TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-06-05, n. 202301786

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-06-05, n. 202301786
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301786
Data del deposito : 5 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2023

N. 01786/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01930/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1930 del 2022, proposto da G D F, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dal Comune di Vittoria sull'istanza di riqualificazione urbanistica di c.d. “area bianca” presentata dal ricorrente in data 12 novembre 2021, afferente il terreno di sua proprietà, censito in catasto al foglio 120, particella 1370.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2023 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato via PEC il giorno 11 dicembre 2022 e depositato il 20 dicembre 2022, parte ricorrente chiede dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune intimato sull'istanza di riqualificazione urbanistica di c.d. “area bianca” presentata dal ricorrente in data 12 novembre 2021, sul duplice presupposto:

a) della sottoposizione del terreno di sua proprietà, compiutamente indicato in epigrafe, a vincolo preordinato all’esproprio, in quanto ricadente «…in parte in sede viaria ed in parte in area destinata ad attrezzature pubbliche di interesse comune o riservate ad attività collettive…» (come da certificato di destinazione urbanistica versato in atti in allegato al ricorso sub 1);

b) del decorso del termine quinquennale di cui all’art. 9 del DPR 327/2001, essendo il vincolo stato previsto dal PRG adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 146 del 21 dicembre 1999.

Il Comune intimato si è costituito, spiegando difese in rito e nel merito;
in particolare, ha eccepito: a) l’irricevibilità del ricorso, perché proposto oltre il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, cpa;
b) l’improcedibilità del ricorso, avendo comunicato al ricorrente, con nota n. prot. 17023 del 30 marzo 2023, trasmessa via PEC in pari data, che «…con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19/01/2023 sono stati approvati i "Criteri e direttive sui procedimenti conseguenti alla decadenza dei vincoli espropriativi derivanti dalle previsioni del vigente P.R.G.." tramite cui si potrebbe intraprendere con questo Ente un percorso finalizzato al cambio di destinazione urbanistica per quelle aree di Vs proprietà che risultano gravate da vincoli preordinati all'esproprio, quindi qualora ne ricorrano i presupposti e al fine di evitare lungaggini burocratiche e procedimentali associate ad impegni economici non indifferenti legati al ricorso, si potrà rivolgere istanza ai sensi della predetta Deliberazione per addivenire ad una soluzione condivisa nell'interesse di entrambe le parti…» .

Previa replica di parte ricorrente con memoria depositata in data 28 aprile 2023, all’udienza camerale del giorno 11 maggio 2023 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione.

Giova anzitutto, in via generale, muovere dal consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, secondo cui «…In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un “silenzio” che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte;
di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).La decadenza per inutile decorso del termine di efficacia di un vincolo preordinato all'espropriazione determina nello strumento urbanistico - il quale deve coprire l’intero territorio comunale - un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare;
l’Amministrazione comunale quindi ha un vero e proprio obbligo di provvedere all'integrazione del piano regolatore. Correlativamente, il proprietario dell'area soggetta a vincolo ormai scaduto ha un interesse legittimo pretensivo a che l'Amministrazione comunale eserciti la funzione di governo del territorio e adotti i provvedimenti urbanistici necessari;
e l'istanza dell'interessato affinché l'Amministrazione adotti la nuova disciplina urbanistica comporta, decorso nell’inerzia del Comune il termine normativamente stabilito, la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis, TA.R. Molise, sez. I, 27 febbraio 2023, n. 48). Non vi è, pertanto, dubbio che, qualora a causa del venir meno dei vincoli un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario possa presentare un’istanza volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e il Comune sia tenuto ad esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6 marzo 2023, n. 729). …»
(TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 28 marzo 2023, n. 1030).

