TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-20, n. 202306364

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-20, n. 202306364
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306364
Data del deposito : 20 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2023

N. 06364/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03883/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3883 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C, A N, A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Sant'Antimo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Di Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità Nazionale Anticorruzione, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS-, adottato dalla Prefettura U.T.G. di Napoli ai sensi degli artt. 84, comma 4 e 91 del D.Lgs. 159/2011 in danno della ricorrente, successivamente comunicato;

b) di tutti gli atti - di contenuto non noto - costituenti l'istruttoria del procedimento culminato con l'adozione del provvedimento sub a) e, segnatamente: l'informativa del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli del 17.06.2020;
il Verbale della seduta del GIA n. -OMISSIS-;
gli elementi istruttori presupposti ai provvedimenti antimafia interdittivi emessi a carico della società rispettivamente con provvedimenti del 31/01/2018 e del 29/01/2018;

c) della disposizione del Comune di Sant'Antimo– VII settore SUAP prot. n. -OMISSIS- di revoca dell'autorizzazione sanitaria con contestuale ordine di cessazione dell'attività.


Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17\11\2020:

per l'annullamento

e) della nota ANAC del -OMISSIS- con cui si comunica l'avvenuta segnalazione del provvedimento interdittivo antimafia a essa comunicato dal Prefetto di Napoli con nota prot. n. -OMISSIS- e l'inserimento nel Casellario della relativa annotazione.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Comune di Sant'Antimo e dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 ottobre 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato la -OMISSIS-s.r.l. ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia n. -OMISSIS-, adottato dalla Prefettura U.T.G. di Napoli ai sensi degli artt. 84, comma 4 e 91 del D.Lgs. 159/2011 in danno della ricorrente, tutti gli atti richiamati nella interdittiva antimafia e quelli presupposti e connessi costituenti l’istruttoria del procedimento culminato con l’adozione del provvedimento interdittivo, nonché la disposizione del Comune di Sant’Antimo - VII settore SUAP prot.n. -OMISSIS- di revoca dell’autorizzazione sanitaria con contestuale ordine di cessazione dell’attività.

Il gravame è affidato alla denuncia di due articolate doglianze che si appuntano rispettivamente, la prima, sulla interdittiva antimafia e sugli atti ad essa connessi e presupposti e, la seconda, sul provvedimento comunale di revoca dell’autorizzazione sanitaria, così enucleati:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 84 E 91 D.LGS N. 159/2011) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DELL’8.02.2013”;

“II. VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 84, 91 E 94 D.LGS N. 159/2011) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DELL’8.02.2013. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITA’ MANIFESTA ”.

Il provvedimento prefettizio impugnato sarebbe illegittimo per carenza assoluta di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere e travisamento dei fatti, non sussistendo i presupposti che possano giustificare, anche solo in via cautelativa, la formulazione di un giudizio sfavorevole sul conto della ricorrente ai fini della prevenzione antimafia.

In via istruttoria la ricorrente insta affinché sia disposto a carico della Prefettura di Napoli il deposito di tutti gli atti istruttori posti a fondamento del procedimento conclusosi con la adozione del provvedimento interdittivo gravato.

Le Amministrazioni intimate si sono ritualmente costituite in giudizio per resistere al ricorso opponendone l’infondatezza nel merito.

Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- il Presidente della Sez. I di questo Tribunale ha ordinato alla Prefettura- U.T.G. di Napoli di depositare copia autentica del provvedimento interdittivo impugnato, nonché tutti gli atti, i verbali istruttori e gli accertamenti sui quali fonda, ed ogni altro atto utile ai fini della decisione.

In data 20/11/2020, in ottemperanza all’ordine impartito, la Prefettura di Napoli ha depositato la documentazione richiesta.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 16/11/2020 la ricorrente ha impugnato la nota ANAC del -OMISSIS- con cui è stata comunicata l’avvenuta segnalazione del provvedimento interdittivo antimafia a essa comunicato dal Prefetto di Napoli con nota prot. n. -OMISSIS- e l’inserimento nel Casellario della relativa annotazione.

Il provvedimento dell’ANAC è censurato sia per illegittimità derivata, in quanto viziato dai medesimi vizi dedotti con il ricorso introduttivo, costituendo atto consequenziale al provvedimento interdittivo, sia per vizi autonomi in quanto affetto da “ VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 213 CO. 10 D. LGS. N. 50/2016. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.

