TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-05-23, n. 202303125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-05-23, n. 202303125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303125
Data del deposito : 23 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2023

N. 03125/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04381/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4381 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 16.

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Caserta e Questura Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11.

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della nota della Prefettura di Caserta assunta al prot. N. -OMISSIS- notificata in data 20.06.2022, con cui la Prefettura di Caserta, comunicava che “nei confronti della Società -OMISSIS-p. Iva -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 e conviventi, sussistono le situazioni di cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91 comma 6 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159”;
b) per quanto occorra, delle note della Questura di Caserta cat.-OMISSIS- del-OMISSIS-richiamate nel provvedimento sub a), mai comunicate né notificate e di cui non si conosce il contenuto;
c) per quanto occorra, della nota del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza Caserta n. -OMISSIS-richiamata nel provvedimento sub a), mai comunicata né notificata e di cui non si conosce il contenuto;
d) per quanto occorra, della relazione redatta in data -OMISSIS-dai rappresentanti delle forze dell'ordine e/o Gruppo Ispettivo Antimafia incaricati di procedere alle verifiche sul conto della società -OMISSIS-con sede in -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub a), mai comunicata né notificata e di cui non si conosce il contenuto;
e) per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub a);
f) per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS- richiamata nel provvedimento sub a);
g) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 28/11/2022:

degli atti sottesi all'interdittiva, depositati in giudizio in data -OMISSIS- già gravati con il ricorso principale, e cioè: a) della relazione redatta in data -OMISSIS-dai rappresentanti delle forze dell'ordine e/o Gruppo Ispettivo Antimafia incaricati di procedere alle verifiche sul conto della società -OMISSIS-con sede in -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub a);
b) della relazione redatta in data -OMISSIS- dai rappresentanti delle forze dell'ordine e/o Gruppo Ispettivo Antimafia incaricati di procedere alle verifiche sul conto della società -OMISSIS-con sede in -OMISSIS-;
c) della nota del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza Caserta n.-OMISSIS-;
d) della nota della Questura di Caserta cat.-OMISSIS- del -OMISSIS-;
e) della nota della Questura di Caserta cat.-OMISSIS- del 18.01.2022;
f) della nota della Questura di Caserta cat.-OMISSIS- del d01.02.2022;
g) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della società ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e della Questura Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 16 settembre 2022 e depositato il successivo 28 settembre la “-OMISSIS-” (di seguito la “-OMISSIS-”) ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, l’informazione interdittiva antimafia (prot. n. -OMISSIS- emessa dalla Prefettura di Caserta in data 20 giugno 2022 e gli atti del procedimento in epigrafe indicati, sulla base delle seguenti censure.

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 e ss l. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione del giusto contraddittorio. Violazione art. 97 Cost. Violazione dell’art. 93, comma 7 del dlgs 159/2011. Violazione artt. 7 e ss 10 e ss l. 241/90 e s.m.i. eccesso di potere. Difetto di motivazione e di istruttoria. Travisamento. Difetto del presupposto. Arbitrarietà. Sviamento. Pretestuosità.

II. Con la seconda censura parte ricorrente lamenta in particolare che non sarebbero state esplicitate le ragioni per le quali la ricorrente società non è stata ammessa alle misure alternative di cui all’art. 94-bis, come introdotto dall’art. 49 del d.l. n. 152/2021 convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, nel caso in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.

III. Violazione degli artt. 82, 83 e 84 del d.lgs 159/11. Violazione degli artt. 3, 43, 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, assoluto difetto di motivazione

