TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-07-18, n. 201701824

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-07-18, n. 201701824
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201701824
Data del deposito : 18 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2017

N. 01824/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00049/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2011, proposto da:
A C, rappresentata e difesa dall'avvocato V C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V G in Catania, via S.Pietro, 37;

contro

Comune di Modica, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Dell'Ali, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.I S in Catania, via V. Giuffrida, 37;

per l'esecuzione del giudicato

nascente dal decreto ingiuntivo n. 344/08 emesso dal Tribunale di Modica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modica;

Visto il reclamo proposto dalla parte ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 2612/2011 questo TAR ha accolto il ricorso per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 344/08 emesso dal Tribunale di Modica il 23.07.2008 recante condanna a carico del Comune di Modica al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 90.860,08 per sorte capitale (a titolo di canoni di locazione non corrisposti), oltre alle spese liquidate in decreto per €1.308,75 oltre CPA ed IVA.

Il Comune – che nelle more aveva versato acconti per complessivi € 38.250,41 – non ha dato integrale esecuzione alla decisione sopra citata e pertanto, il commissario ad acta ha adottato la determina n. 28 del 19 marzo 2012, quantificando l'importo complessivo in € 68.804,33 di cui € 52.602,73 a titolo di sorte capitale residua.

Con reclamo notificato il 21 giugno 2013 e depositato il successivo 24 giugno, la ricorrente ha contestato l’operato del commissario ad acta che avrebbe “errato nella contabilità di pagamento, contabilizzando l'importo residuo dovuto dal ricorrente nella complessiva somma di € 68.804,33, contro la effettiva somma da pagare di € 73.431,55 con una differenza di € 5.550,96 ” e non avrebbe, inoltre, considerato “ la seconda specifica del decreto ingiuntivo notificato per i termini dei 120 giorni e dell'atto di precetto, degli interessi successivi fino al pagamento della somma, spesa di registrazione contratto di locazione e quant'altro dovuto…”.

In data 23 marzo 2015, il commissario ad acta ha depositato una dettagliata relazione nella quale ha esplicitato le modalità di calcolo delle somme residue rappresentando tra l’altro che trattandosi di somme dovute a titolo di canoni di locazione, gli interessi sono stati calcolati in due parti: “ nella parte A) a partire dal 4° trim. 2003 e per i successivi trimestri in cui si andava formando progressivamente il debito tali interessi sono composti dalla sommatoria degli interessi prodotti rispetto alla somma di € 4.425,00 (canone trimestrale), dai periodi in cui maturavano i canoni trimestrali fino al 24/10/2008 (data del 1° acconto), nella parte B) sulla sorte capitale residua dopo gli acconti di € 10.620,49 del 29/09/2008, di € 9.106,54 del 23/03/2009 e di € 18.530,74 del 21/09/2009 fino al 15/03/2015, cioè al soddisfo”.

Con successiva memoria depositata il 17 aprile 2017, parte ricorrente ha insistito per la liquidazione delle ulteriori somme rilevando che il commissario ad acta avrebbe “ errato nell’imputazione degli acconti, avendoli imputati erroneamente alla sorte capitale e non prima alle spese e agli interessi come previsto dal codice di rito…”

Con ordinanza n. 1594/2015 è stata disposta la sospensione del giudizio ex art. 243bis del D.lgs. 267/2000 e alla camera di consiglio del 5 luglio 2017, il reclamo è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

Il ricorso è irricevibile e comunque infondato.

Va premesso che l’art. 114, comma 6° del c.p.a. dispone che “ Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni ”. Nel caso di specie a fronte di un delibera del 19 marzo 2012, certamente conosciuta alla data del 18 aprile 2012 (v. raccomandata inviata al commissario ad acta), il ricorso è stato notificato solo in data 21 giugno 2013;
a tale riguardo, va richiamata la consolidata giurisprudenza che esclude la possibilità che gli atti posti in essere dal commissario ad acta in ottemperanza alla sentenza siano contestabili sine die ovvero nel termine ordinario di prescrizione decennale dell'actio iudicati e che “ le modifiche apportate all’articolo 114 c.p.a. dal D.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, hanno proprio voluto eliminare ogni possibile incertezza, prevedendo un termine ragionevole per l'impugnazione (a mezzo di reclamo) degli atti commissariale per assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici derivanti dall'attuazione del giudicato” (cfr. Cons Stato, Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 236;
cfr. anche Sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 260).

In ogni caso, anche a voler prescindere dalla manifesta tardività del reclamo, lo stesso è infondato poiché gli acconti corrisposti con mandati del 2008 e del 2009 (e quindi anteriormente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza) sono stati correttamente detratti dalla sorte capitale (dovuta a titolo di canoni di locazione non corrisposti) e sull’importo residuo ha calcolato gli interessi sui canoni trimestrali;
peraltro, laddove la difesa della ricorrente richiamando una non meglio precisata norma del “codice di rito” (v. memoria del 17 aprile 2015) abbia voluto riferirsi all’art. 1194 del codice civile, si richiama la giurisprudenza amministrativa che ritiene che il criterio d’imputazione di cui al citato art. 1194 sia applicabile solo per i pagamenti spontanei e non anche per quelli coattivi, come sono quelli imposti da un giudicato (cfr. T.A.R. Calabria- Catanzaro Sez. II, 7 giugno 2016, n. 1204 e T.A.R. Puglia -Lecce Sez. II, 8 marzo 2012, n. 448).

E’ infondato anche il rilievo concernente l’omessa liquidazione delle spese per la notifica dell’atto di precetto che come noto è funzionale all'esecuzione disciplinata dal codice di procedura civile, mentre non è richiesto ai fini dell’esecuzione del giudicato né dall’art. 112 del c.p.a. né dal precedente art. 91 R.D. 17 agosto 1907, n. 642 (cfr. giurisprudenza consolidata , Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2006, n. 5128 e 28 settembre 2011, n. 5393;
TAR Sicilia – Catania, sez. I, 15 settembre 2011, n. 2813;
sez. II, 12 ottobre 2011, n. 3012;
sez III, 8 giugno 2011, n. 1580).

Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è irricevibile e comunque infondato e va complessivamente respinto.

Il Collegio stima equo disporre l’integrale compensazione delle spese di questa fase incidentale del giudizio.

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