TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-10-09, n. 202314928

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-10-09, n. 202314928
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314928
Data del deposito : 9 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2023

N. 14928/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03490/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3490 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da A I, D C, F F, M C, L L, G M, M P, M N D G, D Z, M A, rappresentati e difesi dagli avvocati V T, D T e A D M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma via Marcantonio Colonna n. 27;

nei confronti

Inertras S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lidia Flocco, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Di Luccio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Raggio Verde, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V T, D T e A D M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti del 7 settembre 2020:

della determinazione della Regione Lazio del 16 gennaio 2020, n. G00287, di proroga della pronuncia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., progetto “ampliamento di attività estrattiva di ghiaia e sabbia in località La Chiesuola”, Comune di Roma proponente: Società Inertras a r.l. registro progetti n. 26/2009 (pubblicata sul BURL del 06 02 2020);


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Inertras S.r.l., della Regione Lazio, di Roma Capitale e dell’Associazione Raggio Verde;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti, come meglio in epigrafe indicati, agiscono per l’annullamento della determinazione n. G00287 del 16 gennaio 2020, con la quale la Regione Lazio ha disposto in favore della società Inertras S.r.l., odierna controinteressata, la proroga della pronuncia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in relazione al progetto di ampliamento di attività estrattiva di ghiaia e sabbia in località La Chiesuola nel Comune di Roma, progetto presentato nel 2009.

2. Espongono in ricorso:

- che la Inertras S.r.l. è stata destinataria di provvedimenti di sospensione dell’attività estrattiva svolta in difformità rispetto al progetto approvato con determinazione regionale n. 959 del 21 dicembre 2005 (determinazione dirigenziale n. 482 dell’8 maggio 2007);

- che con provvedimento del 30 settembre 2009 la Regione ha espresso valutazione di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale con prescrizioni in relazione al progetto presentato dalla controinteressata di “ ampliamento di attività estrattiva di ghiaia e sabbia in località Chiesuola ”;

- che già con istanza del 17 settembre 2014 la controinteressata ha presentato istanza di proroga del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in considerazione dei ritardi occorsi nel procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione di competenza comunale;

- che con determinazione n. G18318 del 18 dicembre 2014 è stata disposta la proroga della originaria pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale anzidetta per ulteriori cinque anni con conferma delle prescrizioni ivi contenute;

- che con successiva istanza del 13 dicembre 2019 la controinteressata ha richiesto una ulteriore proroga dell’originario provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ribadendo la mancata chiusura del procedimento autorizzatorio attivato a valle dello screening regionale;

- che, da ultimo, a mezzo dell’atto impugnato la Regione Lazio si è determinata nel senso di accogliere la richiesta di proroga del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, contestualmente disponendo l’efficacia del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA prot. n. 188855 del 30 settembre 2009 per ulteriori cinque anni.

3. I ricorrenti, premettendo di vivere nelle immediate vicinanze della cava oggetto del progetto di ampliamento, avverso la determina regionale gravata hanno formulato un unico ed articolato motivo di ricorso così di seguito rubricato:

Violazione art. 97 della Costituzione, violazione direttiva 2011/92 e 2014/52/UE, violazione art. 25, comma 5, del C.A., art. 5 lettera m, violazione art. 7 bis del C.A., art. 19 comma 8° del codice dell’ambiente, violazione art. 2, 9 bis, 9 del della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, irragionevolezza, difetto di istruttoria, errore di fatto.

4. Lamentano, in sintesi, l’insussistenza dei presupposti legali per disporre una nuova proroga dell’efficacia del provvedimento di verifica di assoggettabilità (cd. screening) richiamando i principi unionali di necessaria attualità del giudizio di compatibilità ambientale e la violazione dell’art. 25 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 in ragione, da un lato della durata quinquiennale della V.I.A e, dall’altro, del carattere eccezionale di un eventuale provvedimento di proroga della stessa.

5. I ricorrenti deducono, quindi, il difetto di istruttoria e di motivazione del gravato provvedimento di proroga che, peraltro, avrebbe consentito la remissione in termini di Roma Capitale, in ritardo nell’adozione del provvedimento autorizzatorio di ampliamento.

6. Il progetto presentato nel 2009, peraltro, sarebbe ormai divenuto obsoleto e, comunque, non compatibile con lo sviluppo urbanistico dell'area e con l’apertura, nelle vicinanze del sito di cava, della discarica per rifiuti inerti di Monte Carnevale.