Il provvedimento impugnato si fonda su procedimenti penali ancora pendenti nei quali la società ricorrente non figura mai;
senza considerare che il provvedimento di perquisizione a cui si riferisce l’informazione interdittiva ha riguardato la -OMISSIS- in quanto questa svolge l’attività di controllo contabile per diverse società. La continuità con-OMISSIS--OMISSIS-, anche essa attinta da informazione interdittiva, si fonderebbe su di una mera congettura, così come l’influenza del fratello della sig.ra-OMISSIS- detenuto da oltre 20 anni al regime carcerario di cui al “41bis”, impossibilitato quindi ad esercitare alcuna influenza esterna. Per quanto riguarda la società-OMISSIS--OMISSIS-, da cui la dott.ssa-OMISSIS- è stata licenziata a far data dal 31 marzo 2008, non è stata attinta da alcuna interdittiva, mentre lo è stata il consorzio-OMISSIS- nel 2009 per fatti a cui la ricorrente sarebbe stata del tutto estranea. A seguito della conclusione della propria esperienza lavorativa in-OMISSIS--OMISSIS- la dott.ssa-OMISSIS- avrebbe deciso di mettersi in proprio, forte dell’esperienza pluriennale maturata nel campo della contabilità per le imprese e non anche nel settore degli appalti pubblici che esulavano dalle attività della dott.ssa -OMISSIS- e della società ricorrente.

Vero è che 37 delle 150 imprese per le quali la società ricorrente tiene la contabilità provenivano da-OMISSIS--OMISSIS-, ma dovrebbe tenersi in conto che esse sono divenute clienti solo molto tempo dopo l’avvio dell’attività della società ricorrente e che per esse è la -OMISSIS- ha svolto solo servizi di contabilità.

In buona sostanza non vi sarebbe alcun indizio di continuità tra la società-OMISSIS- e la -OMISSIS-

Ma anche i rapporti familiari con il fratello della dott.ssa-OMISSIS-, detenuto dal 2002, sarebbero sporadici (l’ultimo risalirebbe al 2018) e motivati esclusivamente dallo stretto rapporto di parentela.

Parte ricorrente rileva poi che nella comunicazione di avvio del procedimento la Prefettura aveva contestato anche l’operatività nell’ambito di istituti scolastici, quale elemento ulteriormente indiziario, ma a seguito delle deduzioni della ricorrente tale fattore asseritamente indiziante è stato abbandonato, ad asserita riprova dell’infondatezza della motivazione.

La ricorrente rileva che il provvedimento impugnato si fonderebbe esclusivamente ed illegittimamente sui rapporti di parentela, atteso che i due procedimenti penali a carico della d.ssa-OMISSIS- sarebbero ancora nella fase delle indagini.

Infine, parte ricorrente rileva di non avere rapporti con la PA sicché difetterebbe anche tale presupposto evincibile dagli artt. 85 e 91 del Testo Unico Antimafia.

IV. Violazione e falsa applicazione degli art. 83 e ss. Del d.lgs. N. 159/2011 - eccesso di potere per errore sui presupposti illegittimo utilizzo di documentazione non più attuale - difetto di motivazione - arbitrarietà e sproporzione - violazione dell'art. 41 della Costituzione.

L’informazione interdittiva sarebbe poi riferita a fatti non più attuali e mancherebbe un’indagine volta a contestualizzare gli indizi rilevati.

Si è costituita la Prefettura di Caserta che ha depositato gli atti dell’istruttoria procedimentale.

A seguito del deposito della suddetta documentazione parte ricorrente ha depositato in data 28 novembre 2022 ricorso per motivi aggiunti, riproponendo le medesime censure articolate con il ricorso introduttivo con ulteriori argomentazioni desunte dagli atti dell’istruttoria.

Le parti hanno prodotto le memorie ex art. 73 c.p.a. e all’udienza pubblica del 22 febbraio 2023 la causa è stata introitata in decisione.

Giova indicare gli elementi su cui si fonda il provvedimento impugnato.

L’informazione premette che la società ricorrente opera nel settore della elaborazione elettronica di dati contabili. Presidente del consiglio di amministrazione è la sig.ra -OMISSIS-OMISSIS-.

La Prefettura di Caserta ha rilevato elementi sintomatici di controindicazione a fini antimafia a carico della Società ed ha avviato l’istruttoria da cui è emerso che la Società attrice è menzionata negli atti di indagine relativi ai procedimenti penali R.G.N.R. n. -OMISSIS- della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che ha riguardato diversi operatori economici.

