TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-11-18, n. 202215358
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2022
N. 15358/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Attilio Davide, Massimiliano Lubelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, controinteressato intimato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento dei seguenti atti attinenti la procedura per la individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento di incarichi superiori di cui alla nota G.D.A.P. – Direzione Personale n.0061594 del 21 febbraio 2017:
• gli atti della Commissione per la valutazione comparativa dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria di cui ai relativi verbali, con riferimento alla valutazione ed alla individuazione del candidato idoneo alla direzione della Casa Circondariale di Avellino, con particolare riguardo:
- al verbale con il quale sono stati fissati criteri di valutazione,
- ai verbali contenenti le valutazioni rispettivamente riguardanti la ricorrente dott.ssa -OMISSIS- ed il controinteressato dott. -OMISSIS- recanti nn.-OMISSIS-,
- al verbale con il quale, all'esito delle valutazioni, si è proceduto alla individuazione del candidato idoneo al conferimento dell'incarico de quo;
• la graduatoria relativa ai candidati per l'incarico di direzione della Casa Circondariale di Avellino, estesa all'esito dei lavori della Commissione.
• il conseguente provvedimento dirigenziale del 30 novembre 2017 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, con il quale è stato conferito al dott. -OMISSIS- -OMISSIS- l'incarico di direzione della Casa Circondariale di Avellino.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, dirigente penitenziaria in servizio dal 30 maggio 1991, ha partecipato alla procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali superiori, indetta con decreto dirigenziale GDAP-0061594 in data 21 febbraio 2017.
Con l’odierno ricorso, l’interessata ha, quindi, impugnato gli atti della procedura selettiva, la conseguente graduatoria, il presupposto d.m. 28 settembre 2016, recante i criteri di valutazione, i verbali della commissione esaminatrice relativi alle valutazioni dei titoli e degli incarichi espletati dal controinteressato intimato, cui è stato conferito l’incarico dirigenziale di Direttore della Casa Circondariale di Avellino, deducendo, in sintesi, la violazione e la falsa applicazione dell’art.5 del d.m. del 28 settembre 2016, nonché - in via subordinata – la violazione dell’art. 1 della legge n. 154/2005, degli artt. 7 e 14 del d.lgs. n. 63/2006, dell’art. 169 del d. P.R. n. 3/1957, degli artt. 62-69 del d.P.R. 686/1957, l’eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.m. del 28 settembre 2016 in relazione al decreto dirigenziale GDAP-0061594 del 2017, all. A, art. F).
Costituitasi in giudizio la difesa erariale deduce l’inammissibilità del ricorso per una pretesa carenza d’interesse sopravvenuta in quanto alla ricorrente è stato successivamente attribuito l’incarico dirigenziale di direttore della Casa Circondariale di Aversa, nonché l’infondatezza del ricorso con riferimento alle sole censure aventi ad oggetto i criteri di selezione ed i lavori della commissione, richiamando la giurisprudenza dominante ( ex pluribus , TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, nn. 7111/2020 e 8102/2020; Cons. Stato, Sez. I, parere n. 127 del 18 novembre 2019, su ricorso straordinario al P.d.R.).
Con la propria memoria di replica la ricorrente evidenzia che persiste l’interesse a ricorrere, perché pur essendo gli incarichi dirigenziali triennali, essi non sono fungibili e comunque la stessa ha conseguito il suo incarico il 20 novembre 2019 e, quindi, un anno dopo quello assegnato al controinteressato in data 6 novembre 2017.
All’udienza pubblica del 7 ottobre 2022, il ricorso è stato riservato per la decisione, una volta verifica l’intervenuta ottemperanza da parte dell’amministrazione ai