TAR Firenze, sez. II, sentenza 2009-12-16, n. 200903751

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2009-12-16, n. 200903751
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 200903751
Data del deposito : 16 dicembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01139/2008 REG.RIC.

N. 03751/2009 REG.SEN.

N. 01139/2008 REG.RIC.

N. 01309/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

A) Sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2008, proposto da:
AGIS -Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, Delegazione Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, Societa' Adriano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Societa' Cinema Flora di R B e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. A B, rappresentate e difese dagli avv.ti P M L ed A M P, con domicilio eletto presso lo studio del medesimi in Firenze, Borgo Pinti, 80;

contro

la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Fantappie' e Barbara Mancino ed elettivamente domiciliata presso le medesime in Firenze, Avvocatura Regionale, piazza dell'Unita' Italiana n. 1;

nei confronti di

Immobiliare Novoli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via Lamarmora 14;

e con l'intervento di

Orion S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Montanari e Germana Parlapiano, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Firenze, Borgo Pinti, 80;



B) Sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 1309 del 2008, proposto da:
Societa' Immobiliare Novoli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Firenze, via Lamarmora 14;

contro

- la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Fantappie' e Barbara Mancino ed elettivamente domiciliata presso le medesime in Firenze, Avvocatura Regionale, piazza dell'Unita' Italiana n. 1;
- il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) quanto al ricorso n. 1139 del 2008:

- del provvedimento della Regione Toscana - Direzione Generale Politiche Formative, Beni e Attività Culturali - Settore Spettacolo e Progetti Speciali per la Cultura, formato il 16-5-2008, del Dirigente pro-tempore dott.ssa Ilaria Fabbri, con il quale è stata concessa alla Società Immobiliare Novoli S.p.A. l'autorizzazione all'esercizio cinematografico "a seguito di trasferimento e concentrazione di posti di strutture già organizzate, contestualmente chiuse" nel costruendo edificio della multisala Multiplex Umi F posto in Firenze, Via di Novoli angolo via Forlanini, per complessivi 1.410 posti e 7 schermi, nonchè di tutti gli atti istruttori, conseguenti e comunque connessi al provvedimento impugnato, con particolare riferimento al parere della Avvocatura Regionale in data 24-9-2007 ed ai successivi atti, allo stato incogniti ai ricorrenti, con i quali detto parere è stato fatto proprio dagli organi di amministrazione attiva della Regione Toscana;

2) quanto al ricorso n. 1309 del 2008:

a) della prescrizione contenuta nel provvedimento dirigenziale della Regione Toscana - area di coordinamento cultura e sport, settore spettacolo e progetti speciali per la cultura n. 2089 del 16.05.2008, avente ad oggetto "autorizzazione all'esercizio cinematografico alla Società ricorrente per la realizzazione della Multisala "Multiplex UMI F" ubicata in Via di Novoli angolo Via Forlanini Firenze", in forza della quale si è inteso dare "atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 1 lett. b), Regolamento regionale n. 42/R del 2005, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione l'inattività dell'esercizio cinematografico per un periodo superiore ad un anno", e di ogni atto connesso, se lesivo;

b) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2009:

del provvedimento della DG Politiche Formative, Beni ed Attività Culturali Settore Spettacolo e Progetti Speciali per la cultura della Regione Toscana, Prot. N. AOO – GRT/32064/T.110.50 del 4.2.2009, con il quale è stata rigettata la richiesta della società ricorrente del 18 dicembre 2008 di sospendere il termine di decadenza nella denegata e contestata ipotesi di applicazione dell’art. 11, comma 1, lettera b) del regolamento regionale 42/R del 30 marzo 2005 ed è stato comunicato ai sensi dell’art. 7 della L. 241 del 1990 l’avvio del procedimento di decadenza dell’autorizzazione regionale ai sensi del sopra citato art. 11, comma 1, lettera b);

c) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 4 giugno 2009:

del Decreto Dirigenziale della DG Politiche Formative, Beni ed Attività Culturali Area di Coordinamento Cultura e Sport Settore Spettacolo e Progetti Speciali per la Cultura della Regione Toscana, n. 1297 del 27.3.2009, con il quale, ai sensi della l. reg. 78/2004 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento regionale n. 42/R del 30.3.2005 art. 11 comma 1 lettera b), è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione regionale all’esercizio cinematografico rilasciata alla Società Immobiliare Novoli S.p.A. con provvedimento dirigenziale n. 2089 del 16.5.2008.


Visti i ricorsi, con i relativi allegati;

Viste le memorie di costituzione nei due giudizi della Regione Toscana, con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione nel giudizio n.r.g. 1139/2008 della Immobiliare Novoli S.p.A., con i relativi allegati;

Visto l'atto di intervento nel giudizio n. 1139/2008 della Orion s.r.l.;

Visti i due atti contenenti motivi aggiunti notificati dalla Società Immobiliare Novoli s.p.a. nel giudizio n. 1309/2008, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 15 ottobre 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

La Società Immobiliare Novoli s.p.a., volendo procedere all’apertura di una multisala cinematografica, denominata “Multiplex UMI F”, in seguito a trasferimento e concentrazione di due cinema preesistenti da lei acquisiti, proponeva apposito interpello alla Regione Toscana la quale, con nota dirigenziale del 26 ottobre 2007, richiamando il relativo parere reso dall’Avvocatura Regionale, chiariva che i relativi indirizzi regionali, di cui alla delibera di G.R. n. 1154/05 come modificata dalla delibera di G.R. n. 939/06, prevedevano che per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento del medesimo numero di posti già autorizzati – nel caso di specie pari a 1.410 – era necessario che il soggetto richiedente provvedesse alla contestuale chiusura delle strutture di cui si utilizzavano i posti autorizzati, al fine di evitare sia pure in via temporanea il mancato rispetto del rapporto “posti/popolazione” su base regionale/provinciale previsti dai suddetti indirizzi regionali.