In particolare, l’istruttoria svolta dalla Prefettura e alla base del provvedimento impugnato ha evidenziato che, nell’ambito dei suindicati procedimenti penali: - la presidente del consiglio di amministrazione della società ricorrente, dott.ssa -OMISSIS-OMISSIS-, è indagata per i delitti di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p., 648-bis c.p. e 416-bis.1, comma 1, c.p.;
- è stato disposto un decreto di perquisizione in data 09/12/2021, eseguito anche presso la sede operativa della società;
- nel richiamato decreto, la sig.ra-OMISSIS- viene menzionata quale sorella del sig.-OMISSIS-OMISSIS-, noto esponente di vertice del clan dei -OMISSIS- attualmente detenuto in regime di carcere duro;
- la sig.ra-OMISSIS- sarebbe la “mente” delle cooperative, facenti capo alla sua famiglia (storicamente legata al clan dei-OMISSIS-), di cui curerebbe la contabilità e, inoltre, tramite dipendenti fidati, si occuperebbe della gestione delle comunità di alloggio per minori, pur non rivestendo alcuna carica formale. L’istruttoria ha altresì disvelato una sorta di continuità tra la società ricorrente, “-OMISSIS-, che sarebbe, secondo il provvedimento impugnato, destinataria nel 2009 di altri provvedimenti interdittivi antimafia di questa Prefettura, oggetto di impugnazioni poi respinte da questo Tar e dal Consiglio di Stato;
la citata “-OMISSIS- è stata poi attinta nel 2013 da nuova informazione interdittiva antimafia (non impugnata).

A seguito dell’esame delle contro deduzioni prodotte dalla ricorrente, il Gruppo Interforze, si è riunito nuovamente in data 7 giugno 2022 ed ha confermato la proposta di informazione interdittiva antimafia, ritenendo le osservazioni difensive formulate dalla Società non idonee ad un effettivo superamento del rischio di permeabilità mafiosa della stessa, anche in considerazione dell’accertato collegamento tra “-OMISSIS- e “-OMISSIS-”.

Con il primo motivo di censura parte ricorrente si duole della mancata considerazione in sede di adozione del provvedimento impugnato delle deduzioni formulate nel corso del procedimento dalla società.

Il motivo è privo di pregio.

È sufficiente all’uopo la lettura del provvedimento gravato ove sono analiticamente indicate le deduzioni formulate dalla ricorrente e le ragioni per le quali esse non potevano essere considerate idonee a ritenere insussistente il rischio di condizionamento.

In particolare la Prefettura ha evidenziato nella parte motiva che, dopo lo scioglimento di-OMISSIS- Consorzio, le attività svolte dalla detta società siano proseguite sia pure con veste e forma giuridica diversa, dando così luogo ad una continuità della gestione che non è stata interrotta dall’adozione del provvedimento interdittivo nei confronti di-OMISSIS-, sostanzialmente aggirato attraverso la costituzione di altri enti, tra i quali, la società attrice.

Con la seconda censura parte ricorrente si duole che la Prefettura non abbia evidenziato i motivi per i quali non è stata ammessa alle misure alternative di cui all’art. 94-bis del Testo unico antimafia, tenuto conto che, a tutto voler concedere, l’agevolazione rispetto alle consorterie criminali sarebbe solo occasionale.

La censura è infondata.

