TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2018-10-16, n. 201810006
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Pubblicato il 16/10/2018
N. 10006/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01751/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1751 del 2017, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall’Avvocato G M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Plebiscito 107;
contro
Comune di Capodimonte non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione,
- dell’ordinanza di demolizione n. 75 prot. 9428 del 10.12.2016, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico di Capodimonte, Ufficio I, di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e identificate in due tettoie tamponate su tre lati (una di 13.69 mq, l’altra di 20.25 mq), un manufatto tamponato su quattro lati (di mq.48.50), oltre che opere interne di completamento e finitura di un immobile già esistente, già oggetto di contenzioso amministrativo pendente;
- del P.R.G. del Comune di Capodimonte adottato con DGR. 10.10.2000 n. 2067, alla tavola 11 relativa alla zonizzazione del nucleo urbano, nei limiti in cui impone la fascia di rispetto cimiteriale senza considerare i confini effettivi dell’area a ciò destinata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente espone di essere proprietario di un terreno sito in Capodimonte (VT), loc. Madonna, censito al foglio 20, p.lle 1517, 691, 692, 687, 689, 151 e 152, sottoposto a vincolo paesaggistico, sul quale ha realizzato, nel corso degli anni 1995/2003, un fabbricato di due piani da destinare a civile abitazione. Il 16 luglio 2004 ha quindi presentato domanda di condono in ordine alla quale, tuttavia, il Comune di Capodimonte non ha mai adottato alcun provvedimento.
1.1. Con ordinanza n. 53 del 9 agosto 2004, non impugnata, è stata ordinata al ricorrente la demolizione del suddetto fabbricato poiché realizzato in assenza di titolo abilitativo. Espone ulteriormente il ricorrente che nel maggio 2006, per completare l’immobile, ha presentato una D.I.A. bloccata dall’Amministrazione comunale con nota del 6 giugno 2006, anch’essa non avversata, con la quale si contestava, ai fini del completamento delle opere oggetto di condono, la necessità di acquisire tutti i pareri delle competenti amministrazioni. Rappresenta, quindi, di aver “nel 2014” provveduto “comunque” a sistemare parzialmente il fabbricato nella sua parte interna, “per renderlo fruibile”.
1.2. A seguito di sopralluogo effettuato il 14 luglio 2014, il Comune ha adottato l’ordinanza n. 71 del 17 luglio 2014 con cui gli veniva ingiunta la demolizione relativamente ai “lavori di completamento interni ad immobile completamente abusivo già oggetto di ordinanza di demolizione n. 53 del 9.8.2004”.
Il ricorrente impugnava la suddetta ordinanza n. 71 del 2014, ma il ricorso veniva respinto con la sentenza n. 5128/2016 della Sez. I-Quater del TAR per il Lazio, Sede di Roma. Il ricorrente proponeva allora appello chiedendo contestualmente la sospensione in via cautelare della sentenza di primo grado, che veniva concessa con l’ordinanza n. 5408/2016 della Sez. VI del Consiglio di Stato.
1.3. Il ricorrente riferisce poi che, “a seguito di una denuncia anonima”, il Comune ha effettuato un ulteriore sopralluogo, accertando la realizzazione, “ormai datata”, di tre ricoveri agricoli (tettoie tamponate) e contestando, nuovamente, la realizzazione di opere interne all’immobile principale già oggetto di ingiunzione di demolizione (cfr. ordinanza n. 71 del 2014).
1.4. Il Comune notificava quindi al ricorrente l’ordinanza di demolizione n. 75 del 14 dicembre 2016 contestandogli la realizzazione, su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo cimiteriale, delle seguenti opere “in assenza di titolo abilitativo”:
1.) «Tettoia con struttura portante in pali di legno, tamponata su tre lati con lamiera ondulata e tetto ad unica pendenza con lamiera ondulata. Il cordolo perimetrale risulta in muratura. Le dimensioni della struttura sono di mt 3.70 x mi 3.70 – altezza massima di mt 2.30 e minima di mt 1.70»;
2.) «Tettoia con struttura portante in pali di legno, tamponata su tre lati con lamiera ondulata e tetto ad unica pendenza con lamiera ondulata. Il cordolo perimetrale risulta in muratura. Le dimensioni della struttura sono di mt 3.75 x mi 5.40 – altezza massima di mt 2.80 e minima di mt 1.90»;
3.) «Manufatto con struttura portante in pali di legno e tamponatura sui quattro lati con pannelli “sandwich” dello spessore di cm 3. Il cordolo perimetrale risulta in muratura con blocchi di tufo. Il tetto è ad unica pendenza sempre con pannelli “sandwich” e struttura portante in legno. Il manufatto è dotato di una porta d’ingresso delle dimensioni di mt 2.80 x mt 2.20 e di una finestra delle dimensioni di mt 1.15 x mt 1.35. Le dimensioni del manufatto sono di mt 10.00 x mt 4.85 – altezza massima di mt 3.05 e minima di mt 2.45»;
4.) «All’interno di un fabbricato realizzato, completamente abusivo e già oggetto di ordinanza di demolizione n. 53 del 09/08/2004 prot. 4580 e ordinanza di demolizione n. 75 [ recte : 71] del 17/07/2014 prot. 5425, sono stati eseguiti dei lavori di completamento e rifinitura con: realizzazione della pavimentazione dei locali posti al secondo piano, installazione delle porte interne, realizzazione di impianto elettrico e di intonaco esterno dell’edificio».