A seguire, preliminarmente, le eccezioni in rito del Comune resistente possono essere superate, atteso che:

a) il ricorso risulta tempestivamente proposto, tenendo conto del termine per la conclusione del procedimento (da quantificare in almeno 30 giorni, alla luce dell’art. 2, comma 2, della LR 21 maggio 2019, n. 7, recante Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa ), nonché del termine di sospensione feriale (in tema di applicabilità del periodo di sospensione feriale al termine annuale di cui si tratta, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 499);
cosicché, essendo stata notificata l’istanza il 12 novembre 2021, il termine di conclusione del procedimento è spirato (non prima de) il 12 dicembre 2021 ed il termine annuale per la notificazione del ricorso, in forza del periodo di sospensione feriale, è spirato (non prima de) il giorno 11 gennaio 2023;
il ricorso, notificato il giorno 11 dicembre 2022, risulta quindi notificato nel termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, cpa;

b) la citata nota 17023/2023 non può essere ritenuta tale da definire il procedimento avviato con la citata istanza del 12 novembre 2021, richiamata la giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, secondo cui «…L’inerzia dell’Amministrazione comunale intimata, a fronte del sopra richiamato obbligo di colmare il vuoto di disciplina nonché di provvedere espressamente sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 28 giugno 2022, non può dirsi superata per effetto della nota comunale prot. n. 6916 del 20 luglio 2022, con la quale è stato comunicato che “l’Amministrazione si sta adoperando per avviare l’iter procedurale per la redazione del P.U.G. ai sensi della L.R. 21 agosto 2021, n. 19”: invero, per costante orientamento, condiviso dal Collegio, permane la situazione di inerzia non solo se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento, ma anche se adotta un atto infra - procedimentale o peggio soprassessorio;
tanto, nel decisivo presupposto che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere, ma ad un rinvio sine die e che la formazione del silenzio rifiuto non è, dunque, preclusa dalla presenza di atti endoprocedimentali meramente preparatori, che non fanno venire meno l'inerzia a provvedere sulla domanda (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 28 maggio 2021, n. 1759)…»
(TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 28 marzo 2023, n. 1030);
la delibera n. 4 del 19 gennaio 2023, richiamata nella citata nota 17023/2023, ha infatti natura di delibera generale in ordine alle modalità di regolazione delle aree in cui sono decaduti i vincoli, non suscettibile di definire con un provvedimento ultimativo il procedimento che l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere in forza della istanza di riclassificazione di cui si tratta.

Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato, richiamata la giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, secondo cui «…i vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale, ai sensi dell’art. 2, l. 19 novembre 1968, n. 1187 [articolo reso applicabile – con modifiche – in ambito regionale siciliano, con l’art. 1 della LR 38/1973, ed il cui oggetto è stato poi normato dall’art. 9 del DPR 327/2001, reso applicabile, in ambito regionale siciliano, dapprima con l’art. 36 della LR 7/2002, ed oggi con l’art. 16 della LR 12/2011] , sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che ne comportano l’inedificabilità e, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio. Invece, la previsione di una determinata tipologia urbanistica, quale nella specie relativa alla realizzazione o conservazione di parco urbano o di quartiere, non configura un vincolo preordinato all’espropriazione né comporta l’inedificabilità assoluta, trattandosi di una prescrizione diretta a regolare concretamente l’attività edilizia e quindi, costituente esercizio di potestà conformativa che sfugge al ricordato limite temporale (cfr. art. 11, l. 17 agosto 1942, n. 1150)…» (Cons. Stato, Sez. II, 14 gennaio 2020, n. 342).

Applicando tale insegnamento al caso di specie, ne discende che la particella di cui si tratta, quanto meno per la parte ricadente in sede viaria, era soggetta a vincolo espropriativo scaduto, essendo i vincoli espropriativi, soggetti alla scadenza quinquennale, quelli concernenti beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata (in tal senso, ex plurimis , la citata sentenza 342/2020).

Pertanto sussiste l’obbligo di provvedere sull’istanza di riclassificazione dell’area, sottoposta a vincolo espropriativo decaduto, nel solco di quanto da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa ( ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 9 agosto 2021, n. 2649;
nonché TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 28 marzo 2023, n. 1030, nel passaggio sopra riportato), con orientamento da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi.

Il ricorso va quindi accolto, con conseguente condanna del Comune intimato a pronunciarsi espressamente sull’istanza di riclassificazione urbanistica indicata in epigrafe entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla comunicazione, o notificazione di parte se antecedente, della presente sentenza, e contestuale nomina, quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inadempienza, del Dirigente del Dipartimento dell’urbanistica – Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento, in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perchè provveda, entro giorni 120 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza, con spese a carico del Comune intimato.

Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.

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