La Società richiedente, quindi, con istanza del 25 gennaio 2008 presentata mediante lo “Sportello Unico” presso il Comune di Firenze, chiedeva alla Regione Toscana l’autorizzazione all’apertura della multisala sopra richiamata, in seguito a trasferimento e concentrazione, previa contestuale chiusura delle due strutture cinematografiche denominate “Italia” ed “Aldebaran”.

Esaurita la relativa istruttoria, la Regione Toscana rilasciava in data 16 maggio 2008 la richiesta autorizzazione, ai sensi dell’art. 3 l.r. Toscana n. 78/04.

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 20 giugno 2008, depositato il successivo 30 giugno e rubricato con il n.r.g. 1139/2008, l’AGIS-Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, Delegazione Regionale Toscana, nonché due imprese del settore, Società Adriano s.r.l. e Società Cinema Flora di R B e C. s.n.c., chiedevano l’annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento autorizzatorio, premettendo che l’AGIS era già intervenuta nel procedimento documentando che le due sale cinematografiche erano state chiuse il 30.12.2007 e il 31.12.2007, che una sala del cinema “Aldebaran” non era mai stata neanche aperta e che l’Immobilare Novoli spa non era mai subentrata nella gestione di tali esercizi, acquistati il 18 gennaio 2008.

I ricorrenti lamentavano, quindi, quanto segue.

“I. Violazione di legge. Violazione di regolamento e di atti generali di programmazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta.”.

L’affermazione regionale secondo cui l’indicatore di cui alla delibera di G.R. n. 1154/05 sul rispetto del rapporto posti/popolazione era utilizzabile solo per contingentare l’apertura di nuovi posti appariva priva di fondatezza. Nella Provincia di Firenze il quoziente provinciale in parola era assai superiore a quello regionale, tanto che non risultavano autorizzate nuove aperture negli anni 2006-2007, e la sua funzione di favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture era intesa ad impedire una proliferazione incontrollata di strutture ed esercizi svincolati dalle effettive esigenze sociali. Ne conseguiva che nessuna autorizzazione doveva essere rilasciata fino a quando il numero dei posti autorizzati non fosse sceso al di sotto del numero massimo conseguente all’applicazione del predetto criterio normativo, che, tra l’altro, non prevedeva ipotesi specifiche di chiusura di sale e trasferimento dei relativi posti, così che doveva considerarsi attuabile la sola ipotesi di autorizzazione per l’apertura di nuovi esercizi cinematografici.

“II. Ulteriore violazione di legge e di atti generali”.

La Regione aveva travisato il testo normativo laddove aveva affermato di applicare la priorità alle istanze di trasferimento rispetto a quelle di apertura di nuovo esercizio, dato che nel caso di specie l’istanza era una sola e non vi erano posti disponibili in ambito provinciale, tenuto anche conto che non era possibile comunque, in applicazione della delibera di G.R. n. 1154/05, utilizzare posti (già assentiti) di una sala cinematografica per realizzare una “multisala”.

“III. Ulteriore violazione di legge e di atti generali. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà tra atti”.

Il criterio utilizzato dalla Regione, che teneva conto dell’indicatore di capacità dell’offerta, non era applicabile al trasferimento di posti da un locale ad altro, con diversa gestione.

Inoltre, la Regione non aveva considerato che la Immobiliare Novoli spa aveva acquistato solo la disponibilità di due “gusci vuoti”, quali i due esercizi cinematografici chiusi alla fine del 2007 (di cui uno anche in corso di demolizione), senza subentrare quindi nel relativo “esercizio” chiuso prima della presentazione della domanda del gennaio 2008.

Né era stato considerato che una sala del cinema “Aldebaran”, da 405 posti, era mai stata messa in esercizio, con conseguente inesistenza dei relativi posti invece conteggiati, come risultava anche dai criteri usati dalla SIAE allo scopo.

“IV. Violazione di legge e segnatamente dei principi e dei criteri contenuti nell’art. 2 della legge regionale 27.12.2004 n. 78 e nell’atto generale approvato con deliberazione di G.R. n. 1154/05. Eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei fatti”.

La motivazione del provvedimento impugnato, secondo cui con la rilasciata autorizzazione si sarebbe dato luogo ad una riqualificazione urbana in un’area degradata e compromessa anche per la chiusura di un cinema a c.d “luci rosse” non teneva conto della peculiare clientela di quest’ultima tipologia di sale, non sovrapponibile a quella che usufruisce di tutti gli altri esercizi, per cui la conseguente soppressione non avrebbe mantenuto inalterata l’offerta.

“V. Illegittimità derivata. Violazione di legge per mancanza di presupposto”.

Richiamando altro ricorso pendente presso il questo Tribunale (rubricato al n.r. g. n. 938/08), i ricorrenti evidenziavano che la struttura in questione era stata realizzata senza titolo edilizio, ai sensi dell’art. 79, comma 4, l.r. Toscana n. 1/2005.

Si costituivano in giudizio la Regione Toscana e l’Immobiliare Novoli s.p.a., chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 14 luglio 2008, la domanda cautelare era rinunciata.

Interveniva in giudizio “ad adiuvandum” la Orion s.r.l., insistendo anch’essa per l’accoglimento del ricorso.

In successiva memoria depositata per l’udienza pubblica del 27 gennaio 2009, la Regione Toscana, nell’insistere per la reiezione del ricorso, eccepiva anche l’inammissibilità dello stesso in quanto rivolto contro atto endoprocedimentale, poichè l’autorizzazione regionale rappresentava solo un atto interno del procedimento “unico” che si conclude con il relativo titolo rilasciato dal Comune.

