TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-15, n. 202214969

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-15, n. 202214969
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214969
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2022

N. 14969/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02581/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2581 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P B, G P, Federazione Magistati Onorari di Tribunale, rappresentati e difesi dagli avvocati P L, M P D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P L in Roma, viale Regina Margherita 262;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Laura Di Marco, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

I) della nota del Ministero di Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, Direzione Generale dei Magistrati del 18.01.2018 prot. 0011799;

II) delle note dei Dirigenti degli Uffici giudiziari distrettuali e circondariali con le quali si ordina la restituzione del porto d'arma senza licenza mod. MGG/9 rilasciati ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari di pace:

1. nota della Corte di Appello di Catanzaro del 12.02.2018 prot. 2305;

2. nota della Corte di Appello di Lecce del 29/01/2018 prot. 711;

3. nota della Corte di Appello di Perugia del 24.01.2018 prot. 1015/2018;

4. nota della Corte di Appello di Torino del 23.01.2018 prot. 1214/2018/U;

5. nota del Tribunale ordinario di Biella del 26.01.2018 prot. 228;

6. nota del Tribunale ordinario di Bari del 01.02.2018 prot 563;

7. nota del Tribunale di Catania del 31/01/2018 prot. 752/18 U;

8. nota del Tribunale ordinario di Milano del 01/02/2018 prot. 1525;

9. nota della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli del 22.01.2018 prot. 0000752;

10. nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze del 07/02/2018 - prot. 07.02.2018 prot. 79/2018;

11. nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale Lecce del 25.01.2018 prot. 1161;

12. nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma del 22/01/2018 prot. 35;

III) di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12 luglio 2018:

I) della nota del Ministero di Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, Direzione Generale delle Risorse materiali e delle tecnologie, Direttore Generale, emessa il 3.05.2018, Prot. n. 99456.U;

II) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 ottobre 2022 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 6 marzo 2018, i Sigg. Brovarone e Pomarico, insieme alla Federazione dei Magistrati Onorari di Tribunale, premesso di essere magistrati onorari in servizio rispettivamente presso il Tribunale di Biella ed il Tribunale di Taranto, impugnavano, chiedendone l’annullamento, la circolare ministeriale del 18 gennaio 2018, unitamente agli atti applicativi della stessa, con cui il Ministero della Giustizia aveva disposto, nei confronti di tutti i magistrati onorari in servizio, il ritiro, a cura degli Uffici giudiziari competenti, dei tesserini di riconoscimento recanti la dicitura “valido ai fini di porto d’arma senza licenza”.

1.1 In particolare, le disposizioni impartite dalla circolare impugnata si basavano su una nuova interpretazione ministeriale dell’art. 7, comma 1, l. 36/1990, tale per cui nei “ magistrati dell’ordine giudiziario ” ai quali è consentito il porto d’armi senza licenza sono ricompresi soltanto quelli ordinari, e non anche quelli onorari.

1.2 I ricorrenti deducevano violazione/falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, in particolar modo contestando l’interpretazione ministeriale della norma de qua, a loro dire illogica e discriminatoria, posto che la facoltà di detenere armi senza licenza, lungi dal costituire un’attribuzione inerente allo status dei magistrati “togati”, si giustifica in relazione ai rischi connessi alla natura delle funzioni giurisdizionali esercitate, cui sono senz’altro esposti altresì i magistrati onorari, dal momento che esercitano le proprie funzioni nelle stesse materie devolute ai magistrati ordinari.

Gli atti di ritiro, inoltre, non sarebbero stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7, l. 241/1990.

2. Costituitosi il 10 aprile 2018, il Ministero della Giustizia successivamente provvedeva, in data 19.4.2018, al deposito di memoria difensiva, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire, stante la natura meramente interpretativa ed il carattere non immediatamente lesivo della circolare impugnata, nonché il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti laddove risulterebbero impugnati anche i provvedimenti rivolti ai giudici ausiliari di Corte di Appello, categoria i cui interessi non sarebbero rappresentati dalla Federazione Magistrati Onorari di Tribunale;
evidenziando altresì la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli uffici giudiziari che hanno adottato gli atti di ritiro dei tesserini impugnati;
sostenendo pure l’infondatezza del gravame nel merito.

3. Con ordinanza n. 2531/2018, le esigenze cautelari venivano tutelate, ex art. 55, co. 10, c.p.a., con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissando per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 13 febbraio 2019.

4. Con atto di motivi aggiunti, depositato il 12 luglio 2018, i ricorrenti, reiterando le medesime censure di cui al ricorso introduttivo, impugnavano anche l’ulteriore nota, emessa il 3.5.2018, con cui il Ministero della giustizia forniva disposizioni operative in ordine al ritiro ed alla distruzione materiale dei tesserini de quibus .

5. In data 19.12.2018, il Ministero della Giustizia depositava memoria, cui faceva seguito memoria di replica depositata da parte ricorrente il 23.1.2019.