7. A mezzo della proroga, infine, si sarebbe consentito di non valutare il progetto presentato dalla controinteressata nel 2009 alla luce dei criteri declinati nella sopravvenuta direttiva 2014/52/UE (art. 4, comma 5, lett. B), nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 come modificato nel 2017.

8. Si sono costituite in resistenza la Regione Lazio e la controinteressata Inertras S.r.l., mentre Roma Capitale ha espresso nel corso del giudizio la propria estraneità alla vicenda contenziosa in esame.

9. Con motivi aggiunti depositati il 7 settembre 2020 i ricorrenti, unitamente all’associazione di promozione sociale Raggio Verde, hanno sostanzialmente dedotto nuove ragioni per l'accoglimento del ricorso introduttivo, dal momento che Roma Capitale, facendo seguito alla richiesta di accesso ambientale dell’associazione, ha attestato l’inesistenza di un procedimento di ampliamento della cava attivato su istanza della società Inertras S.r.l. In tesi di parte ricorrente, pertanto, sarebbe stata smentito il presupposto in base al quale è stata richiesta e concessa la proroga, vale a dire il ritardo del Comune nel rilascio del provvedimento autorizzatorio.

10. In data 25 settembre 2020 l’associazione Raggio Verde ha comunque spiegato formale atto di intervento ad adiuvandum adesivo dipendente.

11. Con ordinanza n. 6050 del 28 settembre 2020, non impugnata in appello, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistente il dedotto periculum in mora “ avuto anche riguardo al fatto che il danno lamentato dagli stessi non attiene al dedotto procedimento di ampliamento – allo stato ancora in fase autorizzatoria – ed alla connessa determinazione in data 16 gennaio 2020 n. G00287 di verifica di non assoggettabilità a V.I.A. del progetto di ampliamento, quanto, piuttosto all’esercizio della cava stessa che, anche sulla base di quanto emerso in sede di discussione della misura cautelare, risulta attualmente in regolare in esercizio .

12. Le parti, quindi, hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a., e all’udienza pubblica del 7 giugno 2023, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

13. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione, formulata dalle parti resistenti, di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

14. L’eccezione non è fondata.

15. In materia ambientale il Collegio ritiene condivisibile l’arresto giurisprudenziale secondo cui ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire è sufficiente la prova della vicinitas , intesa come vicinanza dei soggetti che si ritengono lesi dal sito prescelto per l'ubicazione di una attività potenzialmente inquinante, non potendo loro addossarsi (a differenza di quanto accade in materia edilizia) il gravoso onere dell'effettiva prova del danno subito ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12 febbraio 2021, n.1756).

16. Peraltro, proprio in considerazione della natura dell’interesse che si assume leso, la vicinitas non può intendersi quale stretta contiguità geografica con il sito assunto dal progetto di ampliamento della cava già esistente, giacché la portata dell'impatto del progetto sull'ambiente non si limita verosimilmente ad investire i soli terreni confinanti, destinati evidentemente a sopportarne le conseguenze più gravi.

17. Nella materia ambientale, quindi, il Collegio ritiene corretto un approccio necessariamente non restrittivo nell'individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l'interesse all'impugnazione, riconoscendosi la legittimazione al ricorso in materia ambientale alle persone fisiche anche in base al criterio della 'prossimità dei luoghi interessati' ovvero della sussistenza di uno 'stabile collegamento ambientale' " (cfr. Tar Campania, Salerno, Sez. II, 30 marzo 2020, n. 398).

18. Nel caso di specie i ricorrenti, in veste di persone fisiche residenti nel territorio limitrofo all'area di intervento, hanno provato in giudizio il requisito della vicinitas allegando in atti documentazione (mappe Google maps) relativa alla localizzazione delle abitazioni di residenza unitamente ai certificati anagrafici attestanti l'indicazione dell’indirizzo dei ricorrenti.

19. Inoltre, gli stessi hanno dedotto l'esistenza di un proprio pregiudizio e di un rischio di inquinamento ambientale derivante dall’ampliamento dell’attività di cava autorizzata, specificamente contestando l’idoneità dell’istruttoria procedimentale, sicché la relativa domanda di tutela proposta dai ricorrenti, in applicazione dei criteri ermeneutici sopra individuati, deve ritenersi sorretta dai requisiti della legittimazione e dell'interesse ad agire.