Inoltre, per la Regione, il ricorso si palesava anche inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell’AGIS, in quanto la sua azione non era diretta alla tutela di un interesse collettivo di tutti i suoi iscritti ma solo di alcuni, e per carenza di interesse concreto ed attuale del Cinema Adriano e del Cinema Flora, che non traevano alcuna utilità dall’annullamento degli atti impugnati, non palesandosi come giuridicamente protetto il generico interesse a non incontrare la concorrenza altrui, come invocato dalle imprese ricorrenti, che si sono inoltre limitate a richiamare una lesione eventuale, incerta e futura causata da presunto sviamento di clientela.

Anche l’AGIS depositava una memoria ad ulteriore illustrazione delle sue tesi difensive.

L’udienza pubblica del 27 gennaio 2009 era rinviata a data da destinarsi per consentire la trattazione congiunta con altri ricorsi connessi.

Nel frattempo, anche l’Immobiliare Novoli s.p.a., dal canto suo, impugnava la rilasciata autorizzazione, chiedendone l’annullamento con ricorso a questo Tribunale, notificato il 18 luglio 2008, depositato il successivo 25 luglio e rubricato al n.r.g. 1309/2008.

In particolare, la società qui ricorrente impugnava il provvedimento nella parte in cui dava atto che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), del Regolamento regionale n. 42/R del 2005 (attuativo della l.r. n. 78/2004), costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione l’inattività dell’esercizio cinematografico per un periodo superiore ad un anno, lamentando:

“Falsa applicazione dell’art. 11, regolamento regionale approvato con d.P.G.R. 30.3.2005, n. 42/R”.

La misura della decadenza in questione, di cui alla lett. b), non poteva essere applicata per i trasferimenti di esercizi aperti prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 78/2004 ma solo per le autorizzazioni di “nuovo corso”. Doveva invece trovare applicazione la precedente lett. a) del medesimo comma 1 dell’articolo 11, che prevedeva la proroga del periodo di un anno entro il quale avviare l’apertura in presenza di comprovati motivi derivanti da cause non imputabili all’interessato, come rilevato anche da un parere del Direttore Generale Affari Legali della Regione del 24 settembre 2007 e come secondo logica rilevabile anche dalla considerazione per la quale l’inserimento dell’autorizzazione in questione nel procedimento unico comprendeva anche il rilascio del titolo edilizio, sottoposto a tempistica più lunga e tutt’affatto diversa nei presupposti.

Anche in tale giudizio si costituiva la Regione Toscana, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati in data 8 aprile 2009, la società ricorrente chiedeva l’annullamento della nota dirigenziale regionale del 4 febbraio 2009, con la quale si comunicava che la richiesta di sospensione del termine di cui all’art. 11, comma 1, lett. b) del Regolamento regionale n. 42/R del 30 marzo 2005 - nel frattempo presentata dalla medesima società il 18 dicembre 2008, in quanto i lavori di costruzione della multisala risultavano sospesi a causa della sottoposizione del cantiere a sequestro preventivo da parte dell’Autorità giudiziaria per ragioni attinenti all’idoneità del titolo edilizio - non poteva essere accolta in quanto il richiamato Regolamento prevedeva unicamente la sospensione dei termini di cui alla lettera a) e non alla lettera b) del richiamato art. 11, comma 1.

In essi la società ricorrente lamentava:

“I) Falsa applicazione dell’art. 11, regolamento regionale approvato con d.P.G.R. 30.3.2005, n. 42/R”.

Poiché l’istituto della decadenza per inattività è stato introdotto solo con il regime autorizzatorio di cui alla l.r. n. 78/2004 ed i cinema oggetto di trasferimento erano stati aperti molti anni prima, non poteva applicarsi la normativa regionale in questione, valida solo per gli esercizi cinematografici avviati in virtù della “nuova” autorizzazione rilasciata dalla Regione.

L’autorizzazione rilasciata alla società ricorrente, determinando l’estinzione delle due precedenti, vedeva applicabile il regime di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), con contestuale possibilità di proroga per comprovati motivi derivanti da cause non imputabili all’interessato ai sensi del successivo comma 2, non essendosi proceduto ancora all’apertura della nuova multisala.

Inoltre, poiché l’autorizzazione “unica” finale comprende anche il rilascio del titolo edilizio da parte del Comune ed i tempi potrebbero essere non coincidenti con l’anno di tempo massimo per l’apertura previsto dalla norma, non poteva ritenersi applicabile la richiamata lett. b) nel caso di trasferimento.

“II) Violazione dei principi di libertà di iniziativa economica (art. 41 Costituzione) di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Costituzione)”.

Anche se fosse stato ritenuto applicabile il regime della decadenza di cui alla lett. b), doveva tenersi conto del valore generale in cui ipotesi di “forza maggiore” o “factum principis” devono essere considerate come cause sempre applicabili di sospensione del decorso di un termine di decadenza, anche in assenza di espresse previsioni normative, come accade in termini di autorizzazioni di commercio o in materia edilizia.

Nel caso di specie, il sequestro del cantiere disposto dall’Autorità Giudiziaria concretizzava una ipotesi di “factum principis” che l’Amministrazione non poteva non considerare a tale scopo.

Successivamente, in seguito al perdurare della situazione di fatto legata al sequestro del cantiere, con decreto dirigenziale regionale del 27 marzo 2009 era dichiarata la decadenza dell’autorizzazione regionale rilasciata alla Immobiliare Novoli spa.

Con secondi motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati il 4 giugno 2009, la società ricorrente chiedeva anche l’annullamento di tale provvedimento, lamentando:

“I) Illegittimità derivata”.

Richiamando le doglianze del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, la società ricorrente riteneva viziato per illegittimità derivata anche tale ultimo provvedimento.

“II) Falsa applicazione dell’art. 11, regolamento regionale approvato con d.P.G.R. 30.3.2005, n. 42/R”.

La società ricorrente, in sostanza, riportava quanto lamentato con il primo dei precedenti motivi aggiunti ed alla precedente esposizione si rimanda.

“III) Violazione dei principi di libertà di iniziativa economica (art. 41 Costituzione) di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Costituzione)”.

