TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-12-20, n. 202108090
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2021
N. 08090/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06580/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6580 del 2015, proposto da
A R, rappresentato e difeso dagli avvocati L B, P F, con domicilio eletto presso lo studio Carmela Romano in Napoli, via Chiatamone n. 55;
contro
Comune di Volla, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso lo studio Michele Brandi Bisogni in Napoli, piazza F.Muzii n. 11;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Volla prot. 18798 dell 2/10/15 con cui è stato disposto il diniego della domanda di condono presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Volla;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 novembre 2021 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 18798 del 2.10.2015 recante il diniego di condono.
Espone la ricorrente di aver realizzato, ultimandolo nel 1986, un fabbricato per civile abitazione sul fondo di proprietà del padre, Benito Romano, per il quale presentava, in data 1 marzo 1995, domanda di condono, ai sensi della l. 724/1994.
Il fondo su cui insiste l’immobile fu interessato da una procedura espropriativa conclusasi nel 2002, ma non fu materialmente appreso dalla p.a.
Il condono è stato denegato in quanto:
- l’immobile ricade in area soggetta a vincolo di inedificabilità;
- sono stati accertati ulteriori abusi, tutti realizzati dal sig. R B
- tutta l’area sottesa della rampa di svincolo risulta di proprietà della amministrazione provinciale.
Il ricorso è articolato in vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Comune di Volla ha depositato una memoria di costituzione formale.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto esso deve essere respinto.
Per ragioni di ordine logico, si ritiene di esaminare per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente sostiene che il vincolo di inedificabilità posto a fondamento del diniego debba essere valutato al momento in cui viene esaminata la domanda di condono e, se si tratta di vincoli sopravvenuti, essi devono sempre essere considerati relativi. Nel caso di specie, l’immobile è stato realizzato quando la strada provinciale ancora non esisteva. Inoltre, mancherebbe il parere dell’ente preposto alla tutela del vincolo.Di qui, il difetto di istruttoria.
Il motivo è infondato.
Il Comune ha respinto l’istanza di condono, in quanto l’immobile in questione ricade in area sottoposta a vincolo di inedificabilità perché rientrante nella fascia di rispetto della strada provinciale n. 1.
La giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare che il vincolo delle fasce di rispetto stradale comporta un divieto assoluto di costruire, in base al quale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei rischi per la circolazione stradale, sono inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale;tale vincolo opera direttamente e automaticamente, per cui una volta attestata in concreto la violazione del vincolo di inedificabilità, l'amministrazione può emettere solo un parere negativo sull'istanza di condono. (Consiglio di Stato sez. VI, 19/10/2018, n.5985, v. anche T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 20/09/2019, n.710)
In tale quadro, la circostanza che il vincolo sia sopravvenuto alla realizzazione dell’abuso non ha alcuna rilevanza, giacché comunque si tratta di un vincolo assoluto e non superabile. Ne consegue anche l’irrilevanza della mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della l. 241/90 per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto di condono.
La censura, alla luce di quanto detto in relazione al secondo motivo di ricorso, è infondata.
Il diniego di condono ha infatti, nel caso di specie, natura assolutamente vincolata sicché l'omessa comunicazione del preavviso di diniego non esplica, in base al principio di cui all'art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della l. n. 241/1990, effetti vizianti, ove il Comune non avrebbe potuto emanare provvedimenti aventi un contenuto diverso, come nel caso di specie. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 04/01/2021, n.31)
Peraltro, per completezza va rilevato che su tale esito non incide la sopravvenuta disciplina (articolo 12, comma 1, lettera i), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120) che ha modificato l’art. 21 octies, comma 2, giacché - a prescindere da ogni valutazione circa la sua applicabilità ratione temporis alla fattispecie in esame - essa riguarda unicamente la non applicazione del secondo periodo del citato comma 2 al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis. Nel caso in esame, invece, si deve fare applicazione del primo periodo del comma 2 dell’art. 21 octies , trattandosi di una violazione di norme sul procedimento incidente su provvedimento vincolato.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta che l’individuazione dell’area di rispetto sarebbe avvenuta da parte della P. M. senza misurazioni, cosicché emergerebbe il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Il motivo non può essere accolto.
L’assenza di misurazione non è infatti di per sé indice di carenza di istruttoria. In ogni caso, parte ricorrente non ha contestato che effettivamente l’area in questione è sottoposta a vincolo, limitandosi a dedurre l’assenza di misurazione, senza allegare che da tale asserita carenza siano derivate conseguenze di alcun genere in relazione all’esatta individuazione dell’area.
Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di presupposto, nonché motivazione insufficiente, in merito agli ampliamenti e abusi ulteriori. In particolare, ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale se le opere ulteriore sono autonomamente identificabili non impediscono una valutazione del condono.
Il motivo è improcedibile, al pari del quinto motivo, con il quale parte ricorrente lamenta il vizio di difetto di motivazione perché non si comprende come sia stato accertato che gli ulteriori abusi siano stati commessi da R B.
Trattandosi di provvedimento plurimotivato, infatti, la reiezione dei motivi di ricorso attinenti ad una delle ragioni poste a sostegno del diniego rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze proposte avverso le ulteriori ragioni poste a sostegno del provvedimento.
Per le medesime ragioni va dichiarato improcedibile anche il sesto motivo di ricorso, secondo cui la proprietà dell’amministrazione provinciale dell’area in questione non impedirebbe il condono in quanto l’ente potrebbe autorizzarne l’uso.
Si tratta infatti di motivo volto a contestare una ulteriore autonoma ragione posta a sostegno del provvedimento impugnato, con conseguente carenza sopravvenuta di interesse.
In conclusione, dunque, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.