Condicio sine qua non per l’applicazione dell’art 94 bis del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è l’accertamento da parte della Prefettura di tentativi di infiltrazione mafiosa riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. Secondo la giurisprudenza “ A fronte della richiesta volontaria avanzata ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, il giudice della prevenzione non deve "sindacare" il contenuto della misura prefettizia, ma deve limitarsi a verificare, proceduralmente, che la stessa sia stata impugnata in sede amministrativa, e a verificare se il libero svolgimento dell'attività economica possa determinare in favore dei soggetti indicati nel comma 1 un'agevolazione a carattere occasionale e comunque di consistenza inidonea a legittimare l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, e se sussista la concreta possibilità che l'impresa, in forza delle specifiche misure e prescrizioni applicate dal provvedimento di controllo giudiziario, possa riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. La verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, pertanto, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, ivi compresi gli obblighi informativi e gestionali previsti dal comma 3 della disposizione in esame. L'istanza proveniente dall'impresa deve quindi essere accolta se la interferenza o le infiltrazioni rilevate dall'interdittiva antimafia non costituiscano un dato cronicizzato bensì solo "occasionale" quindi superabile attraverso un percorso virtuoso che consenta concretamente all'impresa di "bonificarsi" riallineandosi con il contesto economico sano ed affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose ” (Cass. pen. sez. I, 20/12/2021, n. 4052) analogamente (Cass. pen. sez. VI, 07/07/2021, n. 30168, Cass. pen. sez. VI , 02/07/2021 , n. 35951, Cass. pen. sez. V, 18/06/2021, n. 35048, Cass. pen. sez. VI , 05/05/2021 , n. 33264, Cass. pen. , sez. II , 28/01/2021 , n. 9122, Cass. pen. sez. V , 17/12/2020, n. 13388, Cass. pen. sez. un. 26/09/2019, n. 46898, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 02/11/2018, n. 6423,Cass. pen. , sez. V , 02/07/2018 , n. 34526, Cass. pen. sez. V, 02/07/2018, n. 34526).

Invero, il provvedimento impugnato ha debitamente precisato che i tentativi di infiltrazione emersi "non sarebbero occasionali e tali da giustificare le misure di prevenzione collaborativa ai sensi dell'art. 94 bis dlgs.vo 159/11 in quanto gli atti di indagine già richiamati hanno fatto emergere un sistema pluriarticolato volto anche alla continuazione dell'attività di precedenti società già destinatarie di provvedimenti interdittivi, funzionale al tentativo della criminalità organizzata di estendere il proprio controllo sulle realtà del terzo settore del territorio".

L’informazione interdittiva impugnata ha congruamente evidenziato le cointeressenze intercorrenti tra la famiglia-OMISSIS- e la criminalità organizzata: " le attività investigative hanno avuto inizialmente ad oggetto alcuni soggetti giuridici e persone fisiche operanti nella provincia di Caserta nel cd Terzo Settore. Dalle prime risultanze è emersa una presenza massiccia di operatori socio scolastici assistenziali per minori, costituiti finanziati e diretti in modo consolidato e costante nel corso degli ultimi venti anni, da un ramo della famiglia-OMISSIS-. Tali attività sono state sempre condotte, fin dal 1998, dai coniugi -OMISSIS-, con la partecipazione di -OMISSIS- madre della-OMISSIS- nucleo familiare in questione

risulta avvinto da legami parentali prossimi con la famiglia -OMISSIS-, nonché coinvolti in ruoli di primissimo piano in rilevanti inchieste della locale Procura Distrettuale Antimafia sul clan dei-OMISSIS-[... ] Sulla base di quanto evidenziato, si ritiene che per la costituzione delle suddette cooperative, che per il loro mantenimento percepiscono fondi pubblici, siano investiti capitali del clan dei-OMISSIS- di cui la famiglia-OMISSIS- è una diretta espressione ovvero che i soldi pubblici percepiti vadano a confluire nelle casse della potente organizzazione camorristica ".

Quanto al rapporto di parentela tra la presidente della -OMISSIS- sig.ra-OMISSIS- ed il fratello -OMISSIS-(affiliato al clan dei-OMISSIS- e detenuto in regime di carcere duro), il provvedimento impugnato ha adeguatamente valorizzato la pregnanza e l'intensità del predetto rapporto, tale da far presumere che la regia della società sia clanica, anche alla luce della complessa e tipica organizzazione delle consorterie mafiose, articolate sul nucleo fondante della famiglia.

Con il terzo motivo la società attrice lamenta che gli elementi indiziari non sarebbero concludenti, in quanto i rapporti di parentela non sarebbero sufficienti a comprovare il rischio di condizionamento, mentre i procedimenti penali pendenti sarebbero ancora allo stato delle indagini.

