TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-12-01, n. 201711910

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2017-12-01, n. 201711910
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201711910
Data del deposito : 1 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2017

N. 11910/2017 REG.PROV.COLL.

N. 08070/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8070 del 2016, proposto da:
Sala Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati P M e S S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cola di Rienzo, 212;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio Giove, 21;

per l'annullamento

della d.d. prot. 20160000015935 del 29.03.2016 avente ad oggetto “Reiezione dell'istanza di sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/091 e ss.mm.ii l.r. 15.08 e ss.mm.ii. per cambio destinazione d'uso del piano interrato da magazzino a deposito commerciale nell'immobile sito in Piazza San Leonardo da Porto Maurizio 61/63”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Sala s.r.l. ha chiesto al Tribunale di annullare previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale, il 29.03.2016, Roma Capitale aveva rigettato la sua istanza di riesame del diniego di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 per il cambio di destinazione d’uso del piano interrato dell’immobile sito in Roma, piazza San Leonardo da Porto Maurizio 61/63, da magazzino e deposito a commerciale.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto 1) illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 36 del DPR n. 380/2001, eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento dei presupposti di fatto;
2) eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, carenza di istruttoria, violazione di legge;
3) eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e del travisamento e della mancanza di presupposti, nonché per violazione di legge;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 21 nonies della l.n. 241/1990, eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria e sviamento di potere.

Si è costituita Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Con ordinanza n. 6641/2016 del 27.10.2016 (riformata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 227/2017 del 23.01.2017 “solo per la sollecita definizione del giudizio nel merito”) il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 18.10.2017 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la SALA s.r.l., società titolare di un supermercato OVS, ha lamentato l’illegittimità del provvedimento con il quale Roma Capitale aveva nuovamente respinto la sua richiesta di riesame del rigetto della domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 e della l. Reg. Lazio n. 15/2008 per cambio di destinazione d’uso del piano interrato dell’immobile di Piazza San Leonardo da Porto Maurizio 61/63 da magazzino e deposito a commerciale, rappresentando a) che il cambio di destinazione richiesto era una “mera modificazione formale destinata a muoversi tra i possibili usi del territorio consentiti dal piano e non … un’alterazione idonea ad incidere significativamente sulla destinazione funzionale ammessa dal piano regolatore e tale quindi da alterare gli equilibri prefigurati in quella sede”, b) che l’intervento in esame era consentito anche dal decreto-legge n. 133/2014, per cui il cambio d’uso urbanisticamente rilevante è solo quello che comporta il passaggio dall’una all’altra delle cinque categorie funzionalmente autonome indicate dall’art. 23 ter comma 1 dello stesso decreto (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale), indipendentemente dalla realizzazione o meno di opere;
c) che si assisteva già “ad un utilizzo di fatto dell’entità immobiliare diverso da quello della sua destinazione d’uso, cioè … commerciale, anche se questa … (era) destinata nei titoli abilitativi come locale magazzino/deposito”, poiché “tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività insediata rilasciate dal Municipio di appartenenza e dall’ex Dipartimento VIII, attualmente SUAP, consideravano quale area commerciale anche quella destinata nei titoli abilitativi come locale magazzino/deposito);
d) che il nuovo provvedimento di diniego era comunque stato adottato in violazione della l.n. 241/1990 ed era caratterizzato da carenza di istruttoria e da insufficiente motivazione.

Tali censure non sono fondate e devono essere rigettate.

Come evidenziato dalla giurisprudenza maggioritaria, che questo Collegio ritiene di condividere, “il cambio di destinazione d'uso di un immobile… da magazzino ad esercizio commerciale, ancorché compatibile nella medesima zona omogenea, interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee e, quindi, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico soggetta a regime concessorio onerosa indipendentemente dall'esecuzione di opere” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III 22 febbraio 2006 n. 571;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 11 aprile 2011 n. 3171).

Non può, poi, essere condivisa la tesi sostenuta dalla ricorrente circa la piena corrispondenza della sua richiesta con quanto previsto dall’art. 36 del DPR n. 380/2001, per cui “in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso … il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”;
come evidenziato, infatti, dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, il mutamento realizzato rimane comunque in contrasto con quanto disposto dall’art. 4 comma 1 lett. D delle NTA del PRG, per cui i locali seminterrati sono esclusi dal computo della Superficie Utile Lorda se destinati a funzioni accessorie asservite alle unità edilizie o immobiliari (locali tecnici, cantine, depositi autorimesse e parcheggi) e con quanto prescritto dall’art. 48 delle NTA al PRG in termini di volumetria massima.

Né sull’applicazione di tali parametri normativi, ostativi al buon esito dell’accertamento di conformità, può incidere la sussistenza delle autorizzazioni commerciali allo svolgimento dell’attività di supermercato anche nei locali del piano sotterraneo, pur ottenute dalla ricorrente, evidentemente non incidenti sui profili edilizi ed urbanistici dell’intervento, allo stato non regolarizzabili con lo strumento dell’art. 36 DPR n. 380/2016.

Il provvedimento impugnato, nel quale Roma Capitale ribadisce, in sede di riesame della proposta dell’interessata, le ragioni del rigetto della sua istanza di sanatoria, appare, infine, in base alla documentazione in atti e a tutte le argomentazioni che precedono, sorretto da una sufficiente istruttoria, nella quale l’Amministrazione ha giustamente valutato l’intervento in questione alla luce del complesso quadro normativo, urbanistico ed edilizio, composto dal PRG e dalle NTA e da una ragionevole motivazione, in cui sono compiutamente esposte le ragioni di perdurante contrarietà del mutamento di destinazione de quo alle regole edilizie vigenti per la zona in cui l’edificio è collocato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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