La società ricorrente, in sostanza, riportava quanto lamentato con il secondo dei precedenti motivi aggiunti ed alla precedente esposizione si rimanda.

In prossimità della pubblica udienza, fissata per entrambi i ricorsi, le parti costituite depositavano memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.

In particolare, la Regione Toscana rilevava, nel ricorso n. 1139/2008, la sopravvenuta carenza di interesse ( e del relativo intervento ad adiuvandum) in quanto l’autorizzazione rilasciata era stata nel frattempo appunto dichiarata decaduta, appunto, con il provvedimento oggetto di impugnazione nel ricorso n. 1309/2008.

La Orion s.r.l., invece, con specifico atto sottoscritto dal suo rappresentante legale e da uno dei difensori, dichiarava di rinunciare a proseguire in qualità di interventore “ad adiuvandum” nel ricorso n. 1139/2008, essendo venuto meno l’interesse allo stesso.

Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009, i due ricorsi erano trattenuti in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, dispone la riunione dei due ricorsi, in ragione dell’evidente connessione soggettiva e oggettiva.

Il Collegio, inoltre, ritiene di esaminare per primo il ricorso n. 1309/08 pur se questo è temporalmente preceduto da quello n. 1139/08.

Ciò in quanto in quest’ultimo la Regione Toscana ha rilevato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse proprio perché l’impugnata autorizzazione è stata dichiarata poi decaduta con il provvedimento regionale impugnato con il ric. n. 1309/08.

Ne consegue che la pronuncia sul ricorso n. 1139/08 non può prescindere dall’esito del ricorso n. 1309/08: se quest’ultimo fosse ritenuto infondato, il ricorso n. 1109/08 diventerebbe in effetti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
se invece fosse ritenuto fondato, con contestuale annullamento del provvedimento di decadenza impugnato con i secondi motivi aggiunti in esso incardinati, si dovrebbe esaminare il merito dello stesso.

Passando quindi all’esame del ricorso n. 1309/08, il Collegio ritiene non necessario integrare il contraddittorio con soggetti terzi, quali l’AGIS ricorrente nel ricorso n. 1139/08, in quanto non si riscontrano posizioni giuridicamente tutelate al fine di considerare come controinteressato un soggetto terzo che ha semplicemente e volontariamente partecipato al procedimento nella sua fase istruttoria.

Infatti, non rileva a tale fine la circostanza per la quale la medesima AGIS è autonomamente intervenuta nel corso del procedimento per attestare come erronei alcuni dati di fatto prospettati dall’istante, in quanto la giurisprudenza, con cui il Collegio concorda, ha chiarito che la volontaria partecipazione di un terzo al procedimento amministrativo non determina, di per sé, l'acquisizione della legittimazione ad agire avverso il provvedimento conclusivo se il partecipante non è titolare di una posizione giuridica sostanziale differenziata da quella della generalità degli appartenenti alla collettività e qualificata dall'ordinamento giuridico (TAR Lazio, Sez. I, 14.2.08, n. 1352).

Pertanto, anche se l’AGIS ha documentato alcune circostanze relative al procedimento, in quanto tale, non acquista la titolarità di un interesse qualificato ad un corretto esame della sua rappresentazione se non dimostra di essere portatore di un interesse particolare e differenziato, che assume leso dalla illegittima adozione del provvedimento conclusivo, come in effetti accaduto nel caso di specie come sopra evidenziato (Cons. Stato, Sez. VI, 14.6.04, n. 3865 e 3.2.05, n. 280) e come sarà ulteriormente specificato in ordine all’ammissibilità del ricorso n. 1139/08, alla cui esposizione si rimanda oltre.

Premesso ciò, il Collegio rileva che l’atto introduttivo del ricorso n. 1309/08 è inammissibile per carenza di interesse.

La società ricorrente ha impugnato l’autorizzazione a lei rilasciata nella parte in cui da atto dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del Regolamento regionale n. 42/R in tema di decadenza per inattività protratta oltre l’anno dal rilascio.

Sul punto, però, il Collegio osserva che al momento della proposizione del ricorso difettava alla Società Immobiliare Novoli s.p.a. un interesse concreto ed attuale allo stesso, in quanto non era ancora decorso tale termine annuale e ben poteva la ricorrente provvedere in astratto all’avvio dell’attività.

Poiché l’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve contraddistinguersi per attualità, da intendersi come lesività sussistente al momento di proposizione del gravame, e concretezza, da intendersi con riferimento ad un pregiudizio effettivamente verificatosi al momento di tale proposizione, ogniqualvolta manchi una di tali caratteristiche il ricorso si palesa inammissibile (sul punto, di questo Tribunale: TAR Toscana, Sez. I, 13.7.06, n. 3106 e 7.6.05, n. 2772).

Passando all’esame dei due atti contenenti motivi aggiunti, il Collegio ritiene che gli stessi possano esaminarsi congiuntamente, attesa la corrispondenza delle relative censure pur se orientate avverso diversi provvedimenti, anche se quello finale di dichiarata decadenza è quello definitivamente lesivo per la società ricorrente.

Con il primo dei motivi aggiunti depositati l’8 aprile 2009 e con il secondo di quelli depositati il successivo 4 giugno la società ricorrente, in sostanza, lamenta la violazione dell’art. 11 Reg.Cit., in quanto, al caso di specie, non doveva applicarsi quanto disposto dal relativo art. 11, comma 1, lett. b) ma, semmai, quanto previsto dalla precedente lett. a), solo per la quale il successivo comma 2 consente la proroga del termine annuale dal rilascio dell’autorizzazione per l’avvio dell’attività cinematografica in caso di comprovati motivi derivanti da cause non imputabili all’interessato.

