TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-02, n. 202401592

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-02, n. 202401592
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401592
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 01592/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01075/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dapprima dall'avvocato G B e poi dall'avvocato M G L, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato M G L in -OMISSIS-, Corso Umberto n. 67 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dapprima dall'avvocato A S e poi dall’avvocato G C, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Comunale in -OMISSIS-, Via Lancaster 13 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC giovanni.calabretta@pec.ordineavvocaticatania.it;

Assessorato Regionale BB.CC.AA. e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza BB.CC.A-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 3337 del 27.1.2010, comunicato in data 30.1.2010, della Soprintendenza di Beni Culturali e Ambiental-OMISSIS-, avente ad oggetto: “regolarizzazione di una tettoia - diniego - ripristino stato dei luoghi”;

- del provvedimento n. 10431 del 25.2.2010 del Comune di -OMISSIS- a firma del vice dirigente del settore urbanistica, con il quale è stato comunicato la non assentibilità della tettoia;

- di ogni altro atto, antecedente, concomitante, susseguente, comunque connesso ai provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza BB.CC.A-OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 19 febbraio 2024, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 26 marzo 2010 e 1 aprile 2010 e depositato in data 23 aprile 2010 il deducente ha rappresentato quanto segue.

Il ricorrente ha realizzato una tettoria in legno, precaria e di facile rimozione, avente una superficie di mq. 19,41, sul terrazzo in proprietà esclusiva - a servizio di immobile, sempre in proprietà esclusiva dell’esponente - ubicato in -OMISSIS- via S. Carlo 6, ricadente in Z.T.O. A.

Tale struttura, non assentita e per la quale è stato intimato il ripristino dello stato dei luoghi da parte della Soprintendenza, è opera precaria, da ascriversi a quelle indicate dall’art. 20 della legge reg. Sic. n. 4/2003, urbanisticamente legittima.

Tempo dopo la realizzazione dell'opera, il deducente ha presentato domanda di regolarizzazione ai sensi degli artt. 9 e 23 della legge reg. Sic. n. 37/1985 e ai sensi dell'art. 20 della legge reg. Sic. n. 4/2003.

Con i provvedimenti gravati la Soprintendenza ha ritenuto di esprimere parere in relazione alla zona in cui è stata realizzata la tettoia, zona che non è vincolata paesaggisticamente, denegando il nulla osta e disponendo il ripristino dello stato dei luoghi;
il Comune di -OMISSIS-, preso atto del parere della Soprintendenza, con successivo autonomo provvedimento ha comunicato la non assentibilità dell'opera.



1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- al fine di resistere e di sostenere la legittimità degli atti impugnati.

Anche l’Assessorato Regionale BB.CC.AA. e dell’Identità Siciliana, Soprintendenza BB.CC.A-OMISSIS-, si è costituito in giudizio al fine di resistere e di sostenere la legittimità degli atti impugnati.



1.2. Con decreto 20 settembre 2022, n. 945 il ricorso in epigrafe è stato dichiarato perento.

Con ordinanza 8 febbraio 2023, n. 361 è stato accolto il ricorso in opposizione proposto dalla parte ricorrente, con conseguente revoca del decreto 20 settembre 2022, n. 945;
con la stessa ordinanza è stata disposta la reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario.



1.3. Con ordinanza 30 maggio 2023, n. 1733, resa all’esito dell’udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023, è stato disposto quanto segue:

Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire quanto in appresso specificato:

a) dal Comune di -OMISSIS- resistente ovvero dalla parte ricorrente copia di tutta la documentazione trasmessa alla Soprintendenza BB.CC.A-OMISSIS- per il conseguimento della regolarizzazione della tettoia in questione (immobile di Via S. Carlo n. 6);

b) una documentata relazione di chiarimenti della Soprintendenza BB.CC.A-OMISSIS-, nella quale venga precisato da quale fonte – normativa, provvedimentale ovvero di altra natura - siano stati tratti i “criteri di salvaguardia dei caratteri e dei valori tipologici e costruttivi dei centri storici” richiamati nella avversata nota prot. n. 3337 del 27 gennaio 2010 della stessa Soprintendenza di Beni Culturali e Ambiental-OMISSIS-;

Ritenuto di onerare:

- quanto all’adempimento sub a), il segretario generale del Comune di -OMISSIS- ovvero la parte ricorrente del deposito della documentazione sopra precisata entro il termine di giorni sessanta (60) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, o dalla notificazione ove antecedente;

- quanto all’adempimento sub b), il Soprintendente BB.CC.A-OMISSIS- del deposito della documentata relazione di chiarimenti sopra richiamata entro il termine di giorni sessanta (60) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, o dalla notificazione ove antecedente ”.

La citata ordinanza 30 maggio 2023, n. 1733 ha espressamente richiamato “ il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale in base al quale, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., il Giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo e, in particolare, dalla mancata esecuzione delle ordinanze istruttorie (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 23 maggio 2023, n. 178) ”.

La parte ricorrente, con deposito documentale del 5 luglio 2023, ha versato nel fascicolo del giudizio (anche) copia della documentazione trasmessa alla Soprintendenza di Beni Culturali e Ambiental-OMISSIS- per la regolarizzazione della tettoia in questione.

La Soprintendenza di Beni Culturali e Ambiental-OMISSIS- non ha dato esecuzione alla misura istruttoria.



1.4. Con successiva ordinanza 23 ottobre 2023, n. 3118, resa all’esito dell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023, è stato disposto quanto segue:

Vista la precedente ordinanza 30 maggio 2023, n. 1733;

Rilevato che la Soprintendenza BB.CC.A-OMISSIS- non ha dato esecuzione alla misura istruttoria nella parte di interesse;

Vista la documentazione versata nel fascicolo della parte ricorrente in data 31 agosto 2023;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre a carico della Soprintendenza BB.CC.A-OMISSIS- il deposito di una documentata relazione di chiarimenti:

1) che precisi da quale fonte – normativa, provvedimentale ovvero di altra natura - siano stati tratti i “criteri di salvaguardia dei caratteri e dei valori tipologici e costruttivi dei centri storici” richiamati nella avversata nota prot. n. 3337 del 27 gennaio 2010 della stessa Soprintendenza di Beni Culturali e Ambiental-OMISSIS- (adempimento istruttorio già disposto con la cit. ordinanza 30 maggio 2023, n. 1733);

2) che si soffermi sulle ragioni esposte nelle note della stessa Soprintendenza di Beni Culturali e Ambiental-OMISSIS- (note prodotte dalla parte ricorrente), in particolare circa la non necessità di nulla osta per i lavori abusivi realizzati in edifici ricadenti in zona Z.T.O. A non vincolati paesaggisticamente;

Ritenuto di onerare il Soprintendente BB.CC.A-OMISSIS- del deposito della documentata relazione di chiarimenti sopra richiamata entro il termine di giorni sessanta (60) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, o dalla notificazione ove antecedente ”.

L’ordinanza 23 ottobre 2023, n. 3118 ha ribadito “ che l’Amministrazione ha un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'Amministrazione non in qualità di parte processuale, bensì in quanto Autorità pubblica che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13 ottobre 2023, n. 5612) ”.

La Soprintendenza di Beni Culturali e Ambiental-OMISSIS- non ha dato esecuzione alla misura istruttoria.

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