All’udienza di smaltimento arretrato del 26 ottobre 2023, tenutasi in collegamento da remoto, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

2.1. In termini generali, deve osservarsi che per costante giurisprudenza ( ex multis , T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sentenze 15/04/2021 nn. 210 e 213 e sentenza n. 258 del 12/05/2021) il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” pone in essere una normativa volta a prevenire o comunque impedire i rapporti contrattuali con la P.A. di società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente collegate, o comunque infiltrate, dalla criminalità organizzata. In tale direzione la normativa individua una serie di elementi rivelatori del rischio di infiltrazione mafiosa, in modo concreto ed attuale dell’impresa, come indicati a titolo esemplificativo dall’art. 84, comma 4, del d.lgs 159/2011. Trattasi di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva ed interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso (T.A.R. Abruzzo, sentenza n. 13/2018).

La valutazione che l'autorità prefettizia è chiamata a compiere, per determinarsi in ordine alla sussistenza o meno del pericolo di infiltrazione mafiosa dell'attività d'impresa ai sensi del d.lgs. n. 159/2011, deve svolgersi in relazione al complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri. Ciò comporta l'attribuzione al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Ed infatti il giudizio di interferenza e contiguità con associazioni di tipo mafioso, nei limiti del sindacato estrinseco consentito a questo giudice, non deve essere espresso alla luce di una visione atomistica di ogni singolo elemento indiziario, ma costituisce il frutto di una serie di accertamenti e di elementi che, sistematicamente collegati tra loro, inducono alla formazione di un quadro indiziario, che depone a favore della sussistenza di una situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi ( ibidem , T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sentenze 15/04/2021 nn. 210 e 213).

Di recente le linee fondanti di tale misura preventiva sono stati ribadite anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 57 del 26 marzo 2020. In particolare, in detta occasione il Giudice delle Leggi è stato chiamato ad esaminare la conformità dell’art. 89-bis (e in via conseguenziale dell’art. 92, commi 3 e 4), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. perché priverebbe un soggetto del diritto, sancito dall’art. 41 Cost., di esercitare l’iniziativa economica, ponendolo nella stessa situazione di colui che risulti destinatario di una misura di prevenzione personale applicata con provvedimento definitivo.

Nel respingere la questione di legittimità costituzionale la Corte ha evidenziato che quello che si chiede alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori, compito naturale dell’autorità giudiziaria, bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento.

È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità che si colloca il provvedimento di informativa antimafia al quale, infatti, è riconosciuta dalla giurisprudenza natura “ cautelare e preventiva ” (Cons. Stato, A.P., 6 aprile 2018, n. 3), comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa.

La Corte costituzionale ha quindi fatto riferimento alle situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale (i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale;
le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa;
la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011;
i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”;
i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia;
le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società compie attività di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un “volto di legalità” idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa;
la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi “benefici”;
l’inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità).

2.2. Tanto premesso, in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali deve essere disattesa la tesi della società ricorrente volta ad evidenziare la violazione di legge, la carenza di istruttoria e di motivazione da cui sarebbe inficiata la gravata informativa prefettizia.

Sulla base dei parametri individuati dalla giurisprudenza per la legittimità delle informative antimafia e per l’accertamento del rischio di infiltrazione, come stigmatizzato dalla giurisprudenza, secondo la regola del “più probabile che non”, il gravato provvedimento risulta adeguatamente e sufficientemente motivato all’esito di accurata istruttoria avendo il Prefetto posto a fondamento dell’interdittiva un complesso di idonei e specifici elementi indiziari emersi nel corso del procedimento rilevatori di concreti collegamenti, cointeressenze economiche e contiguità con organizzazioni malavitose da parte dei soggetti responsabili della società ricorrente.

L’istruttoria svolta dalla Prefettura di Napoli ha evidenziato elementi che non hanno permesso di escludere la contiguità di interessi tra soggetti inquadrati in organizzazioni mafiose e la società ricorrente, ed anzi hanno indotto a far ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione della società secondo il criterio del “più probabile che non”, in presenza di idonei elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rilevatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose.

Gli elementi sintomatici di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste nel contesto aziendale della società -OMISSIS- S.r.1 sono stati individuati nelle specifiche vicende che hanno supportato il provvedimento antimafia, oggetto del gravame in esame.