Ciò perché – secondo la ricorrente - le sale contestualmente chiuse, i cui posti sono stati utilizzati per ottenere l’autorizzazione, erano stati aperti molti anni prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 78/04 e delle correlate delibere di Giunta regionale contenenti i relativi Indirizzi, per cui tale normativa non poteva che operare “per il futuro” in riferimento a nuove autorizzazioni relative a “nuovi” posti e non per trasferimenti di quelli già assentiti con il precedente regime ministeriale.

La rilasciata autorizzazione, quale titolo di legittimazione della nuova struttura, determinava l’estinzione di quella relativa ai due cinema contestualmente chiusi e ad essa era applicabile l’ipotesi di cui alla richiamata lettera a), residuando quella di cui alla lettera b) solo una volta proceduto all’apertura della “multisala”. Inoltre, l’Amministrazione non aveva tenuto conto che il termine annuale poteva non coincidere con quello relativo al rilascio del titolo edilizio, nell’ambito del “procedimento unico” di competenza, tramite SUAP, del Comune di Firenze.

La tesi non è condivisibile.

Come correttamente osservato anche dalla Regione Toscana nei suoi scritti difensivi, infatti, la società ricorrente ha potuto ottenere l’autorizzazione in questione solo perché, mediante il “trasferimento” dei posti già assentiti per strutture cinematografiche chiuse, è risultato rispettato il quoziente posti/popolazione a livello provinciale/regionale di cui alle delibere di Giunta nn. 1154/05 e 939/06.

Non si è dato luogo a “nuova” autorizzazione nel senso inteso dalla società ricorrente ed a cui è riferibile la previsione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), cit., in quanto questa è rappresentabile solo ove il relativo quoziente sia inferiore alla parità, tanto che, nel 2007 per la stessa struttura multisala la medesima autorizzazione era stata negata per la creazione di ulteriori posti in quanto il quoziente in questione era superiore ed i relativi posti autorizzabili erano pari a zero.

E’ evidente, quindi, che la rinuncia a richiedere l’autorizzazione per “nuovi” posti ed il rilascio di una autorizzazione – comunque necessaria perché il relativo immobile era ancora da realizzare – per “trasferimento” degli stessi non concretizza una “nuova” autorizzazione in grado di incidere sul quoziente fissato dalla Giunta regionale e sottoposta all’invocato regime del richiamato art. 11, comma 1, lett. a) Reg cit., e del correlato comma 2, ma un semplice trasferimento.

Ciò è confermato anche dalla lettura della richiamata delibera di Giunta n. 1154/05, che distingue tra istanze di trasferimento e autorizzazione di nuova sala, laddove specifica che “le istanze di trasferimento di sala o multisala cinematografiche esistenti hanno titolo di priorità nell’accoglimento delle domande per l’autorizzazione di nuova sala o multisala all’interno della provincia di riferimento”.

Nel caso di specie, inoltre, non essendo previsto dalla normativa vigente alcun annullamento dei posti già autorizzati in caso di istanza di trasferimento al fine di rideterminare il quoziente provinciale, l’autorizzazione che ne consegue non può essere considerata relativa all’”avvio” dell’attività, in riferimento alla disposizione di cui alla richiamata lett. a), ma come “proseguimento” dell’attività, ai sensi della successiva lett. b).

D’altronde, la medesima società ricorrente, nella nota 13 marzo 2008 indirizzata al Comune di Firenze ad alla Regione Toscana, ha tenuto a precisare che “…l’autorizzazione richiesta, come risulta dal tenore dell’istanza, non concerne una nuova struttura cinematografica bensì il trasferimento e la concentrazione di due cinema esistenti, che sono stati contestualmente chiusi…”.

Né può essere condivisibile anche la seconda censura rappresentata dalla società ricorrente in ordine alla non corrispondenza con i tempi di rilascio del titolo edilizio di competenza comunale, atteso che – come già recentemente ribadito da questo Tribunale in argomento specifico – l’autorizzazione regionale ed il titolo edilizio, pur se contenuti all’interno del “procedimento unico” di competenza comunale, sono del tutto autonomi sotto il profilo istruttorio, (TAR Toscana, Sez. II, 18.11.09, n. 1704). E’ quindi evidente che è onere dell’impresa, ricadente nella sua autonomia organizzativa, valutare i tempi di realizzazione dell’immobile in relazione a quelli necessari per l’esercizio dell’attività cinematografica come richiesta.

Per quanto dedotto, quindi, il primo dei motivi aggiunti dell’8 aprile 2009 e il secondo dei motivi aggiunti del 4 giugno 2009 sono infondati.

A diversa conclusione deve pervenirsi in relazione a quanto dedotto con il secondo dei motivi aggiunti dell’8 aprile 2009 e con il terzo di quelli successivi.

In essi, la società ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha valutato la circostanza per la quale, anche in presenza dell’applicazione del regime di cui al richiamato art. 11, comma 1, lett. b), Reg. cit., operava il principio generale di sospensione dovuto a “factum principis” costituito, nella specie, dal sequestro del cantiere effettuato nel corso del procedimento penale relativo alla valutazione di liceità del titolo edilizio di cui si è avvalso la ricorrente e delle relative responsabilità.

Sul punto il Collegio, premettendo che l’esito di tale procedimento non rileva sul presente contenzioso, non essendo il titolo edilizio, nel caso di specie, quale presupposto dell’autorizzazione regionale, per cui non si ritiene necessario disporre la sospensione del processo in attesa della definizione di quello penale, come richiesto alla pubblica udienza dal difensore dell’AGIS quale parte ricorrente nel ricorso n. 1139/08 anche relativamente al contenzioso così introdotto, ritiene di condividere le doglianze della Società Immobiliare Novoli spa.

Infatti l’ipotesi in cui ricorre una forza maggiore, tra cui può annoverarsi anche il c.d. “factum principis”, indipendente quindi dalla volontà e imputabilità del comportamento di chi la subisce, deve sempre essere valutata come causa generale di sospensione di termini iniziali e finali anche se non viene richiamata ad espressa ipotesi normativa (TAR Campania, Sa, Sez. I, 18.6.02, n. 527).

