TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-12-02, n. 201412116

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-12-02, n. 201412116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201412116
Data del deposito : 2 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02209/2002 REG.RIC.

N. 12116/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02209/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2002, proposto da:
B N, rappresentato e difeso dagli avv.ti G G e Y M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G G in Roma, Via Maria Cristina, 8;

contro

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “B U” – B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti P V e M R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M R in Roma, Via M. Prestinari, 13;
Ministero della Sanita', (ora Ministero della Salute), in persona del Ministro pro tempore;
Ministero dell’Istruzione, Universita' e Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro tempore;
tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati ex lege;

per l'annullamento

del bando di concorso per la copertura di 8 posti di operatore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D indetto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “B U” di B;

del successivo provvedimento di esclusione del ricorrente;

dei decreti del Ministero della Salute del 27.7.2000 e del 29.03.2001, nella parte in cui non prevedono la figura professionale e il titolo del diplomato di igiene e sanità pubblica tra le professioni tecnico- sanitarie di cui all’art.6, comma III, del D.lgs.502/1992, nonché degli atti preordinati, conseguenti e connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “B U” di B e dal Ministero della Sanità;

Vista la memoria difensive difensiva di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 6/02/2002, il sig. Norberto Benincasa ha impugnato il bando di concorso (di data e numero rimasti sconosciuti agli atti di causa) per la copertura di 8 posti di operatore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico cat. D indetto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “B U”, nella parte in cui non prevede il possesso del diploma universitario in igiene e sanità animale quale titolo idoneo ai fini della partecipazione e il consequenziale provvedimento di esclusione del ricorrente, in quanto privo del prescritto titolo.

A tal fine, parte ricorrente ha articolato le censure di difetto di motivazione e istruttoria e falsa applicazione, sotto vari profili, dell’art.6, comma III, del D.lgs.502/1992 ritenendo illegittima la disposta esclusione e argomentando che al contrario il titolo posseduto sia più rispondente - rispetto al diploma di tecnico sanitario di laboratorio biomedico- ai compiti ed alle esigenze proprie dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

Con decreto presidenziale n. 23662/2012 del 16 novembre 2012 il ricorso indicato in epigrafe è stato dichiarato perento. In data 14 marzo 2014, visto l'atto depositato in data 6 marzo 2013 e sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui le stesse hanno dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della causa, con decreto n.5806/2014 è stata disposta la revoca del decreto di perenzione.

In data 7 ottobre 2014 parte ricorrente ha quindi depositato memoria, illustrando il deposito documentale dei decreti ministeriali 16 marzo 2007 (pubblicato in G.U. n. 155 del 6/07/2007, suppl. ord. n. 153) e 11 novembre 2011 (pubblicato in G.U. n. 44 del 22/2/2012) e quindi, nella udienza pubblica dell’11 novembre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, così come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorso va ritenuto improcedibile per omessa impugnazione della graduatoria definitiva di merito del concorso di cui trattasi (che risulta essere stata approvata dal Direttore Generale con deliberazione n. 280 del 21.12.2001, avente per oggetto: “Concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 8 posti di Operatore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico – categoria D – ex art. 13 del decreto legislativo 502/92 come modificato dall’art.13 del decreto legislativo 229/99 – da assegnare n. 3 alla sede di B – n. 4 alla sezione diagnostica provinciale di Modena e n. 1 alla sezione diagnostica provinciale di Milano (Progetto finalizzato: “Sorveglianza BSE”). Approvazione della graduatoria finale e liquidazione dei compensi ai componenti della Commissione Giudicatrice ” e successivamente pubblicata all’Albo dell’Ente), secondo l’orientamento espresso anche in recenti precedenti della Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (Tar Lazio, sez. III bis, 23 gennaio 2013, n. 819;
Tar Lazio, sez.III bis, 7 luglio 2014, n.7162).

Invero, per pacifica giurisprudenza, l'impugnazione di un atto preparatorio o endoprocedimentale esclude la necessità di gravare l'atto finale del procedimento soltanto nelle ipotesi in cui l'atto impugnato costituisce il "presupposto unico" dell'atto conseguenziale, nel senso che quest'ultimo non comporta nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto oggetto di gravame né di altri soggetti (Cons. St., sez V, 9 febbraio 2010, n. 622). In tali casi, infatti, l'eventuale annullamento dell'atto presupposto ha un immediato effetto caducante sul provvedimento finale, ancorché quest'ultimo non sia stato tempestivamente impugnato.

Ciò chiarito in generale, con specifico riferimento alla materia dei concorsi pubblici si deve escludere che tra il bando di concorso e l'esclusione dalla procedura da un lato e l'approvazione della graduatoria finale dall'altro sussista un rapporto di conseguenzialità diretta ed immediata, tale da giustificare l'automatica caducazione di quest'ultima per effetto dell'illegittimità dei primi (Tar Sardegna, sez. II, 6 marzo 2013, n. 205;
Tar Lazio, sez. I, 10 gennaio 2013, n. 183).

È indubbio, infatti, che l'approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali. Ne consegue che le eventuali illegittimità dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame.

Alla luce delle considerazioni svolte, la mancata impugnazione da parte del ricorrente della graduatoria definitiva rende improcedibile il ricorso avverso il verbale di esclusione, atteso che anche il suo eventuale annullamento non potrebbe travolgere la graduatoria approvata (Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2014, n. 329;
id. 9 febbraio 2010, n. 622;
sez. III, 1 febbraio 2012 n. 503;
sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 207;
Tar Sardegna, sez. II, 16 maggio 2012, n. 544;
Tar Valle d'Aosta 14 luglio 2010, n. 49).

Il principio dinanzi affermato è volto a salvaguardare l'esigenza di evitare una sostanziale inutilità della pronuncia di annullamento dell'esclusione per l'impossibilità di incidere, con la sua modifica, su una graduatoria finale ormai divenuta inoppugnabile (Cons.St., sez. V, 9 marzo 2012, n. 1347;
id. 25 agosto 2008, n. 4078;
Tar Catanzaro, sez. II, 6 febbraio 2013, n. 134;
Tar Sardegna, sez. II, 10 maggio 2012, n. 468;
Tar Lazio, sez. I, 4 aprile 2011, n. 2959;
Tar Toscana, sez. I, 2 febbraio 2010, n. 170;
Tar Napoli, sez. VIII, 20 febbraio 2008, n. 869).

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese di giudizio, considerato l’assenza di difesa scritta da parte delle Amministrazioni resistenti, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

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