In contrario si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha individuato un nucleo consolidato di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative costruendo un sistema di tassatività sostanziale. Tra queste è utile ricordare in particolare: i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”;
i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia;
Si tratta di indicazioni puntuali che hanno trovato un prezioso riscontro anche nelle argomentazioni della Corte costituzionale. (Corte Cost. sent 26 marzo 2020 n. 57). Del resto, già in precedenza, il Consiglio di Stato isolava il tratto caratterizzante, antitetico alla tutela penalistica, della missione amministrativa del caso, affermando che: “ Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi ”. (Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105). L’equiparazione forzosa del regime penalistico a quello amministrativo finirebbe per essere dannosa in quanto la logica del giudizio penale finirebbe per vanificare la finalità anticipatoria dell’informazione antimafia: “l’interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo - adottato all’esito di un procedimento normativamente tipizzato e nei confronti del quale vi è previsione delle indispensabili garanzie di tutela giurisdizionale del soggetto di esso destinatario - al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 aprile 2018, n. 3) Nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105, viene, peraltro, richiamata una consolidata giurisprudenza che dalla diversità funzionale individuata fa discendere una differenziazione del regime probatorio di riferimento: “ il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa ” (Cfr. anche Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758;
Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata). In particolare, una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa è stato riconfermato da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato. (Consiglio di Stato sez. III, 06/06/2022, n.4616). Nel caso de quo tale criterio del "più probabile che non" sembra aver trovato riprova nella pregressa collaborazione della dott.ssa-OMISSIS- presso una società connessa con un Consorzio di -OMISSIS-i che prima di essere sciolto veniva coinvolto nei procedimenti penali-OMISSIS- e raggiunta da interdittiva antimafia, nei legami parentali con la famiglia -OMISSIS- nel coinvolgimento della sua famiglia d’origine in inchieste riguardanti il clan dei -OMISSIS-nella detenzione del fratello,-OMISSIS- -OMISSIS-al regime del 41 bis e non di meno nell’annoverare tra i suoi attuali clienti alcuni provenienti dalla società connessa al Consorzio di -OMISSIS-i già sospettato di infiltrazioni mafiose. Si tratta di un tessuto sociale e familiare che assume autonoma rilevanza “ presupposto per l'emanazione da parte del prefetto di emettere un'interdittiva antimafia non implica necessariamente l'intenzionale adesione dell'imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre l'intenzione del titolare dell'attività ” (Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1065).

Tali elementi poi non devono essere considerati atomisticamente, come propone parte ricorrente, ma occorre di essi avere una considerazione complessiva che ne consenta la lettura reciproca, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa.

Quanto poi alla circostanza che la ricorrente non abbia in essere rapporti con la Pubblica Amministrazione non costituisce di per sé motivo ostativo all’adozione dell’informazione interdittiva che ha anche il fine cautelare-preventivo di evitare che tali rapporti siano instaurati in futuro finchè perduri il rischio di condizionamento mafioso. Peraltro, l’art 83 bis del Codice antimafia ha aperto alla possibilità di estendere l’ambito di applicazione della documentazione antimafia anche a rapporti meramente privatistici, grazie a “Protocolli di legalità” sottoscritti dal Ministero dell’Interno.

Con la quarta censura parte ricorrente lamenta l’inattualità delle circostanze addotte a fondamento dell’impugnata informazione interdittiva.

Il motivo è generico e comunque anche infondato.

La genericità del motivo deriva dalla mancata indicazione dei fatti specifici che per la loro risalenza no0n avrebbero potuto essere concretamente invocati dalla convenuta Prefettura.

In ogni caso essi non paiono nemmeno inattuali atteso che procedimenti penali (sopra menzionati) e la disposta perquisizione sono risalenti al 2018 e al 2020 ad una distanza temporale dalla data del provvedimento gravato che non consente di ravvisarne l’inattualità.

Peraltro, la valutazione compiuta dalla Prefettura ha riguardato anche l’eventuale ricorrenza di fatti nuovi che valessero ad interrompere il nesso di continuità che, tuttavia, dal procedimento svolto non sono emersi.

In definitiva tutte le censure sono infondate e il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese del giudizio in considerazione della particolare rilevanza degli interessi azionati e della natura della controversia possono essere integralmente compensate tra le parti.

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