Soprattutto tale principio generale vale qualora il “factum principis” sia sopravvenuto e non imputabile al soggetto interessato e costui abbia comunque rappresentato la situazione con apposita istanza di proroga del termine (TAR Abruzzo, Pe, 3.4.09, n. 260).

Tale principio generale, applicabile anche in materia di commercio ed edilizia (TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 16.11.05, n. 4052 e Cons. Stato, Sez. V, 29.1.03, n. 453), vuole che quando un impedimento non sia riferibile alla condotta dell’interessato non può incidere sulla decorrenza di termini previsti dalla normativa vigente per attivare quanto assentito dalla p.a.

Non è quindi possibile convenire con quanto motivato nel provvedimento impugnato e ripreso anche nelle difese della Regione Toscana in ordine alla assenza di indicazione nella norma applicabile di ipotesi di sospensione del termine di inattività di cui alla richiamata lett. b), in quanto il principio generale in questione è sempre applicabile, indipendentemente da specifici ed espliciti richiami.

Nel caso di specie, allo stato e salvo quanto sarà oggetto del procedimento penale ancora pendente, non risulta accertata alcuna attività delittuosa riconducibile alla società ricorrente idonea a configurare che la causa di sospensione sia imputabile a comportamento della stessa, per cui l’Amministrazione regionale doveva valutare che l’inattività era stata causata dal “factum principis” dovuto al sequestro del cantiere nel frattempo disposto.

Non si discute, quindi, nel caso di specie, sulla perentorietà del termine o sulla presenza di attività vincolata della p.a. una volta accertato il suo superamento - temi questi affrontati nella giurisprudenza richiamata nelle sue difese dalla Regione Toscana – ma sull’esistenza di una causa non imputabile all’interessata che ha costretto all’inattività prolungata oltre l’anno dal rilascio dell’autorizzazione.

Se la “ratio” della norma alla base della pronuncia di decadenza prevista anche in materia di commercio o di attività edilizia è quella legata all’interesse pubblico di impedire, in sostanza, rendite di posizione o incidenza distorsiva sulla concorrenza o sull’assetto del territorio, tale parametro non può operare laddove, per qualunque motivo, la causa di sospensione non è comunque imputabile all’interessato.

Nell’ipotesi in esame, quindi, la previa comunicazione della sussistenza di tale causa da parte della società ricorrente doveva imporre all’Amministrazione di considerare l’ipotesi di riconoscere la sospensione, senza trincerarsi dietro lo schermo di un’attività vincolata che opera solo nell’ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità nell’inattività da parte dell’istante.

Alla luce di quanto dedotto, quindi il secondo dei motivi aggiunti dell’8 aprile 2009 deve essere accolto, con conseguente accoglimento anche del primo dei motivi aggiunti del 4 giugno 2009, che richiama illegittimità derivata dalla risposta negativa alla concessione di una sospensione del termine di decadenza, nonché del terzo, che ripropone il secondo dei precedenti motivi aggiunti.

Ne consegue, quindi, che il ricorso introduttivo n. 1309/08 deve essere dichiarato inammissibile mentre devono essere accolti i motivi aggiunti, con compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza.

Passando all’esame del ricorso n. 1139/08, questo deve essere esaminato senza poter dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, considerato l’accoglimento del ricorso n. 1309/08 come ora disposto.

In primo luogo, il Collegio prende atto della rinuncia all’intervento proposto da Orion s.r.l., dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse allo stesso come indicato dall’interessata, con compensazione delle spese di lite con le altre parti costituite.

Il Collegio rileva, quindi, la parziale inammissibilità del ricorso, ma non secondo la prima eccezione in tal senso formulata dalla Regione Toscana nella sua memoria per la pubblica udienza del 27 gennaio 2009 bensì in ragione di quanto rilevato con la seconda.

Il ricorso n. 1139/08, infatti, non si palesa inammissibile in quanto rivolto avverso atto endoprocedimentale, dato che l’impugnata autorizzazione regionale, pur inserendosi nel “procedimento unico” tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ha autonoma efficacia ed è indispensabile per avviare l’attività cinematografica in immobile di nuova realizzazione, incidendo così direttamente sull’assetto degli interessi coinvolti in tale settore.

Come anticipato, però, il Collegio rileva che il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e interesse alla sua proposizione da parte dell’AGIS..

Riguardo alla legittimazione dell’AGIS, questa Sezione si è già espressa in analogo contenzioso pure discusso alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009 (TAR Toscana, Sezione II, 18.11.09, n. 1706).

Si è evidenziato, infatti, che la legittimazione a ricorrere delle associazioni di categoria è individuabile solo se svolta a tutela (degli interessi) della totalità dei suoi iscritti e non anche a salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi (da ultimo: TAR Lazio, Sez. I, 15.1.09, n. 234 e Tar Abruzzo, Pe, 2.4.09, n. 221;
v. anche Cons. Stato, Sez. VI, 29.11.04, n. 7792).

Nel caso di specie, la medesima AGIS richiama le proprie norme statutarie che la destinano alla tutela degli interessi della cinematografia e degli esercenti cinematografici fiorentini e toscani ma non spiega come l’annullamento dell’autorizzazione impugnata corrisponda all’interesse di tutti i suoi iscritti e non solo di alcuni.

Tale autorizzazione – che costituisce presupposto per l’apertura di una nuova “multisala” sul territorio regionale – appare semmai in armonia con l’interesse statutario, di tutti i gestori di cinematografi toscani, alla diffusione dello strumento cinematografico e della relativa cultura quanto più possibile, al fine di offrire al pubblico un’offerta differenziata e capillare sul territorio regionale.

