TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-11-18, n. 202215358

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-11-18, n. 202215358
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215358
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 15358/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00212/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2018, proposto da -OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A D, M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OISSIS- -OISSIS-, controinteressato intimato, non costituito in giudizio;

per l'annullamento dei seguenti atti attinenti la procedura per la individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria idonei al conferimento di incarichi superiori di cui alla nota G.D.A.P. – Direzione Personale n.0061594 del 21 febbraio 2017:

• gli atti della Commissione per la valutazione comparativa dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria di cui ai relativi verbali, con riferimento alla valutazione ed alla individuazione del candidato idoneo alla direzione della Casa Circondariale di Avellino, con particolare riguardo:

- al verbale con il quale sono stati fissati criteri di valutazione,

- ai verbali contenenti le valutazioni rispettivamente riguardanti la ricorrente dott.ssa -OISSIS- ed il controinteressato dott. -OISSIS- recanti nn.-OISSIS-,

- al verbale con il quale, all'esito delle valutazioni, si è proceduto alla individuazione del candidato idoneo al conferimento dell'incarico de quo;

• la graduatoria relativa ai candidati per l'incarico di direzione della Casa Circondariale di Avellino, estesa all'esito dei lavori della Commissione.

• il conseguente provvedimento dirigenziale del 30 novembre 2017 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, con il quale è stato conferito al dott. -OISSIS- -OISSIS- l'incarico di direzione della Casa Circondariale di Avellino.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, dirigente penitenziaria in servizio dal 30 maggio 1991, ha partecipato alla procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali superiori, indetta con decreto dirigenziale GDAP-0061594 in data 21 febbraio 2017.

Con l’odierno ricorso, l’interessata ha, quindi, impugnato gli atti della procedura selettiva, la conseguente graduatoria, il presupposto d.m. 28 settembre 2016, recante i criteri di valutazione, i verbali della commissione esaminatrice relativi alle valutazioni dei titoli e degli incarichi espletati dal controinteressato intimato, cui è stato conferito l’incarico dirigenziale di Direttore della Casa Circondariale di Avellino, deducendo, in sintesi, la violazione e la falsa applicazione dell’art.5 del d.m. del 28 settembre 2016, nonché - in via subordinata – la violazione dell’art. 1 della legge n. 154/2005, degli artt. 7 e 14 del d.lgs. n. 63/2006, dell’art. 169 del d. P.R. n. 3/1957, degli artt. 62-69 del d.P.R. 686/1957, l’eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione, la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.m. del 28 settembre 2016 in relazione al decreto dirigenziale GDAP-0061594 del 2017, all. A, art. F).

Costituitasi in giudizio la difesa erariale deduce l’inammissibilità del ricorso per una pretesa carenza d’interesse sopravvenuta in quanto alla ricorrente è stato successivamente attribuito l’incarico dirigenziale di direttore della Casa Circondariale di Aversa, nonché l’infondatezza del ricorso con riferimento alle sole censure aventi ad oggetto i criteri di selezione ed i lavori della commissione, richiamando la giurisprudenza dominante ( ex pluribus , TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, nn. 7111/2020 e 8102/2020;
Cons. Stato, Sez. I, parere n. 127 del 18 novembre 2019, su ricorso straordinario al P.d.R.).

Con la propria memoria di replica la ricorrente evidenzia che persiste l’interesse a ricorrere, perché pur essendo gli incarichi dirigenziali triennali, essi non sono fungibili e comunque la stessa ha conseguito il suo incarico il 20 novembre 2019 e, quindi, un anno dopo quello assegnato al controinteressato in data 6 novembre 2017.

All’udienza pubblica del 7 ottobre 2022, il ricorso è stato riservato per la decisione, una volta verifica l’intervenuta ottemperanza da parte dell’amministrazione ai disposti incombenti istruttori.

Il Collegio, in via preliminare, rileva che non può fondatamente dubitarsi della persistenza dell’interesse all’annullamento degli atti impugnati, volto peraltro ad ottenere l’accertamento di una compromissione di chances di carriera che riverbera nel tempo i propri effetti indebolendo la ricorrente rispetto ai suoi concorrenti anche nell’ambito delle selezioni future.

Nondimeno, e nel solco della consolidata giurisprudenza che riconosce tuttora rilevanza, ai fini della persistenza dell’interesse, anche al solo “interesse morale” (Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2021, n. 7228;
id., Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5811;
id., Sez. III, 16 novembre 2020, n. 7082;
id., Sez. IV, 8 agosto 2019, n. 5639), il Collegio non si sottrae all’esame del ricorso, nel merito, dovendone accertare e dichiarare la fondatezza.

L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria è stato disciplinato, com’è noto, dal d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, emanato in attuazione della delegazione legislativa di cui all’art. 1 della legge 27 luglio 2005, n. 154.

