TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-10-02, n. 202300702
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Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 00702/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2022, proposto da
IU AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Laura Furcas in Cagliari, via Delitala 2;
INPS - Sede Provinciale di Nuoro, INPS - Sede Provinciale di Chieti, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria
del diritto alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio con applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, convertito in l. n. 472/1987 e s.m.i, oltre accessori dal dì del dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha agito in giudizio per l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio con applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella l. n. 472/1987, oltre accessori di legge.
1.1. Il ricorrente, premesso di aver prestato servizio alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri fino al 31.8.2018, data di collocamento a riposo, allorquando poteva vantare un’età anagrafica superiore a 55 anni ed un’anzianità contributiva utile di oltre 35 anni, si duole del fatto che l’INPS, con atto n. n. 27659 del 21.09.2020, ha liquidato l’importo del trattamento di fine servizio, quantificato in € 79.777,20 netti, omettendo di computare gli scatti stipendiali riconosciuti dal citato art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, concernente anche “ il personale che chiede di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”; e ciò, sebbene il ricorrente abbia presentato la domanda di collocamento in quiescenza nel rispetto del termine di cui al comma II dell’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, vale a dire “ entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”.
Lamenta, inoltre, il ricorrente, che a nulla è valso l’invito alla riliquidazione dell’emolumento inoltrata, per il tramite del suo legale, a mezzo PEC in data 2.11.2021, in quanto l’Amministrazione datrice di lavoro ha comunicato - con nota del 19 gennaio 2022 - il rigetto della domanda, alla luce delle precisazioni fornite dall’INPS, secondo cui “ i sei scatti sono valutabili in buonuscita unicamente per gli iscritti collocati a riposo per limiti di età ordinamentale, invalidità e decesso ”.
1.2. In diritto il ricorrente afferma che:
- il Trattamento di Fine Servizio riconosciutogli è stato determinato avendo riguardo all’elenco delle voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità per cui è causa, contenuto nell’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, rubricato “ Base contributiva ”;
- detto elenco non contempla la computabilità dei sei scatti biennali oggetto dell’odierna controversia, ma il beneficio in questione sarebbe comunque applicabile, trovando fondamento normativo nel summenzionato art. 6- bis del d.l. n. 387/1987, norma successiva all’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 e perciò dotata, nei confronti di quest’ultima, di ogni coerente effetto integrativo;
- non potrebbe obiettarsi l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 6- bis del d.l. n. 387/1987 - sul rilievo che la disposizione riguarderebbe unicamente il personale che, a differenza del ricorrente, sia “ cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”, come rappresentato dall’Amministrazione - atteso che il dettato normativo in esame non contempla tali limitazioni, ma, al contrario, al comma 2 statuisce chiaramente che “ le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ”;
- né, infine, la pretesa dell’interessato potrebbe trovare ostacolo nel disposto di cui al secondo periodo del medesimo comma 2, ai sensi del quale “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”, atteso che nessuna contestazione è mai stata sollevata al riguardo dall’Amministrazione e, in ogni caso, l’eventuale mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6- bis , comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 387/1987 non comporterebbe alcuna conseguenza decadenziale, dovendosi dare prevalenza ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio de quo , vale a dire il requisito anagrafico (55 anni di età al momento del collocamento a riposo) e contributivo (oltre 35 anni di anzianità utile);
- la fattispecie in esame sarebbe sovrapponibile a quella esaminata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1231/2019, nella quale sono state superate tutte le eccezioni sollevate dall’Amministrazione, riconoscendo la maggiorazione invocata da parte ricorrente.
1.3. Si è costituito il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva (essendo la materia in discussione di competenza esclusiva dell’Ente previdenziale, chiamato a decidere autonomamente su ogni questione riguardante la corresponsione dei sei scatti stipendiali richiesti) e comunque contestando nel merito la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
1.4. Si è costituito l’INPS (ex gestione INPDAP), chiedendo la reiezione del ricorso.
1.5. All’udienza del giorno 20 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.
Sul punto, infatti, il Collegio condivide la recente giurisprudenza in materia, secondo cui: “ Solo l’ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, a nulla rilevando che, ai fini della sua quantificazione, esso si avvalga di atti formati dall’amministrazione di provenienza del dipendente, i quali non assumono rilevanza esterna (Consiglio Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3365). Parimenti non hanno rilievo, in questa sede, le qualifiche di ordinatore primario o secondario della spesa, dovendosi guardare unicamente alla qualità di obbligato alla quantificazione ed erogazione del beneficio. Trattandosi, dunque, di pretesa azionabile solo nei confronti dell’INPS, il Ministero deve considerarsi estraneo all’accertamento domandato nel presente giudizio. La questione è correttamente inquadrabile nel difetto di legittimazione passiva (e non attiene invece al merito della controversia), giacché investe il piano della prospettazione dei fatti costitutivi della posizione giuridica azionata, come operata dalla parte ricorrente, e in particolare il profilo relativo alla corrispondenza tra le parti del rapporto giuridico sostanziale e le parti del rapporto processuale (Cass. Civ., S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951). Dall’accertamento del difetto di legittimazione passiva del Ministero deriva l’inammissibilità della domanda nei suoi confronti, per difetto di una condizione dell’azione (cfr. Cass. Civ, Sez. III, 29 aprile 2015, n. 8693 ” (v. T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Trieste, n. 401 del 2020; T.A.R. Toscana, n. 738 del 2022; T.A.R. Lazio - Roma, n. 11398 del 2022).
3. Nei confronti dell’INPS il ricorso va invece accolto.
Al riguardo, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, già fatto proprio anche da questo Tribunale con alcune recenti