TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-08-05, n. 202415702

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-08-05, n. 202415702
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415702
Data del deposito : 5 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2024

N. 15702/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04441/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4441 del 2020, proposto da L V, rappresentata e difesa dagli avvocati A R, F A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29;



contro

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;



nei confronti

Maria Vittoria Ferroni, Angelo Lalli, Carlo Gamba, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento:

- della nota prot. n. 0099737 del 14 novembre 2019 dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, avente ad oggetto “Proff.ri Maria Vittoria Ferroni, Carlo Gamba, Angelo Lalli e L V. Istanza reinquadramento nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'art. 29, comma 9, della Legge n. 240/2010”;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso con quello impugnato ivi compresa, ove occorrer possa, la nota prot. n. 0099779 del 14 novembre 2019 dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, avente ad oggetto: “Proff.ri Maria Vittoria Ferroni, Carlo Gamba, Angelo Lalli, Domenico Rocco Siclari, Elena Tassi, L V e Franco Vallocchia. Giudizi di conferma nel ruolo di professori associati avviati come da comunicazione effettuata con nota prot. n. 2017-MIURAOODGFIS - 0014651 del 05/12/2017”;

e per la condanna:

dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” alla ricostruzione della carriera della Prof.ssa L V come professore di ruolo di II fascia ai sensi dell'art. 29, co. 9, della legge n. 240/2010, con decorrenza giuridica ed economica dalla presa di servizio avvenuta il 27 dicembre 2012, con ogni conseguenza in termini di corresponsione delle differenze retributive e contributive dovute alla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma “La Sapienza”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La Prof.ssa L V presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la nota di rigetto dell’istanza di reinquadramento come professore di seconda fascia a decorrere dal 27 dicembre 2012, restando confermato l’inquadramento quale professore di seconda fascia a decorrere dal 30 novembre 2016.

2. La vicenda ha origine nel 2011, anno in cui l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandiva una selezione per la copertura di 74 posti di Professore associato ai sensi dell’art. 29, comma 9, della L. 240/2010, alla quale partecipava anche la Prof.ssa V per l’area CUN 12, risultando tra i vincitori.

3. A seguito dell’approvazione degli atti l’attuale ricorrente veniva nominata professore associato confermato di Diritto del lavoro (SSD IUS/07) e prendeva servizio in data 27 dicembre 2012, cessando dal precedente impiego quale ricercatore confermato.

4. Gli atti della selezione veniva impugnati nel 2013 da uno dei concorrenti e al giudizio la Prof.ssa V partecipava in veste di controinteressata.

5. Con sentenza di questo TAR n. 8144/2016 veniva accolto il ricorso e venivano annullati gli atti della selezione.

6. La sentenza era appellata dall’Ateneo, il cui Consiglio di Amministrazione nelle more approvava l’integrazione della programmazione delle risorse relative al reclutamento del personale docente per l’anno 2016, consentendo di procedere alla nomina della Prof.ssa V quale professore associato non confermato ai sensi dell'art. 29, comma 4, della L. 240/2010, con decorrenza giuridica ed economica dal 30 novembre 2016.

7. Nel contesto di tale specifica procedura anche il concorrente, il cui ricorso era stato accolto in primo grado, otteneva il bene della vita anelato e, pertanto, il Consiglio di Stato dichiarava con sentenza n. 2012/2017 l’improcedibilità dell’appello, annullando senza rinvio la sentenza di primo grado.

8. Nel 2018 la Prof.ssa V presentava un’istanza per la ricostruzione di carriera come professore associato confermato con decorrenza giuridica ed economica dalla data della presa di servizio avvenuta il 27 dicembre 2012.

9. Nel 2019 l’istanza veniva rigettata dall’Ateneo, tenendo conto di interlocuzioni svolte per le vie brevi con il Miur.

10. Tale rigetto veniva impugnato con ricorso straordinario affidato ai seguenti motivi:

I. Sull’illegittimità del richiamo al parere reso ‘per le vie brevi’ dal Miur.

Viene contestata l’illegittimità del provvedimento di diniego in quanto sarebbe basato unicamente su un parere espresso per le vie brevi dal MIUR.

II. Sulla reviviscenza della procedura primigenia per effetto della sentenza del Cons. Stato, sez.VI, n. 2012 del 2 maggio 2017 .

All’annullamento senza rinvio disposto dalla pronuncia di appello sarebbe conseguita la reviviscenza della fattispecie originaria, rappresentata dalla nomina della prof.ssa V ai sensi dell’art. 29, comma 9, della L. 240/2010. Inoltre, la successiva nomina del 2016 è avvenuta mediante chiamata diretta ex art. 29, comma 4, della L. 240/2010, non avendo l’Ateneo indetto una procedura per rinnovare la procedura annullata dalla sentenza di primo grado.

III. Sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati per disparità di trattamento.

Parte ricorrente lamenta la disparità di trattamento rispetto ad altro professore associato, in relazione al quale l’Ateneo avrebbe invece preso in positiva considerazione l’anzianità di servizio del periodo compreso tra il 2012 e il 2016 ai fini della nomina quale professore ordinario.

11. Si costituiva

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