TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-10-19, n. 201601204

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-10-19, n. 201601204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601204
Data del deposito : 19 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2016

N. 01204/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00748/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 748 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, nella qualità di eredi dei signori -OMISSIS-, quest’ultimo a sua volta erede pro quota della signora -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati M M, C.F. MZZMHL76D43C983D, e L P, C.F. PLMLGU46A26A883P, con domicilio eletto presso l’avvocato O M in Bari, via Manzoni n. 47;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro n. 1675/2015, pubblicata il 16.11.2015, munita di formula esecutiva in data 17.11.2015, notificata -con il provvedimento di correzione del 12.1.2016- in forma esecutiva in data 18-20.1.2016, e con attestazione del passaggio in giudicato il giorno 8.3.2016, con cui è stato dichiarato il diritto dei ricorrenti (in qualità di eredi della de cuius -OMISSIS-) alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale percepita ai sensi della L. n. 210/1992 e degli interessi legali maturati e, per l'effetto, condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore degli stessi (in proporzione alla rispettiva quota ereditaria), della somma di € 4.486,59, oltre ad € 1.398,54 a titolo di interessi sulle somme maturate prima del giudizio ed agli ulteriori interessi al tasso legale maturati dalla data della domanda giudiziale e sino al soddisfo;
nonché al pagamento delle spese processuali del relativo procedimento, liquidate in complessivi € 837,00, oltre rimborso spese generali , cpa e iva come per legge, distratti in favore del difensore dichiaratori antistatario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2016 il consigliere G A e uditi per le parti i difensori, avv. Michelangelo Mazzilli e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza la parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento delle somme ivi liquidate.

Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della Salute ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito, con modifiche, nella legge n. 30/1997.

Nella specie, non risulta l’adempimento da parte dell’Amministrazione intimata al giudicato.

In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso;
va quindi ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, oltre i relativi interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Il pagamento sarà effettuato in favore del signor S M, a cui i coeredi hanno conferito procura speciale per la riscossione (in atti).

La richiesta riguardante le spese legali del giudizio civile, invece, dev’essere respinta ( ex multis , T.A.R. Puglia, Sez. II, 12 luglio 2016 n. 934).

In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), invero, s’instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo (Cass. civ., Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041;
T.A.R. Lazio, Sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275).

Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, infine, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale (senza maturare alcun diritto al compenso) dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.

Vanno altresì poste a carico della stessa Amministrazione, ex art. 91 del codice del processo civile, le spese del presente giudizio, parzialmente compensate, stante l’esito del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, per loro dichiarazione anticipatari.

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