Il ricorso proposto dell’AGIS appare, invece orientato al fine di tutelare uno specifico e differenziato interesse ad evitare il confronto concorrenziale volto ad impedire l’ulteriore ingresso nel mercato di nuovo operatore e, come tale, esso appare proposto per la tutela solo di alcuni degli iscritti, evidentemente esercenti di sale finitime ed in potenziale comunanza di spettatori, con la conseguente applicabilità della giurisprudenza sopra richiamata.

Poiché l’interesse azionato è quindi quello – di ordine concorrenziale “negativo” - solo di alcuni iscritti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione e interesse per quel che riguarda la posizione dell’AGIS.

Né –come precisato in precedenza in ordine all’integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 1309/08 - vale a sostenere la legittimazione a ricorrere la circostanza per la quale la medesima AGIS sia autonomamente intervenuta nel corso del procedimento per attestare come erronei alcuni dati di fatto prospettati dall’istante, in quanto la giurisprudenza, con cui il Collegio concorda, ha chiarito che la volontaria partecipazione di un terzo al procedimento amministrativo non determina, di per sé, l'acquisizione della legittimazione ad agire avverso il provvedimento conclusivo se il partecipante non è titolare di una posizione giuridica sostanziale differenziata da quella della generalità degli appartenenti alla collettività e qualificata dall'ordinamento giuridico (TAR Lazio, Sez. I, 14.2.08, n. 1352).

Pertanto, anche se l’AGIS ha documentato alcune circostanze relative al procedimento, in quanto tale, non acquista la titolarità di un interesse qualificato ad un corretto esame della sua rappresentazione se non dimostra di essere portatore di un interesse particolare e differenziato, che assume leso dalla illegittima adozione del provvedimento conclusivo (Cons. Stato, Sez. VI, 14.6.04, n. 3865 e 3.2.05, n. 280).

Premesso ciò, in relazione alla posizione delle ricorrenti Società Adriano srl e Società Cinema Flora di R B e C. snc, che si sono limitate a dichiarare di essere proprietarie di due esercizi cinematografici che si trovano nel quartiere fiorentino di Novoli-Rifredi nei pressi del luogo in cui dovrebbe sorgere la multisala in questione, facendo così presumere sufficiente una mera vicinanza di ordine territoriale per legittimare il proprio interesse (oppositivo) alla concorrenza in quella zona specifica e, conseguentemente, all’annullamento dell’impugnata autorizzazione, il Collegio ritiene che nell’incertezza giurisprudenziale in ordine alla possibilità per l’interesse oppositivo all’incremento della concorrenza di trovare giuridica protezione, tale da legittimare in ricorso avverso autorizzazioni riconosciute a terzi, sia necessario comunque esaminare nel merito il ricorso.

Con il primo motivo, in sostanza, le ricorrenti lamentano che quando in un determinato ambito provinciale l’indicatore della capacità dell’offerta è superato – come accade nel caso di specie - nessuna autorizzazione può essere rilasciata, neppure nel caso di contestuale chiusura di esercizi, fino a che il numero di posti autorizzati non scenda al di sotto del numero massimo conseguente alla applicazione del criterio normativo di cui all’art. 2 l.r. Toscana n. 78/04 teso a favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di strutture. Non essendo contemplata normativamente l’ipotesi della fattispecie che contempla il trasferimento di posti da un esercizio cinematografico che chiude ad un’altro che viene costruito “ex novo”, l’unica disciplina applicabile rimarrebbe quella relativa all’autorizzazione di nuovi esercizi.

In merito si osserva che tale tesi non è condivisibile.

In primo luogo, si rileva che la stessa delibera di Giunta regionale n. 1154 del 28 novembre 2005 specifica che “…a) le istanze di trasferimento di sala o multisala cinematografiche esistenti hanno titolo di priorità nell’accoglimento delle domande per l’autorizzazione di nuova sala o multisala all’interno della provincia di riferimento”, con ciò evidenziando che l’ipotesi di trasferimento è presa in considerazione esplicitamente.

In secondo luogo, in nessuna disposizione normativa e regolamentare è previsto che prima di autorizzare il trasferimento di posti da un struttura all’altra il numero di posti autorizzati sul territorio debba comunque scendere sotto a quello massimo di cui all’indicatore regionale.

Come condivisibilmente osservato dalla Regione Toscana, infatti, tale indicatore costituisce un limite al rilascio delle autorizzazioni che incidono, alterandolo, sul rapporto in questione ma non può limitare il semplice spostamento di posti già autorizzati che non dà luogo ad alcuna alterazione del quoziente posti/popolazione in ambito provinciale.

Se non si creano variazioni del numero di posti autorizzati non si incide sulla capacità dell’offerta e non c’è ragione – in assenza di specifica disposizione normativa – di impedire trasferimenti in diverse strutture di posti già assentiti, tenuto conto che in tal modo restano sempre rispettati i parametri in questione.

Concludendo altrimenti si dovrebbe giungere alla irrazionale conclusione per la quale si identificherebbe una situazione di sostanziale decadenza per l’autorizzazione relativa a sala cinematografica che va a chiudersi, o anche solo a ristrutturarsi, che non risulta in alcun modo contemplata dalla normativa regionale di riferimento, sia se la titolarità della relativa autorizzazione è del medesimo soggetto originale sia se risulti trasferita a terzi.

Il quoziente posti/popolazione provinciale/regionale, quindi, costituisce un limite per l’aggiunta di posti rispetto a quelli precedentemente assentiti ma non può essere posto a fondamento per incidere su una situazione di assenso già esistente.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale le ricorrenti, richiamando il criterio di priorità a beneficio dei trasferimenti di cui alla ricordata delibera di Giunta n. 1154/2005, ritengono che esso, riferibile comunque solo a categorie omogenee, non sia applicabile laddove la domanda sia una sola e non sussistono posti disponibili.