1.5. Avverso l’ordinanza di demolizione appena riportata, il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso denunciando:
I) quanto agli abusi di cui al punto “4”:
a) violazione del combinato disposto degli “artt. 32 e 43 del d.l. n. 269/2003” ed eccesso di potere, trattandosi di opere già oggetto di domanda di condono presentata nel 2004;
b) errata applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, ed omessa applicazione dell’art. 37 D.P.R. n. 380/2001, violazione di legge con riferimento agli artt. 3, c.1, lett. b), e 6, c.2, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di opere di finitura interna rientranti nell’ambito dell’edilizia c.d. libera.
II) quanto agli abusi descritti ai punti “1, 2, e 3”:
c) eccesso di potere e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per omessa motivazione in ordine all’interesse pubblico sotteso all’ordine di demolizione di opere realizzate circa dieci anni prima;
III) quanto agli abusi di cui ai punti “1, 2, 3 e 4”:
d) illegittimità del “PRG del Comune di Capodimonte adottato con DGR. 10.10.2000 n. 2067, tavola 11 relativa alla zonizzazione del nucleo urbano, nei limiti in cui impone la fascia di rispetto cimiteriale senza considerare i confini effettivi dell’area a ciò destinata” con conseguente errata indicazione del vincolo cimiteriale imposto sull’area di proprietà del ricorrente.
1.6. Con ordinanza cautelare del 16 maggio 2017, n. 2353, questa Sezione sospendeva il provvedimento impugnato limitatamente al manufatto di cui al punto 4) relativo a “opere interne” rispetto alle quali era “pendente il giudizio davanti al Consiglio di Stato”.
2. All’udienza pubblica del 17 luglio 2018 la causa veniva trattenuta per la decisione.
3. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4. Quanto alle opere di cui ai punti 1, 2 e 3, si tratta di manufatti oggettivamente destinati, per le dimensioni e per le specifiche caratteristiche strutturali, a soddisfare esigenze non già temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo.
Tali opere, non avendo natura pertinenziale poiché suscettibili di autonoma utilizzazione, devono considerarsi abusive ove siano eseguite, come nella fattispecie in esame, in assenza di permesso di costruire ( ex multis TAR Campania, Napoli n. 4959/2015).
4.1. A fronte della natura abusiva delle opere in questione, il considerevole lasso di tempo (dieci anni) che, in tesi, sarebbe intercorso fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non determina invero l’insorgenza di alcun legittimo affidamento del privato, né fa sorgere in capo all’Amministrazione uno specifico onere di motivazione in ordine all’attualità dell’interesse della demolizione, poiché il decorso del tempo non può in alcun modo radicare la posizione giuridica dell’interessato, ma al contrario rafforza il carattere abusivo dell’intervento.
4.2. Né, con riguardo all’ubicazione degli abusi edilizi in questione, è stato dimostrato che essi ricadano al di fuori della zona di rispetto cimiteriale, giacché il ricorrente si è limitato a contestare l’illegittimità del vigente P.R.G., nella parte relativa all’individuazione in concreto di tale fascia asserendo che “tutta la particella di terreno facente parte dell’area cimiteriale verso sinistra (…) non è edificata e tanto meno destinata a cimitero”.
4.3. Orbene l’argomentazione dedotta non è idonea a dimostrare la pretesa erroneità dell’apposizione del vincolo cimiteriale sulla particella in questione, posto che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, “l’area destinata a cimitero ha la forma di un pentagono irregolare”, con la conseguenza che la fascia di rispetto di 200 metri, dovendo soddisfare le condizioni di igiene e di salubrità, oltre che di decoro e di tranquillità dei luoghi di sepoltura, cui il vincolo è preposto, deve essere calcolata sulla base dell’area cimiteriale considerata nel suo complesso, senza che possano rilevare eventuali irregolarità del perimetro esterno del cimitero.
5. Quanto alle opere di cui al punto 4, occorre dare atto che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 2773 del 9 maggio 2018 che ha definitivamente rigettato l’appello proposto avverso la sentenza della Sez. I-Quater del TAR per il Lazio, sede di Roma, n. 4128/2016 (avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione n. 71 del 17 luglio 2014, concernente le medesime opere di cui al punto 4 in questione).
Alla luce di tali pronunce, pienamente condivise dal Collegio (e da intendersi qui integralmente richiamate), le censure dedotte al riguardo dal ricorrente devono essere disattese, in quanto infondate.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto sotto tutti i profili sollevati.
7. Non v’è luogo a pronuncia sulle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Capodimonte.