TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2020-06-11, n. 202002328
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Pubblicato il 11/06/2020
N. 02328/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 842 del 2017 proposto dai Sigg. -OMISSIS-n.q. di genitori di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. S M e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via M.llo da Caravaggio n.45;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, I.C. Novaro Cavour in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n.1518/14 del 13 marzo 2014 emessa da questo Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la sentenza n.1518/14 del 13 marzo 2014 emessa da questo Tribunale;
Viste le note di udienza di parte ricorrente;
Dato atto della presenza dell’avv. S M ai sensi dell'art. 4, comma 1, penultimo periodo, del D.L. 30.4.2020, n.28;
Visto l’art.73, comma 3 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 il dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art.84, comma 5, del D.L. 17.3.2020, n.18, convertito in Legge 24.4.2020, n.27 come modificato dall’art.4 del D.L. 30.4.2020, n.28, e del Decreto Presidenziale n.22/2020/Sede;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante accoglimento del ricorso e declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di garantire all’alunno il supporto scolastico per l’intero orario di frequentazione della scuola, nonché pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.
In particolare lamenta che, pur avendo ritualmente notificato la sentenza in questione al CSA di Napoli in data 19 maggio 2016, non si sarebbe provveduto al pagamento delle somme ivi liquidate.
1.1 Chiede, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento domandando anche la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da svalutazione monetaria subito e al pagamento, ai sensi dell'art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a., di una somma di denaro, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
1.2 Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato il 24 febbraio 2017, nessuno si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2020, trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art.84, comma 5, del D.L. 17.3.2020, n.18, convertito in Legge 24.4.2020, n.27 come modificato dall’art.4 del D.L. 30.4.2020, n.28, e del Decreto Presidenziale n.22/2020/Sede, il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti depositati.
2. Il Collegio osserva che, dopo il passaggio in decisione, è emersa una questione – che si ritiene di porre a fondamento della sua decisione - di possibile inammissibilità del ricorso come proposto senza rispettare le previsioni dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n.30 del 2017. Tale articolo dispone che, prima della scadenza del termine di centoventi giorni decorrente dalla notificazione alla pubblica Amministrazione del titolo esecutivo, non si può procedere alla sua esecuzione forzata;per pacifica giurisprudenza (Cons. Stato, IV, 17.2.2020, n.1203;VI, 28.1.2020, nn. 697 e 695;III, 6.12.2019, n.8352;V, 13.4.2017, n. 1766), il sopra richiamato art. 14, comma 1, si applica anche quando si tratti della domanda di esecuzione di titoli esecutivi con un ricorso d’ottemperanza. Infatti al giudizio d’ottemperanza – con cui si chieda l’esecuzione di un titolo esecutivo che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro – si applicano tutte le disposizioni che si riferiscono alle modalità di esecuzione, di per sé applicabili nel giudizio d’esecuzione (per l’affermazione del principio, con riferimento alla normativa sul dissesto degli enti locali, cfr. Cons. Stato, IV, n. 6377 del 2019;A. P., n.4 del 1998).
Si tratta infatti di due rimedi apprestati dall’ordinamento per ottenere l’esecuzione in via coattiva del titolo e il ‘beneficio del termine’ di centoventi giorni, per la spontanea esecuzione in assenza di iniziative giudiziarie, si applica sia se si ricorre in sede di esecuzione civile, sia se si propone il ricorso d’ottemperanza. Il citato art.14 ha previsto che la notifica del titolo debba avvenire presso la sede dell’Amministrazione, con una regola speciale volta a rendere più razionale la complessiva attività di pagamento degli importi dovuti, in un settore nel quale risultano numerose le pronunce giudiziali da eseguire;pertanto sarebbe inammissibile il ricorso d’ottemperanza notificato prima della scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo azionato presso la sede reale dell'Amministrazione, quale costituisce una condizione di ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza anche davanti al giudice amministrativo, non essendo sufficiente la notifica dello stesso titolo – come appunto nella fattispecie - presso l'Avvocatura dello Stato quale non soddisfa l'esigenza di assicurare puntuale conoscenza della pretesa esecutiva da parte del Ministero dell’Istruzione, titolare delle funzioni amministrative e della gestione del servizio istruzione (Cons. Stato, VI, 20.3.2018, n. 1769).
2.1 Il Collegio rileva in proposito che al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto del citato art.14 secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo (pur se non munito di formula esecutiva: cfr. amplius T.A.R. Lazio, I, 30 ottobre 2012, n. 10127): prima che tale termine scada, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. Tuttavia, come riconosciuto dalla giurisprudenza, lo "spatium deliberandi" di centoventi giorni, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'Amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all'organo incaricato "ex lege" del patrocinio nel giudizio esecutivo che, eventualmente, il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo e la notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell'esperimento dell'azione di ottemperanza avente ad oggetto somme di danaro, deve quindi essere fatta all'amministrazione presso la sua sede "reale" (Cons. Stato, IV, 22.5.2014, n. 2654;T.A.R. Lazio, Roma, n. 10316/2017 e 67 del 3.1.2017;T.A.R. Campania, Napoli, VII, n.4230/2017;n.6686/2018;n.7299/2018).
3. Si ritiene, pertanto, di riservare la decisione e di assegnare alle parti il termine di 7 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente per il deposito di memorie.