TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-08-25, n. 202301227
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Testo completo
Pubblicato il 25/08/2023
N. 01227/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A T e D M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A T in Bassano Del Grappa, largo Parolini n. 82, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS-, con cui veniva respinto il ricorso gerarchico da lui proposto avverso il provvedimento del -OMISSIS- avente ad oggetto revoca:
- del Porto d’armi (libretto personale per Licenza di porto di fucile - uso caccia) -OMISSIS-;
- della-OMISSIS- nonché di ogni altro atto procedimentale, preparatorio, presupposto, conseguente, esecutivo o meno, anche sconosciuto, comunque connesso al provvedimento sopra impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2023 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS-revocava la licenza di porto di fucile uso caccia e la carta europea d’arma da fuoco, rilasciate al ricorrente, in quanto dagli elementi acquisiti e in particolare dalla denuncia dei -OMISSIS- dal video postato sul social network Facebook , dalle spontanee dichiarazioni e dalle sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti, risultava che lo stesso aveva partecipato con altre quattro persone ad una gara di tiro al piattello, senza autorizzazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, in un contesto rurale abitato anche da altri residenti, con conseguente pericolo per l’altrui incolumità.
1.1. Il ricorrente impugnava tale provvedimento con ricorso gerarchico, sostenendo di non aver partecipato alla gara. Tale ricorso gerarchico veniva respinto dal -OMISSIS- con cui si evidenziava che “ dall’esame della documentazione agli atti è emerso che, in relazione alla asserita mancata partecipazione ai fatti contestati […], ricorrono ben due chiamate in correità nei confronti dello stesso, scaturite dalla verbalizzazione rese dagli organi di polizia, dalle quali emerge sia un’ammissione di responsabilità personale che l’effettiva partecipazione all’evento sopra indicato, suffragate da validi riscontri esterni caratterizzati da convergenza rispetto al fatto materiale, dalla indipendenza intesa quale mancanza di pregressi accordi fraudolenti e dalla specificità rispetto alla persona a cui risulta addebitata la condotta in esame ”.
2. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il decreto di reiezione del ricorso gerarchico sulla base di cinque motivi con cui contesta:
i) con il primo motivo, di non aver posto in essere alcuna condotta vietata, in quanto non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione per svolgere l’attività imputatagli;
ii) con il secondo motivo, di non aver posto in essere alcun reato, in quanto i colpi sarebbero stati sparati in un campo aperto ad oltre m. 100 di distanza dalla prima abitazione e in direzione opposta alla stessa, come documentato da specifica relazione tecnica -OMISSIS-Lo stesso -OMISSIS- avrebbe chiesto l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto e il ricorrente avrebbe proposto opposizione avverso tale richiesta chiedendo l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato;
iii) con il terzo motivo, che mancherebbe la prova che il ricorrente abbia esploso dei colpi d’arma fuoco. Nel video le persone presenti sarebbero ritratte di spalle e le dichiarazioni spontanee non sarebbero utilizzabili in quanto acquisite senza l’assistenza di un difensore;
iv) con il quarto motivo, l’assenza di precedenti o altre vicende disdicevoli a carico del ricorrente;
v) con il quinto motivo, l’assenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato in quanto i fatti ascritti avrebbero carattere meramente bagatellare e sarebbero privi di effettiva pericolosità.
3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.
4. Questa Sezione con -OMISSIS- ha respinto la domanda cautelare del ricorrente rilevando in particolare che anche l’ordinanza di archiviazione del -OMISSIS- ha dato atto della realizzazione della fattispecie tipica della norma incriminatrice, evidenziando che “ i colpi di arma da fuoco siano stati esplosi nelle immediate vicinanze del caseggiato, ossia a meno di 100 metri di lontananza dalla prima abitazione ” e che “ per fortuna, ma fortuitamente ” non si sono realizzati danni a cose e/o persone.
5. In vista della discussione del ricorso il ricorrente ha depositato una memoria in cui ha evidenziato che con ordinanza del-OMISSIS- ha definitivamente archiviato il procedimento penale per particolare tenuità del fatto.
6. All’udienza pubblica del 15 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Le censure proposte, che per motivi di connessione possono essere esaminate congiuntamente, non sono fondate.
7.1. Per giurisprudenza costante:
a) non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive (Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759);
b) il potere di vietare la detenzione e il porto delle armi ha una finalità di tutela preventiva-cautelare dell'ordine pubblico, non sanzionatorio;
c) le valutazioni che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia sono caratterizzate da ampia discrezionalità e sono sindacabili solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o al travisamento dei fatti (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 211);
d) il giudizio di “ non affidabilità ” è ampiamente discrezionale ed è adeguatamente motivato anche con riferimento a situazioni che, pur non avendo dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, siano genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 febbraio 2022, n. 883).
7.2. Nella fattispecie in esame il provvedimento impugnato dà atto degli elementi istruttori acquisiti (video postato sul social network Facebook , spontanee dichiarazioni e sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti) per accertare la condotta del ricorrente.
Inoltre l’ordinanza del -OMISSIS-, pur archiviando il procedimento a carico del ricorrente per particolare tenuità della condotta, ha confermato gli esiti delle valutazioni dell’Amministrazione, evidenziando che “ sulla base delle risultanze delle indagini svolte dalla-OMISSIS- e dalla documentazione agli atti sono emersi elementi sufficienti per ritenere configurata la contravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen. […] Come emerso dalle dichiarazioni rese a s.i.t. nonché dalle immagini del fascicolo fotografico e dal video in atti, risultano provate le condotte di reato degli indagati e il fatto che i colpi d’arma da fuoco siano stati esplosi nelle immediate vicinanze del caseggiato, ossia a meno di 100 metri di lontananza dalla prima abitazione” (ordinanza del -OMISSIS-, pag. 2) .
Alla luce di tali elementi non risultano fondate le censure con cui il ricorrente sostiene di non aver partecipato ai fatti contestati e comunque la non contrarietà all’ordinamento di tali condotte.
7.3. L’asserita mancata partecipazione del difensore del ricorrente agli atti di indagine non incide sulla utilizzabilità degli stessi in sede amministrativa.
Nell’ambito dei procedimenti amministrativi non trovano infatti applicazione le garanzie specificamente previste per i procedimenti penali.
7.4. Quanto al richiamo al precedente di questa Sezione di cui alla -OMISSIS-, è sufficiente evidenziare che in tale fattispecie era stata esclusa l’effettiva pericolosità delle condotte ascritte all’interessato.
Nella fattispecie in esame, invece, la stessa ordinanza di archiviazione del -OMISSIS- rimarca che “ il contesto spaziale e temporale in cui è avvenuto il fatto lo qualifica come concretamente pericoloso, poiché il luogo aperto al pubblico in cui la gara non autorizzata è avvenuta poteva portare a coinvolgere terzi passanti con rischio di causazione di lesioni personali ” (ordinanza -OMISSIS-, pag. 2).
È appunto la pericolosità l’elemento differenziale tra la fattispecie in esame e quella oggetto della -OMISSIS-.
8. Il ricorso non può pertanto essere accolto.
9. In ragione della peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.