6. Il giudizio, dichiarato interrotto in relazione al decesso del Sig. Pomarico (ord.2160/2019), veniva tempestivamente riassunto dal Sig. Brovarone e dalla Federazione Magistrati Onorari di Tribunale, i quali, con atto depositato e notificato in data 8.5.2019, insistevano nelle richieste già formulate nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti.

7. In data 23.12.2019, il Ministero della Giustizia depositava memoria, cui faceva seguito memoria di replica depositata da parte ricorrente il 21.1.2020.

8. In vista dell’udienza fissata per la discussione del merito del ricorso, l’Amministrazione intimata depositava ulteriore memoria il 12 settembre 2022.

9. All’udienza di smaltimento del 28 ottobre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.


'DIRITTO'

1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dalla odierna intimata, stante l’infondatezza, nel suo complesso, del gravame in epigrafe.

2. Preliminarmente, è utile richiamare la norma che disciplina il porto d’armi nei confronti dei magistrati ordinari, vale a dire l’art. 7 della legge n. 36/1990, ai sensi del quale “ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre alle persone contemplate dall'art. 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico”.

3. La circolare impugnata, dopo un excursus delle numerose disposizioni di legge in cui è stata evidenziata la non estensibilità ai giudici onorari di disposizioni previste per i magistrati di professione, si è interrogata sul significato da attribuire alla locuzione “magistrati dell’ordine giudiziario” presente nella richiamata disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 36/1990.

3.1 Essa, in particolare, richiamate precedenti circolari incentrate sull’assunto dell’applicabilità anche ai magistrati onorari della disciplina contenuta nell’art. 7 della legge n. 36/1990, ha inteso riesaminare tale linea interpretativa “alla luce degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, peraltro in coerenza con le previsioni di cui al d.lgs n. 116/2017, entrato in vigore in data 15.08.2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, in cui è ribadita l'appartenenza meramente funzionale della magistratura onoraria all'ordine giudiziario” e, al termine di una approfondita analisi del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha escluso l’operatività della norma in esame per i magistrati onorari.

3.2 Ebbene, è stato osservato, a parere del Collegio in maniera ineccepibile, come la norma in questione, incidendo sulla ordinaria regola che fa divieto di portare armi, costituisce una disposizione di natura eccezionale e come tale insuscettibile di applicazione analogica. Da un punto di vista dell’analisi sistematica, è stato anche sottolineato come la locuzione “magistrati dell’ordine giudiziario” sia solitamente adoperata dal legislatore in riferimento alla sola magistratura ordinaria (cfr. le disposizioni, richiamate anche nella circolare, di cui all’art. 26 del R.D. n. 1578 del 27.11.1933 e all’art. 1 della legge n. 217 dell’8.08.1984).

4. Per converso, la prospettazione dei ricorrenti, secondo cui l’attribuzione del beneficio in questione sarebbe legata all’effettivo svolgimento delle funzioni giurisdizionali e non allo status dei magistrati “togati”, risulta non coerente con il significato della norma, che intende attribuire in via eccezionale un beneficio a coloro che esercitano professionalmente e stabilmente le funzioni giurisdizionale.

4.1 Invero, la circostanza che il beneficio de quo sia collegato allo status di magistrato e non anche all’esercizio in concreto delle funzioni è dimostrato altresì dalla esplicita previsione della sua applicazione anche a coloro che sono temporaneamente collocati fuori ruolo. Tale estensione applicativa anche ai magistrati “fuori ruolo” dimostra la fallacia della tesi interpretativa sostenuta dai ricorrenti circa l’esistenza di una correlazione tra la spettanza del porto d’armi senza licenza e il concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali e conduce alla logica conclusione che il beneficio in questione, in ragione della eccezionalità della misura, è stato circoscritto dal legislatore in favore esclusivamente di coloro che fanno parte della magistratura di carriera e non anche di coloro che appartengono in via funzionale e non anche strutturale all’ordine giudiziario.

4.2 Neppure consente di giungere a diversa conclusione il richiamo alle precedenti circolari interpretative, posto che l’istituto del porto d’armi trova la sua precipua disciplina nella legge e, quindi, può esserne riconosciuta la spettanza solo in presenza di indicazioni in senso conforme desumibili dalla normativa primaria.

5. Alla luce di quanto precede, le censure formulate avverso la legittimità dell’impugnata circolare non possono trovare accoglimento, preso atto della correttezza dell’analisi interpretativa svolta dal Ministero, come peraltro condivisa recentemente anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1062/2021).

6. Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 241/90, la sua omissione non è idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento se l’interessato, come nel caso di specie, non fornisce in giudizio la prova che, grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto (Cons. Stato, Sez. III, n. 2218/2017).

7. Conclusivamente, il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, assorbita ogni altra censura o deduzione, non è meritevole di favorevole considerazione e va, pertanto, rigettato, con compensazione, tuttavia, delle spese, ricorrendone giusti motivi.

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