TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-07-04, n. 202204493

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-07-04, n. 202204493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202204493
Data del deposito : 4 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2022

N. 04493/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04064/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato O A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

a) degli esiti della valutazione delle prove scritte dell'esame di avvocato, tornata 2018, espressi dalla X Sottocommissione sedente presso la Corte d'appello di Roma nella tornata del -OMISSIS-, per quanto hanno portato alla dichiarazione di non idoneità della ricorrente, in ragione del punteggio di 20/50 assegnatole per il parere motivato in materia di diritto penale;
b) d'ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, ivi compresi i criteri fissati dalla Commissione centrale per gli esami di avvocato sedente presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 22 Rd 1578/1933 e successive modificazioni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 maggio 2022 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha partecipato alla tornata d’esami indetta nel 2018 per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, nel distretto della Corte d’appello di Napoli, sostenendovi le prove scritte.

In esito alla revisione delle prove ha conseguito 32 nel parere motivato di diritto civile e nella prova pratica consistente nella redazione dell’atto giudiziario di diritto penale;
è stata valutata solo con un 20/50 nel parere motivato di diritto penale.

Avverso tale esclusione ha proposto il ricorso in esame affidato alle seguenti censure.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 222 Rd 27.11.1933 n° 1578 come sostituito dall’art.

1- bis Dl 112/2003 conv. In l. 180/2003 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del principio di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

La Commissione centrale sarebbe venuta meno all’obbligo di determinare specifici e delimitanti criteri, con la conseguenza di rendere impossibile il sia pur limitato sindacato ex post oltre che valutazioni degli elaborati non arbitrarie né discriminanti e ad un tempo illegittimo l’operato della Sottocommissione.

Le censure sono infondate.

I criteri generali adottati dalla Commissione Centrale risultano articolati in una variegata gamma di condizioni e presupposti che, proprio in quanto articolata, è suscettibile di ben specificare il profilo di ottimalità che si presuppone il candidato debba possedere per superare la selezione (con valutazione, si rammenta, non comparativa ma latamente idoneativa). Ad avviso del Collegio, pertanto, i criteri normativamente previsti e specificati dalla Commissione centrale, poi seguiti dalla Sottocommissione competente, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, appaiono adeguati ad enucleare le carenze suscettibili di condurre alla declaratoria di inidoneità dei candidati.

Né può condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui i criteri in questione avrebbero dovuto essere specifici rispetto alle singole tracce o materie del concorso, non essendo un simile obbligo previsto in alcuna previsione normativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3049).

Inoltre, secondo la condivisibile giurisprudenza, deve ritenersi esclusa la necessità, pur in mancanza di una espressa previsione legislativa in tal senso (secondo, invero, la lettera dell'art. 23 del R.D. n. 37/1934, alla lettura dei “lavori” segue “sic et simpliciter” l'assegnazione del punteggio), della predisposizione di una griglia, volta a chiarire il significato del voto attribuito in rapporto ai predeterminati criteri di valutazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2543e n. 2544, 28 settembre 2009, n. 5832 e 22 dicembre 2009, n. 8621).

Se è vero, infatti, che tale attività è regolata (unicamente ) dai criteri fissati dalla Commissione di cui all'art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (che è norma speciale rispetto ai principi statuiti dall'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487), la pur necessaria correlazione tra il punteggio assegnato a ciascuna prova ed i predetti criteri è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 ottobre 2006, n. 5894), con il solo limite della contraddizione tra specifici ed obiettivi elementi di fatto, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto (Consiglio di Stato, VI, 28 luglio 2008, n. 3710 ), contraddizione, invero, che non viene in rilievo nella fattispecie per cui è causa.

Il superiore approdo non è da reputarsi menomato dalla recente disposizione di cui all’art. 46, comma 5, della l. n. 247/2012 (“la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”), peraltro, a tenore del successivo art. 49, inapplicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame (prevedendosi all’uopo che “1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.”), contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, come chiarito da ultimo dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 20 settembre 2017, che ha altresì ritenuto che la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità.

Si ritiene comunque di rilevare che, secondo l’orientamento già fatto proprio da questa Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, alla luce del ‘diritto vivente’ ormai ampiamente radicatosi in materia, ed alla stregua dei canoni di interpretazione letterale e logico-sistematica, il citato art. 46, comma 5, non può aver imposto alle commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato un onere motivazionale ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello assolto mediante attribuzione del voto numerico sulla base di criteri valutativi predefiniti.

In particolare, la motivazione non può risiedere né, tanto meno, esaurirsi in “osservazioni” annotate a margine o in calce ovvero interlineate, che, per loro stessa natura, rivestono carattere eventuale (siccome occasionate solo da quei “punti” dell’elaborato positivamente o negativamente rilevanti, se e in quanto concretamente individuabili come tali), nonché atomistico (in quanto riferite a singoli frammenti dell’elaborato), e che, perciò, non garantiscono la necessaria portata sintetico-globale del giudizio demandato all’organo tecnico valutatore;
conseguentemente, il legislatore, allorquando stabilisce che dette ‘osservazioni-glosse’ “costituiscono motivazione del voto”, ha, all’evidenza, inteso precisare che esse, ove ritenute opportune e, quindi, formulate dalla commissione esaminatrice, ‘integrano’, ossia concorrono a chiarire la motivazione già immanente al punteggio numerico.

Al riguardo la suddetta Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 20 settembre 2017 ha chiarito che, nella vigenza dell’art. 49 della legge n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.

Quanto ai giudizi espressi dalla commissione relativamente agli elaborati, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento della giurisprudenza ormai consolidata, anche nella Sezione, alla luce del quale in assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, non ravvisabili nel caso di specie, il giudizio formulato dalla commissione esaminatrice resta, del pari, insindacabile in sede giurisdizionale, quale espressione di ampia discrezionalità tecnica e apprezzamento con elevato grado di opinabilità sulla preparazione del candidato, cui l’adito giudice amministrativo non può sostituire una propria valutazione nuova e alternativa (TAR Napoli, Sezione VIII, 28 febbraio 2017, n. 1172 e 20 marzo 2017, n. 1528 cit., 9 settembre 2016, n. 4227, 8 ottobre 2015, n. 4746).

Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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