TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-10-11, n. 201904842

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2019-10-11, n. 201904842
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904842
Data del deposito : 11 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2019

N. 04842/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00197/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2016, proposto da
M D F, in qualità di ricorrente e difensore di se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza n. r.g. 28/2006, n. 2493/2013, emessa dal Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli il 15.7.2013, depositata l’8.10.2013, avente per oggetto il risarcimento dei danni da esondazione corso d’acqua demaniale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’avv. M D F, in qualità di difensore di se stesso, ha agito avverso la Regione Puglia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2493/2013, depositata l’8.10.2013 Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni presentata da Gianfranco Antonucci.

Ha chiesto, in particolare, l’ottemperanza della menzionata sentenza nella parte in cui ha condannato la Regione Puglia al pagamento in favore dei procuratori antistatari della complessiva somma di “€ 632,45 per spese e di € 2.520,0 per competenze, oltre IVA e CPA come per legge ”, oltre agli interessi con decorrenza dal passaggio in giudicato del titolo.

Il ricorrente ha chiesto, infine, la nomina di un commissario ad acta con funzione sostitutiva dell’ente in caso di perdurante inadempienza nonché la vittoria delle spese inerenti il presente giudizio.

La Regione Puglia non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 2142 del 15.4.2019 sono stati disposti adempimenti volti all’acquisizione della prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti della Regione Puglia, a cui parte ricorrente ha dato esecuzione mediante il deposito, in data 23.4.2019, della ricevuta di ricevimento, in data 8.1.2016, da parte della suddetta Regione, della raccomandata con cui è stato notificato il ricorso.

All’udienza camerale del 10 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con la sintesi richiesta dall’art. 3, comma 2 c.p.a., il Collegio osserva quanto segue.

Deve preliminarmente richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale “ nel giudizio di ottemperanza a decisione di giudice appartenente a diversa giurisdizione (ormai, per quel che si è prima chiarito, soltanto alla giurisdizione ordinaria ed alle Sezioni specializzate di questa quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), il giudice amministrativo è chiamato comunque, sia pure nei limiti interni al giudicato, alla puntuale verifica dell'esatto adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione ”. (Cons. stato, sez. IV, sent. 6170 del 29.12.2017).

Ebbene, nel caso in esame il ricorrente chiede il pagamento in proprio favore delle spese liquidate nella sentenza in questione, quale procuratore antistatario.

Il Collegio rileva che, nella sentenza per la cui esecuzione si procede, le spese sono state liquidate non solo in favore del legale odierno ricorrente, ma anche all’avv. Vincenzo D’Isidoro.

O, in presenza di più difensori per una stessa parte, vige il principio dell’assenza di solidarietà attiva per quanto riguarda le spese, onorari e di diritti di avvocati e procuratori in quanto, ai sensi dell’art. 62 del R.D. n. 1578 del 27.11.1933 recante l’ordinamento delle professioni legali, ogni difensore ha un diritto autonomo al compenso in relazione all'attività svolta (Cassazione civile, sez. II, 11 giugno 1994, n. 5705;
Cassazione civile, sez. II, 10 febbraio 1986, n. 838;
Cassazione civile, sez. II, 22 maggio 1976 , n. 1869).

L’avv. M D F non può, pertanto, agire per l’intera somma ma solo per la sua parte ovverosia, in assenza di quantificazione specifica in sentenza, per la metà delle spese, competenze ed onorari liquidate nel Decreto emesso dalla Corte di Appello (in senso conforme T.A.R. Napoli, sez. IV, sent. 2289 del 26.04.2011).

Il ricorso, dunque, va parzialmente accolto dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo in epigrafe, mediante il pagamento in favore del ricorrente nella misura del 50% della somma liquidata, come precisata nella sentenza eseguenda, a titolo di spese e ciò entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica di essa, se anteriore.

La suddetta somma, dovuta a titolo di spese giudiziali, andrà altresì, in conformità alla formulata domanda giudiziale, maggiorata dagli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa e fino al soddisfo (in tal caso può prescindersi dalla specifica messa in mora nei confronti del debitore, sebbene questo sia una Pubblica Amministrazione – cfr. Cass. Civ. n° 3944 del 21.4.1999) (T.A.R. Napoli, sez. VIII, sent. 3617 del 2.7.2019).

Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, e come tali non liquidate nella stessa, il Collegio ritiene opportuno specificare che, in sede di giudizio di ottemperanza, può riconoscersi l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche le spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094). Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, nonché alle spese relative ad atti accessori aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Napoli, sez. VIII, sent. 3617/2019, cit;
T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).

Deve essere sin d’ora designato il commissario ad acta indicato nel dispositivo, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’Amministrazione inottemperante, e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.

Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.

Le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza azionata, purché funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza e tenendo conto della natura del contenzioso e del valore della lite.

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