TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-01-08, n. 202400007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-01-08, n. 202400007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400007
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00007/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00003/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2023, proposto da
G R, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Ministero dell'Università e della Ricerca (Già M.I.U.R.), Prefettura – U.T.G. di Chieti, non costituiti in giudizio;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza n. 339 del 2 settembre 2022 nella parte in cui il T.A.R. Abruzzo – Pescara ha condannato l'Amministrazione resistente al pagamento della somma, ivi indicata, a titolo di spese processuali

nonché per

- la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della somma di denaro ritenuta di giustizia per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.;

- la condanna alla corresponsione degli ulteriori interessi legali di mora ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza in epigrafe e sino al giorno di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 112, co. 3, c.p.a.;

- la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell'Amministrazione nell'ipotesi di perdurante e palese inadempimento


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori G R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

considerato che:

-con sentenza 136 del 2023, il Tribunale ha accolto il ricorso di ottemperanza alla sentenza 339 del 2 settembre 2022 (nella parte in cui è stata disposta la condanna de “ l’Amministrazione resistente “al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre contributo unificato e accessori come per legge, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario” ”), nei limiti di cui in motivazione (nel senso che “ rattandosi di somme di danaro che già di per sé producono interessi di mora, non si ritiene equo allo stato disporre anche la condanna al pagamento delle cd. astrente ”), e per l’effetto ha ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle spese liquidate con la succitata sentenza ottemperanda al difensore ricorrente, entro 30 giorni;

- il medesimo difensore ha dunque proposto un incidente di esecuzione, rappresentando che sulle somme dovute l’Amministrazione dovrà pagare “ gli interessi legali di mora ex art. 112, comma 3, c.p.a. che, ai sensi dell’art. 1284, comma 4, cod. civ., quando le parti non ne hanno determinato la misura, sono dovuti dal momento del passaggio in giudicato della sentenza [4 ottobre 2022] ” (imputando i pagamenti prima agli interessi e poi alla quota capitale), e insistendo ancora sulla necessità che vengano pagate le cd. astrente;

- si è costituita l’Amministrazione resistente depositando una relazione dell’Ateneo, nella quale si chiarisce che effettivamente vi sono ragioni di contrasto sulla determinazione e calcolo degli interessi tra le parti;

- ciò premesso, la questione del pagamento degli interessi, della loro misura, decorrenza e imputazione, in caso analogo a quello di specie, è stata già affrontata e decisa dal Tar con la sentenza 288 del 2023, resa tra le medesime parti;

