TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-04-26, n. 202408306

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-04-26, n. 202408306
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408306
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 08306/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02252/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2252 del 2023, proposto da F T, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, A R, M O e M V, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
Inps, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F I, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell’atto n. 52589 del 24 novembre 2022, richiamato nell'ambito del conteggio del “Calcolo Lordo TFS” ancorché non conosciuto, nonché del conteggio stesso;

- della determina di liquidazione del trattamento di fine servizio, ove esistente, ancorché non conosciuta;

- di ogni altro atto o documento contenuto nel fascicolo n.200800046709TF e riguardante la determinazione del TFS;

- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua del trattamento di fine servizio con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, previa revisione del procedimento di calcolo stesso nella parte in cui non riconosce i sei scatti stipendiali suindacati;

e per la condanna

dei soggetti resistenti al pagamento delle somme dovute al ricorrente all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex art. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell'effettivo pagamento;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso introduttivo, notificato a mezzo p.e.c. il 23 gennaio 2023 e depositato il successivo 10 febbraio 2023, il signor F T impugna il provvedimento n. 52589 del 24 novembre 2022, richiamato nell’ambito del conteggio del “Calcolo Lordo TFS”, le operazioni di conteggio e la determina di liquidazione del trattamento di fine servizio, contestualmente istando per l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio ai fini dell’inclusione, nella relativa base di calcolo, anche dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.

2. Espone l’odierno istante di essere stato posto in quiescenza con la qualifica di viceprefetto vicario (e attribuzione della fascia D) e di aver chiesto, con missiva dell’11 settembre 2020, il collocamento in pensione anticipata a decorrere dal 1° ottobre 2020, ivi facendo specifica istanza, nell’ambito della liquidazione del trattamento pensionistico, dell’attribuzione dei sei scatti aggiuntivi, in aggiunta alla base pensionabile, ex art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.

3. A fondamento della domanda azionata viene richiamato il comma 3 bis dell’art. 6 bis del d.l. 387/1987 (aggiunto dall’art. 21, comma 1, della l. n. 232/1990), che, secondo la prospettazione ricorsuale, estenderebbe il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio a tutti i dirigenti della carriera prefettizia.

4. Si è costituita in resistenza l’INPS deducendo l’infondatezza del ricorso per assenza dei presupposti legittimanti l’applicazione dei benefici ex art. 6 bis del d.l. 387/1997 stante la cessazione dal servizio a domanda e la presentazione della stessa senza rispettare il termine – ritenuto perentorio dalla difesa INPS- del 30 giugno dell’anno in cui è maturata l’anzianità anagrafica (compimento del 55° anno di età) e di quella di servizio (35 anni di servizio utile).

5. Parte ricorrente, quindi, ha depositato memorie in replica, e all’udienza pubblica del 24 gennaio 2024 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato e va accolto.

7. L’art. 6 bis del d.l. 387/1987 dispone al primo comma che: " ... Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del 8 6 presente decreto ".

8. Il comma 2, invece, ampliando di fatto la platea dei possibili fruitori, prescrive che le “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ".

9. Successivamente la materia, per quanto attiene alla sola maggiorazione della base pensionabile, è stata ulteriormente normata con il d.lgs. n. 165/1997, il cui art. 4, comma 2, stabilisce che “ gli aumenti periodici di cui al comma 1 (i.e. i 6 scatti) sono, altresì attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale ".

10. Ciò posto, con riferimento specifico alla domanda azionata, si osserva che ai sensi del comma 3 bis del citato art. 6 bis del d.l n. 387/1987 “ Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804”.

11. Sicché il comma 19 dell’art. 43 della l. n. 121/1981, nel rimandare al personale dirigente dei ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza, estende anche ai dirigenti della carriera prefettizia il beneficio dei sei scatti previsto in origine dall’art. 13 della l. n. 804 del 1973 solo a vantaggio dei generali e dei colonnelli delle Forze armate e della Guardia di Finanza nella posizione “a disposizione” all’atto della cessazione dal servizio (quale misura compensativa della promozione).