Per quanto attiene, in particolare, al conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali superiori, l’art. 7 del d.lgs. n. 63/2006 ne prevede l’attribuzione “… mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i dirigenti penitenziari con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio senza demerito dall'ingresso in carriera” (comma 1), demandando a un decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, a cadenza triennale, l’individuazione delle “…categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonché ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse …” (comma 2).

Il successivo art. 14 dispone poi che:

“Ai fini del conferimento degli incarichi superiori di cui all'articolo 7, con decreto del Ministro è istituita una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento, da un Vice Capo del Dipartimento, dal direttore generale del personale e della formazione e da tre dirigenti generali in servizio presso i provveditorati e l'Amministrazione centrale, scelti secondo il criterio della rotazione biennale. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità, emolumenti o rimborsi spese ”.

Con il decreto ministeriale 28 settembre 2016, in attuazione delle previsioni del citato art. 7 del d.lgs. n. 63/2006, sono state dettate le disposizioni relative all’individuazione degli incarichi superiori (art. 3 con previsione secondo cui il Direttore generale comunica al Capo del Dipartimento, ogni sei mesi o ogni volta se ne ravvisi la necessità, gli incarichi vacanti o che si renderanno vacanti nel successivo semestre, demandandosi al Capo del Dipartimento di fissare “… le procedure di comunicazione dei posti disponibili…” e di convocare la commissione per il conferimento degli incarichi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 63/2006), e, ciò che assume specifico interesse in funzione delle censure dedotte dalla ricorrente, le categorie di titoli valutabili.

L’art. 4 del decreto ministeriale dispone che la commissione debba valutare tre categorie di titoli:

incarichi espletati

responsabilità assunte;

percorsi formativi seguiti.

L’art. 5 successivo individua gli specifici “ incarichi espletati ” rilevanti, svolti nel decennio anteriore all’anno di comunicazione dei posti disponibili, distinti tra quelli svolti presso: a) Amministrazione centrale;
b) Provveditorati regionali;
c) Istituti penitenziari;
d) Esecuzione penale esterna;
e) Scuole di formazione;
all’interno di ciascuna tipologia sono poi enucleati i diversi tipi di incarico (per l’Amministrazione centrale: Direttore di ufficio di I livello, di II livello, Direttore aggiunto presso ufficio di I o secondo livello;
per gli Istituti penitenziari: Direttore di Istituto penitenziario di I, II, III livello, Vice direttore di I o II livello;
per l’Esecuzione penale: Direttore di Ufficio di I, II, II livello;
per le Scuole di formazione: Direttore di scuola di I e II livello), a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio predeterminato “… per ciascun anno o in proporzione per le frazioni di anno non inferiori a sessanta giorni continuativi, a valere dalla data di conferimento del relativo incarico ”.

Ricostruito il quadro di riferimento giuridico-fattuale, è quindi possibile esaminare i motivi del ricorso, che risultano fondati con riferimento al primo motivo, avente ad oggetto la valutazione degli “ incarichi espletati ”.

La deducente lamenta che al controinteressato, per l’incarico di reggenza della Casa circondariale di Lauro, sono stati attribuiti erroneamente punti 3,7, mentre il punteggio andava dimezzato e, quindi, spettavano punti 1,85, mentre per la vice dirigenza della Casa circondariale di Avellino sono stati attribuiti punti 0,24 in più di quelli spettanti;
in definitiva, una volta detratti i punti indebitamente assegnati (2,09) dal punteggio complessivo raggiunto (punti 70,37), la ricorrente lo avrebbe superato in graduatoria, avendo conseguito un punteggio complessivo di 68,93 punti.

Nella propria relazione l’Amministrazione chiarisce che - in esecuzione della disciplina regolamentare sulle categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione con riferimento agli “ incarichi espletati ” (art. 5) - i punteggi da attribuire ed il periodo di riferimento per la valutabilità dei titoli, sono contenuti in una precisa griglia di punteggi oggettivamente determinati in base al criterio di cui alla citata lettera A), coincidente con l’esperienza maturata.

In effetti, l’art. 5 è volto a valorizzare l’esperienza di servizio maturata negli incarichi precedenti, avuto riguardo ai livelli di complessità dei posti di funzione individuati dal d.m. 27 settembre 2007 e ricoperti dagli interessati nel decennio di riferimento.

Tali elementi, invece, non sono affatto rinvenibili nella valutazione dell’art. 6 dello stesso decreto ministeriale: la disposizione mira a valorizzare l’assunzione di responsabilità da parte del dirigente, prescindendo dalle modalità in cui questa sia avvenuta (incarichi, servizi di alta specializzazione comportanti un rilevante aggravio di lavoro, ulteriori incarichi e compiti svolti, anche temporanei, rispetto a quelli tipizzati e tabellati di cui all’art. 5 cit.), rimessa dunque all’apprezzamento discrezionale della commissione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V, 15 aprile 2022 n. 4604).

Ne consegue che - ai fini dell’applicazione dell’art.

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