TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-10-08, n. 201901276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-10-08, n. 201901276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901276
Data del deposito : 8 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/10/2019

N. 01276/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00182/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 182 del 2019, proposto da Sismed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F L e G D P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F L in Bari, via Putignani 50;

contro

Innovapuglia S.p.A. non costituita in giudizio;

nei confronti

Regione Puglia, Teknasa S.a.s. di Arcangelo Cangialosi, H. S. Hospital Service S.p.A., Artsana S.p.A. non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n. 951/2018 emessa dal Tar Puglia Bari, terza sezione, in data 13-29 giugno 2018, come integrata da successiva ordinanza di correzione n. 1486/2018, sentenza non appellata nemmeno relativamente alla parte corretta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con sentenza n. 951/2018 (cui si riferisce l’odierno ricorso di ottemperanza) la Sezione, in accoglimento parziale del ricorso n. 656/2018 ha annullato il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara telematica, con procedura aperta ex articolo 60, D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in somministrazione di aghi e siringhe relativa ai fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia, rilevando che il ricorrente risultava privo dei requisiti di capacità tecnico professionale esclusivamente in ordine al Lotto n. 92, ma che “ la somma degli importi relativi ai residui lotti per i quali la ricorrente ha inteso partecipare (lotti 7,32,37,39,42,43,93) è ampiamente coperto dal fatturato per forniture analoghe posseduto dalla ricorrente, come ricalcolato dalla stazione appaltante” ;

- con successiva istanza ritualmente notificata la Sismed chiedeva la correzione della citata decisione n. 951/2018 nella parte in cui era stato indicato, mutuando il corrispondente errore esistente nell’atto introduttivo del giudizio e nel provvedimento di esclusione, tra i lotti coperti dal fatturato posseduto dalla Sismed il Lotto n. 7 (per il quale la ricorrente non aveva presentato domanda di partecipazione) in luogo del Lotto n. 17 (per il quale la Sismed aveva invece presentato domanda di partecipazione).

-con ordinanza n. 1486/2018, pubblicata il 20 novembre 2018, il Tribunale, in accoglimento dell’Istanza presentata dalla Sismed, disponeva “ la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza in epigrafe indicata nei sensi che seguono: in luogo di lotto 7, leggasi lotto 17 ”.

- la ricorrente, in esecuzione di tali decisioni, ha manifestato alla stazione appaltante l’interesse alla riammissione alla gara in relazione ai lotti 17,32,37,39,42,43,93, tenuto conto che la decisione n. 951/2018 non è stata appellata al Consiglio di Stato (cfr. attestato di passaggio in giudicato in atti).

- la ricorrente ha notificato in data 7 dicembre 2018 alla Stazione appaltante la sentenza di cui oggi si chiede l’ottemperanza unitamente all’ordinanza di correzione e ad istanza finalizzata alla riammissione in gara della SISMED S.r.l. e alla refusione del contributo unificato di euro 6.000,00 anticipato dalla società ricorrente nel procedimento di cognizione concluso con la sentenza ottemperanda;

- all’atto della notifica del ricorso l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato;

- la Stazione appaltante non si è costituita nel presente giudizio.

- all’udienza camerale del 10.7.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto che, con riferimento alla domanda diretta ad ottenere l’esecuzione del giudicato relativo alla riammissione alla gara della ricorrente in relazione ai lotti n. 17- 32-37-39-42-43-93, per effetto dell’adozione, in corso di causa (in data 7.3.2019), del provvedimento della stazione appaltante (cfr. produzione di parte ricorrente del 2.5.2019) integralmente satisfattivo dell’interesse della società ricorrente, sia intervenuta una causa di cessazione della materia del contendere.

Considerato, invece, con riferimento alla richiesta di rimborso da parte dell’Amministrazione del contributo unificato:

- che l'azione di ottemperanza volta all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione soccombente, anche con riguardo al rimborso del contributo unificato, della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di causa in favore della parte ricorrente, contenuta nella sentenza amministrativa fatta valere in sede esecutiva, rientra nell'ambito di giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. di Stato, sez. VI, 21 novembre 2017, n. 5408);

- che, tuttavia, essendo stata notificata dalla ricorrente in data 7.12.2018 la sentenza n. 951/2018 (peraltro priva di formula esecutiva) in uno alla relativa ordinanza di correzione, non risultava all’atto della proposizione del ricorso (in data 11.2.2019), integralmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall'art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997;

- che, difatti, il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo comportante l'obbligo di pagamento di somme di danaro non può essere proposto se non è decorso il termine di grazia previsto a favore delle pubbliche amministrazioni, integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della pubblica amministrazione (ex multis, T.A.R. Ancona, sez. I, 14/06/2019, n.397);

- che, pertanto, allo stato, è inammissibile la domanda diretta al rimborso del contributo unificato.

Valutata, in ogni caso, la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

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