12. L’applicabilità al personale dirigente della carriera prefettizia dei sei scatti stipendiali è stata altresì confermata a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs 139/2000 alla disciplina della carriera prefettizia.

13. Difatti, con parere n. 3826 del 2013 l’Adunanza Generale della I Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che “ non sussistano i presupposti per riconsiderare l’applicazione del beneficio dei sei aumenti stipendiali nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia”, dal momento che l’art. 28 del d.lgs. n. 139/2000, che pure ha introdotto un procedimento di negoziazione del trattamento economico della carriera prefettizia, nulla ha disposto sul trattamento previdenziale e pensionistico, che rimane, pertanto, escluso dalle materie negoziabili.

14. Dunque, la riscontrata “non negoziabilità” della materia pensionistica costituisce “ un valido ausilio interpretativo per respingere la tesi secondo cui la disposizione che consentiva l’applicazione ai prefetti dell’istituto dei “sei scatti” sarebbe stata soppressa dal d.P.R. n 23 maggio 2001, n. 316 con il quale è stato recepito il primo accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000/2001” (così testualmente il citato parere n. 3826/2013).

15. Ciò posto, si soggiunge che le disposizioni contenute nell’art. 4, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (secondo cui gli aumenti periodici sono attribuiti in aggiunta alla base pensionabile e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale), contrariamente a quanto dedotto dalla difesa dell’INPS, non sono idonee a modificare il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all'attribuzione dei sei scatti di cui all'art. 6 bis d.l. 387/1987 (cfr. sul punto, Consiglio di Stato n. 2831/2023 alla quale integralmente si rinvia).

16. In applicazione, pertanto, delle anzidette coordinate ermeneutiche, sussistono nella fattispecie all’esame i presupposti per l’applicazione dei benefici previsti dall’art. 13 della l. n. 804/1973, come richiamati dall’art. 6 bis comma 3 bis del d.l. n. 387/1987 (cfr., Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, e ancorché solo in via incidentale, T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. III, 19 luglio 2023, n.714, T.A.R. Campania, Napoli Sez. VI, 2 dicembre 2021, n.7749).

17. Tali benefici, invero, sono stati estesi dapprima a tutti gli ufficiali (l. n. 224/1986) e alle restanti categorie di personale militare (d.l. del 16 settembre 1987, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 1987, n. 468), poi al personale della Polizia di Stato e delle altre forze di Polizia ad ordinamento civile con qualifica equiparata ai sensi dell’art. 6 bis del d.l. 387/1987, e, infine, al personale dirigente (anche della carriera prefettizia) “ indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della L. 10 ottobre 1986, n. 668 , ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia ”, che cessino dal servizio per limiti di età, per inabilità o per decesso, ovvero, a domanda, nel caso in cui abbiano compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

18. Il ricorrente, pertanto, nato il 1° gennaio 1957, in possesso della qualifica di viceprefetto vicario (assimilabile alla qualifica di dirigente superiore), essendo stato collocato a domanda in quiescenza il 1° ottobre 2020, risulta – dati incontestati in giudizio- non solo in possesso dell’anzianità anagrafica (55 anni), ma anche di servizio utile (35 anni presso l’Amministrazione dell’Interno a decorrere dal 1° ottobre 1985) previsti dal comma 2 dell’art. 6 bis citato (cui rinvia espressamente il comma 3 bis dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1997).

19. Peraltro, il termine per la presentazione della domanda (del 30 giugno dell’anno nel quale è maturato il requisito di anzianità previsto dalla legge), come peraltro chiarito in numerosi precedenti della Sezione, non è qualificato dalla legge come perentorio, né si ricollega al suo superamento alcuna decadenza.

20. Sul punto, invero, il Collegio condivide l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato secondo cui " ... il rinvio alle "condizioni", che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell'interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l'acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l'ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti " (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).

21. D'altra parte il Consiglio di Stato è tornato più di diffusamente sulla questione con la citata sentenza n. 2831/2023 con la quale osservato che " Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza ”.

22. Pertanto, non può ritenersi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione.

23. Alla luce delle superiori osservazioni il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dal comma 3 bis dell'art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi