TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-07-30, n. 202003436
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2020
N. 03436/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02056/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2056 del 2016, proposto da
F A, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale marcello.fabbrocini@pecavvocatinola.it;
contro
Comune di Terzigno, non costituito in giudizio;
Parco Nazionale del Vesuvio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11, con domicilio digitale ads.na@mailcert.avvocaturastato.it;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 05 prot.2016/0003369 con la quale l'Area Tecnica del Comune di Terzigno dichiara acquisito al patrimonio dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio le opere abusive consistenti in un immobile che si sviluppa su due livelli fuori terra e l'area di sedime dello stesso per una superficie di mq. 1.420, il tutto realizzato sul fondo censito in C.T. al Foglio 6 part.2172,
- nonché immette nel possesso detto Ente e ne ordina l'immediato sgombero da persone e da cose, disponendo altresì la trascrizione di tale Ente alla conservatoria del RR.II. di Napoli 2;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le disposizioni straordinarie di cui all’art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall’art. 4 co. 1 del DL n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;
Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e, in particolare, l'art. 5;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente impugna l'ordinanza n. 5/2016 con la quale l'Area tecnica del Comune di Terzigno dichiara acquisite al patrimonio dell'Ente parco nazionale del Vesuvio le opere abusive consistenti in un immobile che si sviluppa su due livelli fuori terra e l'area di sedime, contestualmente ordinando l'immediato sgombero da persone e da cose.
I.1.Trattasi di un’ordinanza adottata a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza all'ordine di demolizione di opere abusive ricadenti all'interno del perimetro dell'area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio, sul presupposto che “l'acquisizione si matura di diritto a favore dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta come precisato dall'art. 1 comma 2 della Legge 426/1998”.
II. A sostegno del gravame la parte deduce i seguenti motivi di diritto:
1) “illegittimità derivata: violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione, violazione del principio del contraddittorio partecipativo sancito dall'art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e sviamento, violazione degli artt. 138 e ss. del codice civile (rectius del codice di procedura civile), nullità delle notificazioni dell'atto presupposto e dell'atto derivato”;
2) “eccesso di potere per vizio assoluto d'incompetenza ad emettere l'ordinanza di acquisizione impugnata da parte del Comune di Terzigno al posto dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, anche se emessa in favore di quest'ultimo”.
III. Si è costituito, con memoria difensiva depositata in data 6.06.2016, l’Ente parco intimato, eccependo, preliminarmente, la carenza di interesse e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica del 9.06.2020, tenutasi da remoto, la causa è stata introitata per la decisione sulla base degli atti.
V. Va disattesa l’eccezione in rito quanto alla asserita carenza di interesse al gravame sollevata dall’Ente parco sul presupposto che il provvedimento gravato non sarebbe qualificabile come direttamente lesivo degli interessi del ricorrente.
V.1. Sostiene, in proposito, la difesa erariale che, nel caso all’esame, verrebbe in rilievo un atto meramente dichiarativo dell'acquisizione dell'opera abusiva a vantaggio del patrimonio dell'EPNV, già maturatasi ex lege per effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione nel termine di 90 giorni della notifica, così come statuito dal combinato disposto dall'art. 31, commi 3 e 6, D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 2, comma 1, L. n. n 426/1998. L’atto avrebbe pertanto solo una funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l'immissione in possesso, laddove la trascrizione servirebbe esclusivamente a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell'art. 2644 c.c.. Tanto sarebbe vero che non sarebbe neppure necessaria la notifica, all'interessato, dell'accertamento di inottemperanza.
V.1.1. L’eccezione è priva di pregio.
V.1.2. Secondo condivisa giurisprudenza, -a differenza di quanto si sostiene per il verbale di verifica dello stato dei luoghi da parte della polizia municipale, dal valore chiaramente di atto endoprocedimentale-, una portata lesiva, avverso la quale si renda concreto ed attuale l'interesse ad ottenere tutela giurisdizionale, è pianamente ravvisabile proprio nell’“atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, con cui l'autorità amministrativa comunale recepisca gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale e formi, quindi, il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al proprio patrimonio” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 13/01/2020, n.53; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 03/09/2019, n. 4438; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 24/04/2018, n. 837).
V.2. Tanto chiarito, il ricorso è, tuttavia, infondato.
V.2.1. Con la prima censura la parte lamenta la violazione degli artt. 138 e ss. del codice civile (rectius del codice di procedura civile) con conseguente nullità delle notificazioni dell'atto presupposto e dell'atto derivato.
V.2.2. Deduce, in particolare, che il provvedimento di