proposto innanzi all’AGO competente per territorio, con gli effetti di cui all’art. 11, cpv, c.p.a.);

Considerato che, stante a natura processuale della decisione, spese e competenze di lite possono eccezionalmente compensarsi, restando il contributo unificato a carico del ricorrente he ha adito un giudice privo di giurisdizione in materia;

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