- con tale sentenza il Tar ha cosi statuito, per quanto di rilievo: “- come noto, la somma, dovuta a titolo di spese giudiziali deve essere maggiorata dagli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa e fino al soddisfo (potendosi a tal fine anche prescindere dalla messa in mora nei confronti del debitore, T.A.R. Napoli, 3617 del 2019, 4842 del 2019);
- trattandosi di obbligazione di valuta, certa e determinata nel suo ammontare al momento del suo sorgere, si applicano gli interessi corrispettivi (articolo 1282 c.c.), e non quelli compensativi, che attengono a debiti di valore e conservano dunque una funzione appunto compensativa del danno, e pertanto sono determinabili più liberamente dal giudice, e v’è l’onere della prova di tale maggior danno da parte del richiedente (Cassazione sentenza 3018 del 2023);
-non v’è dubbio quindi che nel caso di specie trovino applicazione i cd. interessi corrispettivi di cui all’articolo 1282 c.c., e si applichi pertanto il saggio legale, come determinato ai sensi dell’articolo 1284 c.c.;
- il saggio legale relativo alle transazioni commerciali è più elevato del tasso d'interesse legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie ordinarie ex art. 1284 c.c., trattandosi in tal caso del cd. interesse commerciale, che rispetto a quello legale è maggiorato di vari punti percentuali, ex articolo 2 lett. d.lgs. 231 del 2002 (Tar Pescara sentenza 175 del 2022);
- con riferimento all’applicazione della previsione di cui all’articolo 1284 cit. comma 4 - che fa comunque decorrere tale interesse commerciale, e dunque il succitato maggiore tasso legale, si badi bene, solo dalla proposizione della domanda giudiziale (quindi anche nel caso di specie non direttamente dal passaggio in giudicato del titolo-fonte) - il Collegio condivide la giurisprudenza secondo cui anche gli avvocati rientrino astrattamente nella previsione di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) d.lgs. cit,, che include tra gli imprenditori anche coloro che esercitino una libera professione (“c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione;”) (Tar Napoli, sentenza 1794 del 2019);
- tuttavia tale rilievo non ha alcun valore, perché nel caso di specie non si verte nell’ambito di un inadempimento a una transazione commerciale, e dunque nell’ambito proprio di applicazione del d.lgs. 231 del 2002;
ma, soprattutto, perché la ratio della previsione di cui all’articolo 1284, comma 4, c.c., è di tipo deflattivo, e infatti è stata introdotta nell’ambito di alcune disposizioni funzionalizzate a migliorare il sistema giustizia, quindi la sua ratio e applicazione non è subordinata alla particolare qualità di una delle parti, ma appunto in via generale alla semplice pendenza di un processo avente a oggetto la pretesa al pagamento della somma di danaro;
- si mira in particolare a ridurre il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite, così scoraggiando l’inadempimento e quindi il ricorso ad inutile litigiosità;
- appare dunque evidente che tale scopo prescinde dalla natura dell’obbligazione dedotta in giudizio e si pone in identici termini qualunque ne sia la fonte o la natura (cfr. su tutte queste considerazioni Cassazione sentenza 61 del 2023);
- dunque, anche nel caso di specie, dalla proposizione della domanda giudiziale relativa al presente giudizio gli interessi vanno calcolati con il cd. tasso commerciale ex articolo 1284 c.c. comma 4;
mentre dalla sentenza ottemperanda fino a quel momento al semplice tasso legale ordinario;
- infine, in mancanza di assenso del creditore, il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi (articolo 1194 c.c.)
;”;

- applicando tali principi, dunque, la somma, dovuta a titolo di spese giudiziali, deve essere maggiorata dagli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa, nella specie la sentenza 339 del 2 settembre 2022 e fino al soddisfo (potendosi a tal fine anche prescindere dalla messa in mora nei confronti del debitore, T.A.R. Napoli, 3617 del 2019, 4842 del 2019);

- con riferimento all’applicazione della previsione di cui all’articolo 1284 cit. comma 4, viceversa, la medesima fa comunque decorrere tale interesse commerciale, e dunque il succitato maggiore tasso legale, solo dalla proposizione della domanda giudiziale per la ottemperanza (quindi anche nel caso di specie non direttamente dal passaggio in giudicato del titolo-fonte, vale a dire la sentenza 339 del 2 settembre 2022, ma solo dalla data di notifica del ricorso per ottemperanza);

- il periodo concesso nelle sentenze, generalmente di 30 giorni, per la loro esecuzione da parte dell’Amministrazione, non ha la funzione di rimettere in termini rispetto all’accertato inadempimento, né di sospendere il decorso e gli effetti della mora, ma solo quella di concedere un congruo termine per eseguire in proprio la statuizione giurisdizionale prima di soggiacere alle azioni di carattere esecutivo (occorre cioè distinguere la inottemperanza alla sentenza e l’inadempimento al rapporto sottostante accertato in sentenza);
si tratta pertanto di termini che hanno valore processuale e non sostanziale;

- quanto alle cd. astrente, non sono mutate le ragioni in fatto, e cioè la produzione di interessi ipso iure per il ritardo (corrispettivi o commerciali), poste alla base del diniego contenuto nella sentenza 136 del 2023, sicché già in punto di fatto non vi sono ragioni di un riesame della istanza, in disparte ogni questione circa l’ammissibilità della stessa;

- in questi termini si ritiene dunque di aver dato risposto a tutti i quesiti posti in sede di incidente di esecuzione;

- nulla spese;

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