20. Posta, poi, con riguardo all’Associazione Raggio Verde e per ragioni di necessaria coincidenza delle parti rispetto all’atto introduttivo del giudizio, l’ammissibilità del solo atto di intervento, deve ritenersi non fondata l’eccezione, formulata dalla difesa regionale, di difetto di legittimazione della Associazione Raggio Verde.

21. Quest’ultima, infatti, pur non riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, possiede sia il requisito della finalità statutaria (avendo l’associazione quale scopo istituzionale la tutela dell’ambiente con ogni mezzo legittimo ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, cfr. art. 4 Statuto), sia la stabilità del suo assetto organizzativo (si tratta infatti di associazione riconosciuta anche a livello regionale), sia il requisito della vicinitas –peraltro non contestato- rispetto all'interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'associazione intende agire in giudizio.

22. Ancora in via preliminare, non può essere accolta la richiesta di estromissione dal giudizio di Roma Capitale in ragione della competenza della stessa sul procedimento autorizzatorio connesso al preventivo screening la cui “attualità” è oggetto dell’odierno ricorso, sicché l’Amministrazione civica non può ritenersi completamente estranea ai fatti di causa.

23. Ciò posto, l’atto impugnato che proroga di ulteriori cinque anni l’efficacia dell’originario provvedimento del 2009 (escludente l’assoggettabilità alla VIA del progetto di ampliamento della cava), contenendo comunque in sé un giudizio (per quanto certamente su un piano diverso di approfondimento rispetto alla VIA) di compatibilità ambientale del progetto, deve ritenersi, in astratto connotato da una autonoma capacità lesiva.

24. Il Collegio rileva altresì che la Inertras S.r.l., a confutazione dei motivi aggiunti, ha documentato in giudizio la presentazione al Comune di Roma della richiesta di autorizzazione del progetto di ampliamento dell’attività estrattiva acquisita (richiesta acquisita al protocollo comunale con il n. QL/2009/32630 del 14 maggio 2009), unitamente alla nota dell’amministrazione civica n. 32630 del 14 maggio 2009 di avvio del procedimento e di nomina del relativo responsabile.

25. Sennonché, come rilevato dai ricorrenti, il Comune di Roma ha comunque attestato in corso di causa che la cava non è mai stata oggetto di procedure di ampliamento (cfr. nota n. 38690 dell’8 giugno 2020).

26. Inoltre, con nota n. 28 del 8 febbraio 2021, allegata in atti, la controinteressata ha manifestato la volontà di trasformare il procedimento di ampliamento in procedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva chiedendo l’applicazione dell’art. 16 bis comma 2 lett. a) del r.r. n. 5/2005 (per la cubatura, quindi, residua del piano di coltivazione e di recupero ambientale).

27. È evidente, pertanto, che nell’ambito del nuovo procedimento di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva (presumibilmente scaduta o in scadenza), l’Amministrazione dovrà ripetere, attualizzandolo, il giudizio di compatibilità ambientale del piano di coltivazione nel suo complesso in ossequio alle prescrizioni contenute nel regolamento regionale citato di attuazione dell’art. 7 della l.r. n. 17/2004.

28. Il comma 8 dell’art. 16 bis del regolamento 5/2005, infatti, prevede che “ in tutti i casi di rinnovo previsti dal presente articolo devono essere acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), in relazione al piano di coltivazione precedentemente autorizzato, qualora non siano stati acquisiti ai fini del rilascio dell’autorizzazione stessa ovvero siano scaduti, nonché in relazione allo sviluppo del piano di cui alla lettera b) del comma 2 ”.

29. Il provvedimento regionale di proroga del provvedimento di verifica di assoggettabilità, in definitiva, come dedotto dall’amministrazione resistente, in concreto, non ha inciso –né potrà per il futuro incidere- negativamente sull’interesse di salvaguardia ambientale dedotto in giudizio.

30. In ogni caso il contestato atto di proroga, in riferimento allo specifico (e ormai superato) contesto in cui era inserito, va esente dai profili di illegittimità evidenziati da parte ricorrente in ragione delle plurime e stringenti prescrizioni e condizioni imposte per l’ampliamento poste anche a protezione delle falde dai fenomeni di inquinamento.

31. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto di interesse.

32. Sussistono nondimeno eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

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