TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202301617

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202301617
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301617
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2023

N. 01617/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00985/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 985 del 2021, proposto da
A D B, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Agenzia delle Entrate – Riscossione, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.2205/2019 emesso dal Giudice di Pace di Napoli


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n.2205/2019, emesso dal Giudice di Pace di Napoli e passato in giudicato, con cui le amministrazioni intimate sono state condannate in solido alla restituzione di euro 1508,76 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Espone nel ricorso di aver ricevuto un pagamento parziale di euro 375 ed agisce pertanto per la restante somma dovuta.

Con memoria del 3.2.23, il ricorrente ha rappresentato che, in data 3/5/2022, quindi in corso di procedimento, è stato fatto pervenire è stato fatto pervenire, su iniziativa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, non concordata né preannunciata, assegno circolare per la somma di €.1527,58 con causale riferita al credito per cui si agisce.

Sostiene il ricorrente che tale somma costituisce pagamento parziale di quanto dovuto, già per come calcolato in ricorso alla data del 4/3/2021, quindi senza tenere conto nemmeno degli interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c. maturati successivamente. Inoltre, egli sostiene che dal 4/3/2021 al 3/5/2022 sono maturati per interessi legali ex art.1284 comma 4 c.c., sulla sorta capitale di €.1508,76, €.140,54.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Il decreto ingiuntivo in epigrafe è stato notificato il 12/4/2019, non opposto e quindi dichiarato esecutivo il 4/9/2019, munito di formula esecutiva il 25/11/2019 e notificato in forma esecutiva il 29/1/2020 al Prefetto ed il 4/2/2020 alla Agenzia delle Entrate Riscossione presso le rispettive sedi.

Il predetto decreto ingiuntivo è divenuto irrevocabile in ragione della sua mancata opposizione. E’ inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 662/1996 conv. nella l. 30/1997 per consentire il completamento del procedimento di spesa.

Osserva il Collegio che risulta effettuato un pagamento da parte dell’amministrazione resistente di euro 1527,58 e uno di 375 euro per un totale di 1902,58.

Le somme dovute a titolo di sorte capitale sono 1508,76 mentre quelle dovute a titolo di interessi moratori dal 14.12.2018 al 2.4.2020 (data del parziale pagamento di 375 euro) sono i seguenti: 157,08.

Il parziale pagamento va imputato preliminarmente agli interessi già maturati e per il resto alla sorte capitale che diventa quindi 1290,84.

Gli ulteriori interessi maturati su tale somma dal 2.4.2020 al 3.5.2022 sono 215,3 euro per un totale di 1.506,15 (capitale + interessi).

A questi vanno aggiunti i 250 euro dovuti a titolo di spese legali e 73 euro per spese documentate.

Il successivo pagamento di 1527,58 euro dunque non ha estinto la pretesa creditoria del ricorrente, residuando 301,57 euro, che le amministrazioni intimate devono corrispondere a parte ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, oltre interessi fino al soddisfo.

Si dispone sin d’ora per il caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Dirigente generale del Servizio affari legali e contenzioso del Dipartimento del Tesoro (MEF) (dt.segreteria.affarilegali@mef.gov.it) con facoltà di delega a funzionario dell’ufficio, che provvederà entro i successivi 60 giorni a dare esecuzione al decreto in epigrafe per la parte residua ancora dovuta.

Deve altresì accogliersi la domanda circa la corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e), c.p.a., applicabile anche alle sentenze di ottemperanza di condanna al pagamento di somme di denaro, in forza della novella dell’art. 114 c.p.a. apportata dall’art. 1 comma 781, lett. a), del comma 781, dell’art. 1, della legge n. 208/2015 (cfr. anche Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15;
T.A.R. Napoli, II sez., 28 gennaio 2019 n. 434.), da quantificarsi in una misura percentuale rispetto alla somma da corrispondere, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739).

Le spese possono essere compensate per la metà e si liquidano come in dispositivo, oltre alla rifusione del contributo unificato da porre a carico di parte soccombente.

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