Segnatamente hanno assunto particolare rilievo i riscontri acquisiti dalla Prefettura sulla base del Verbale n. -OMISSIS-del Gruppo Ispettivo Antimafia, composto dai rappresentanti di quattro organi di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, G.I.C.O Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata - della G cl Fe D. I. A. - Direzione Investigativa antimafia), nonché la condizione di diffusa illegalità e acclarata ingerenza della criminalità organizzata nei contesti imprenditoriali operanti sul territorio Sant’Antimo, confermata tra l’altro dallo scioglimento degli organi elettivi dell’ente locale per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 267/2000.

Sulla base della compagine societaria della -OMISSIS- e -OMISSIS- che cumulativamente totalizzano 1'83% (55,34%+27,66%) del capitale della -OMISSIS- S.r.l., è possibile desumere che la società ricorrente risulta nella quasi totalità riferibile alla famiglia -OMISSIS-, e segnatamente alle persone di -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Gli elementi che hanno contribuito in modo determinante alla formazione di un giudizio prognostico di contaminazione mafiosa nel caso di specie riguardano l'oggettiva contiguità del socio (per il tramite della -OMISSIS- s.r.l.) e amministratore unico della -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS-, e del socio di maggioranza -OMISSIS- s.r.l., con ambienti della criminalità organizzata insistente sul territorio di Sant'Antimo, i rapporti di stretta parentela tra il -OMISSIS- e -OMISSIS- con soggetti sensibili ai fini antimafia, nonchè una situazione di intrecci, collegamenti, cointeressenze economiche e rapporti associativi tra i predetti e soggetti attinti da provvedimenti di rigore antimafia.

E’ possibile dunque evincere un legame sussistente tra le imprese riconducibili alla famiglia -OMISSIS- - tra cui la -OMISSIS- s.r.l. - e gli esponenti apicali di organizzazioni camorristiche.

La gravata informativa ex artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è stata adottata sulla base di elementi sintomatici di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste nel contesto aziendale della società ricorrente come desumibile dalla produzione documentale agli atti di causa.

Appare pertanto resistere alle censure dedotte in ricorso la prognosi, dedotta dai riscontri sopra riassunti, di probabile, non lecito, condizionamento da parte della criminalità organizzata della società ricorrente, nonché la possibilità che la gestione dell’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare l’attività criminale o esserne in qualche modo influenzata da soggetti a vario titolo legati ad organizzazioni malavitose.

In definitiva il provvedimento prefettizio, oggetto del presente gravame, risulta pienamene conforme al dettato normativo.

2.3. Sono infondate anche le censure inerenti alla asserita illegittimità della disposizione del Comune di Sant'Antimo– VII settore SUAP prot. n. -OMISSIS- di revoca dell'autorizzazione sanitaria con contestuale ordine di cessazione dell'attività, in quanto per costante orientamento del giudice amministrativo ( ex multis , T.A.R. Lombardia n. 01168/2016;
Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292), in presenza di un’informativa che accerta il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata, “ ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa ”. Infatti a seguito dell’interdittiva ostativa antimafia, l’amministrazione non poteva non adeguare correttamente i propri comportamenti ai contenuti vincolanti della stessa.

2.4. Da ultimo va dichiarata inammissibile per carenza di interesse la censura articolata con il ricorso per motivi aggiunti che si appunta sulla nota ANAC del -OMISSIS- con cui è stata comunicata l'avvenuta segnalazione del provvedimento interdittivo antimafia e l'inserimento nel Casellario della relativa annotazione, atteso che per costante giurisprudenza ( ex multis , T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 30/04/2020, n. 4529) la segnalazione all'Anac costituisce un atto prodromico al procedimento amministrativo di iscrizione della notizia relativa all'esclusione dalla gara nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio. Rispetto al procedimento ad evidenza pubblica dove emerge l'esclusione dalla gara, la segnalazione all'Anac si pone quale atto dovuto di natura endo-procedimentale, mentre rispetto al procedimento amministrativo di iscrizione di competenza dell'Anac, la segnalazione della stazione appaltante costituisce atto eso-procedimentale e pre-istruttorio.

3. In definitiva, gli argomenti testé rappresentati evidenziano l’infondatezza dei motivi qui esaminati e, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame introduttivo e l’atto per motivi aggiunti devono essere respinti.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuna parte costituita.

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