In merito il Collegio rileva che la tipologia di sale non è contemplata dalla norma regionale e dalle sue regolamentazioni applicative, rilevando unicamente il concetto di “posto” che risulta il medesimo sia per sale singole che per multisale ai fini dell’applicazione del quoziente orientato al rispetto di quanto previsto dall’art. 4 l.r. n. 78/2004.

Né le ulteriori limitazioni individuate dalle ricorrenti in ordine alla necessità di più domande e della disponibilità di posti appaiono rilevabili nella normativa di riferimento e nella delibera di Giunta n. 1154/2005, atteso che tale ricostruzione osta con la logica alla base della distribuzione ottimale in ambito provinciale/regionale sopra illustrata.

Infondato è pure il terzo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti evidenziano che la Immobiliare Novoli avrebbe acquistato nel gennaio 2008 solo due strutture “vuote”, risultando le medesime chiuse al 30-31 dicembre 2007, con una sala mai posta in esercizio.

In merito il Collegio concorda con la ricostruzione operata dalla Regione Toscana, laddove si ribadisce che l’elemento cardine della procedura, per quanto in precedenza evidenziato in ordine alla funzione dell’autorizzazione regionale in questione, è legato all’esistenza di “posti” autorizzati, al momento dell’istanza di trasferimento, che al 31 dicembre dell’anno solare precedente abbiano svolto più di 120 ore di programmazione nonché quelli riferiti a strutture non ancora in attività o temporaneamente chiusi, nel rispetto del limite massimo di un anno, di cui all’art. 11, lett. a) e b), del Regolamento regionale n. 42/R.

Poiché nel caso di specie, dai dati SIAE, risulta superato il minimo di programmazione previsto nel periodo di riferimento, i presupposti per il trasferimento risultano rispettati.

Non rileva infatti, in assenza di specifico disposto normativo o regolamentare, la circostanza per la quale l’acquisto delle aziende sia avvenuto dopo la sospensione dell’attività al 30-31 dicembre 2007, in quanto non risultava in alcuna modo formatosi un’ipotesi di decadenza né risultavano comunicazione in ordine all’efficacia dell’autorizzazione delle precedenti aziende che gestivano le sale cinematografiche.

La sospensione della programmazione per pochi giorni non incide sulla validità dell’autorizzazione né la circostanza per la quale una sala non risulterebbe mai posta in esercizio può essere interpretata nel senso voluto dalle ricorrenti – di esclusione dei relativi n. 405 posti come autorizzabili – in quanto l’autorizzazione di cui godevano i precedenti gestori era unica ed i relativi posti comunque incidevano sul quoziente più volte ricordato e non ne erano sottratti.

La scelta imprenditoriale legata al mancato utilizzo di parte dei posti autorizzati rileva solo sui diretti interessati e non può influire sulla complessa distribuzione dei posti a livello provinciale/regionale che non può che basarsi sui posti assentiti e non su quelli singolarmente utilizzati.

Infondato, inoltre, è anche il quarto motivo di ricorso, secondo cui la sostituzione dei posti precedenti, propri di cinema “a luci rosse”, con altri legati a programmazione cinematografica meno settoriale avrebbe portato ad un aumento dell’offerta cinematografica che avrebbe, in sostanza, dato luogo al medesimo carico individuabile per l’apertura di una nuova sala cinematografica con posti ulteriori rispetto ai precedenti.

In merito il Collegio osserva che la specifica programmazione delle sale cinematografiche è irrilevante sul quoziente posti più volte ricordato.

Che vi sia stata, in concreto, per una libera scelta imprenditoriale, una sottoutilizzazione di posti, comunque assentiti, di cui ad autorizzazione valida, non è motivo per impedire il trasferimento medesimo, che, anzi, se idoneo a riprogrammare l’offerta in senso più consono alla domanda del pubblico, può contribuire ad una distribuzione più omogenea sul territorio dell’offerta così da rendere utilizzabili in pieno i suddetti posti, riqualificando in tal modo anche il contesto urbano di riferimento.

Da ultimo, il Collegio rileva che anche il quinto motivo di ricorso è infondato nel lamentare che l’autorizzazione non poteva prescindere dalla conformità edilizio-urbanistica dell’immobile in corso di realizzazione.

In merito, il Collegio ha già precisato in relazione al medesimo contenzioso (TAR Toscana, Sezione II, 18.11.09, n. 1704) che l’autorizzazione regionale di cui all’art. 4 l.r. n. 78/04, proprio per quanto sopra sostenuto in ordine al riparto di competenze evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 285/05, è frutto di un procedimento autonomo rispetto a quello meramente edilizio e teso a considerare l’equilibrio tra domanda e offerta al fine di miglior governo del territorio, tant’è che sono previsti due momenti istruttori differenti e due autorità competenti, ciascuna per il proprio settore, quali il Comune e la Regione. Che la domanda sia stata presentata al Comune attraverso lo “Sportello Unico delle Attività Produttive” non è elemento probatorio del contrario, dato che tale modalità procedimentale si inquadra solo nell’ambito delle misure di semplificazione individuate all’epoca dal legislatore di cui al d.P.R. n. 447/98, come confermato dagli articoli nn. 7,8 e 10 del Regolamento Regionale n. 42/R.

L’eventuale “abusività” del complesso edilizio non può essere valutata in sede regionale di rilascio dell’autorizzazione cinematografica e, allo stato, nemmeno risulta accertata in altre sedi giurisdizionali.

La sussistenza di un titolo edilizio, anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 285/05 più volte richiamata, non poteva assorbire la necessità del rilascio dell’autorizzazione all’apertura dell’esercizio cinematografico, comunque necessario per il numero di posti individuati dalla ricorrente, da parte dello Stato prima della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 28/04, e da parte della Regione, dopo tale dichiarazione di incostituzionalità, una volta approvati i criteri di indirizzo di cui all’art. 4 l.r. n. 78/04.

Per tali ragioni, quindi, il ricorso n. 1109/08 deve dichiararsi anche infondato.

Le relative spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi