TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-12-10, n. 201807037

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2018-12-10, n. 201807037
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201807037
Data del deposito : 10 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2018

N. 07037/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01901/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1901/2013 R.G. proposto da:
ETISUD S.R.L., con sede in Nola (NA), alla Via Boscofangone, Zona A.s.i., in persona del legale rappresentante, C M, rappresentato e difeso dall’Avv. G P, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Viale A. Gramsci, n. 10 (indirizzo p.e.c.: giuseppepalma2@avvocatinapoli.legalmail.it );

contro

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA - INVITALIA S.P.A. - Funzione Valutazione e Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Piero D’Amelio e - in sostituzione di quest’ultimo - dall’Avv. G C S ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla P. zza Municipio, n. 64, (domicilio virtuale eletto di p.e.c.: giovannicrisostomosciacca@ordineavvocatiroma.org);

per l’annullamento

della delibera di INVITALIA n. 20810 del 12/9/2012, comunicata al ricorrente il 29/10/2012 (prot. 15391), la quale esplicita i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di ammissione dell'ETISUD (prot. 9409) alle agevolazioni ai sensi del D.lgs. 21 aprile 2000 n. 185, Titolo I - Cap. I e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, non conosciuto, per quanto di ragione;


Visto il ricorso in sede di costituzione in giudizio ex art. 48 cod. proc. amm. con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Invitalia;

Viste le produzioni delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le ordinanze n. 1444 del 13 marzo 2017 e n. 2621 del 15 maggio 2017 di questa Sezione;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 25 settembre 2018 il dott. V C - i difensori delle parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso depositato il 24.04.2013 - proposto in sede di costituzione in giudizio ex art. 48 cod. proc. amm., a seguito di atto di opposizione a ricorso straordinario, notificato in data 17.4.2013 da Invitalia S.p.a. - C M - nella dedotta qualità di rappresentante legale di Etisud S.r.l. con sede legale in Nola (NA), Via Boscofangone, Zona ASI – riferisce, in fatto, che.

- intenzionato ad avviare una iniziativa economica, in data 8/10/2010, a mezzo Raccomandate Postali AR nn. RA1000002792 e n. RA 1000002793 (che si allegano), naturalmente indirizzate a Invitalia, Via Calabria n. 46 - Roma, aveva inoltrato domanda di ammissione, (unitamente alla completa documentazione progettuale), calle agevolazioni previste dal d.lgs. vo del 21/4/2000, sotto forma di incentivi finanziari all'autoimprenditorialità e all'impiego in attuazione dell'art. 45, comma 1 della Legge 17/5 n. 144 (cfr. Titolo I, Capo I del cit. d.lgs.) i cui criteri e indirizzi su incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego risultano stabiliti con alcune delibere CIPE, ultima delle quali 25/7/2003 (Gazz. Uff. 7/10/2003 n. 233);

- ai sensi dell'art. 6 di detto decreto risultano finanziabili, secondo i criteri e gli indirizzi del Comitato Interministeriale (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione Europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore (artt. 6,10) e nella lett. C del comma 2° dello stesso articolo si precisa che i finanziamenti in parola non possono essere riconosciuti a favore di iniziative imprenditoriali che "non presentano il requisito della novità dell'iniziativa", anzi, ai fini di meglio precisare il menzionato requisito della "novità", sancendosi nel Regolamento recante criteri e modalità di concessione, decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 260 del 16 luglio 2004, art. 15, comma 4, che "la realizzazione del progetto non deve essere stata avviata prima della presentazione della domanda";

- avendo avuto assicurazione dalla società di consulenza Creditalia s.p.a., alla quale si era affidata, che, redatta la documentazione occorrente, aveva provveduto all'inoltro alla soc. Invitalia, mediante i Servizi Postali Italiani, ed, a sua volta, la suddetta società di consulenza ai fini dell’inoltro, si era rivolta all'affiliata dei Servizi Postali Bulk mail di Tanghi;

- la pratica risultava regolarmente inoltrata, in forza anche delle ricevute postali, per modo che il ricorrente in data 15/11/2010, vale a dire dopo la presentazione della domanda così come sancisce il comma 4 dell'art. 15 del citato regolamento, ha avviato la realizzazione del progetto di investimento presentato;

- sennonché in data posteriore, vale a dire il 17/2/2012, la società Servizi Postali ha portato a conoscenza dell'Etisud S.r.l. che la relativa spedizione postale, ivi inclusa l'intera documentazione, era andata smarrita e pertanto essa non era mai pervenuta all'Invitalia;

- tempestivamente, fidando sulla circostanza che l'inoltro per via postale era comunque avvenuta ed in modo incontestabile, come documentano le due ricevute postali a suo tempo rilasciate all'Etisud, questa si affretta a rinoltrare una copia della documentazione progettuale unitamente ad una copia della complessiva richiesta all'Invitalia (allegando alla domanda una dichiarazione con cui affermava di avere inoltrato tramite la società di consulenza Creditalia S.p.a. la domanda e il progetto di impresa in data 8.10.2010 per raccomandata - di cui allegava le fotocopie delle ricevute di spedizione - utilizzando la Servizi Postali Italiani) richiamandone doverosamente l'attenzione sull'evento dello smarrimento postale della documentazione originale, allegando i mezzi di prova in suo possesso.

Date tali premesse e preso atto che, con interruzione dell’’iter logico, l'Invitalia, dopo aver aperto un regolare protocollo, ma senza tener presente (perché non ne fa menzione alcuna), che nella specie si dichiarava di sopperire allo smarrimento della domanda in originale, (smarrimento non certo imputabile al richiedente), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., sul presupposto (tra l’altro) che la documentazione era "interamente in fotocopia" e ciò non consentiva l'istruttoria, con la delibera n. 20810 del 12/9/2012, richiamata la lettera raccomandata del 10.9.2012 (prot. 20818/FIMP), inviata ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15, per i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di ammissione della Etisud (prot. 9409) alle agevolazioni ai sensi del D.lgs. 21 aprile 2000 n. 185, Titolo I - Cap. I, esplicitati con la predetta comunicazione, deliberava “di non ammettere alle agevolazioni la società Etisud Srl prot. n° 9409, in quanto la domanda presentata non è conforme e non è possibile esaminare la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la realizzazione del progetto è stata avviata prima della presentazione della domanda, non risulta verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 4, 16, 24 del DM 250/2004 e dell'art. 6, commi 2, lettera c) del D.Lgs 185/2000, la Etisud S.r.l., in persona del legale rappresentante, C M, propone la formale impugnativa in epigrafe.

Con atto depositato in data 25.6.2018 si è costituito in giudizio in sostituzione dell’Avv. Piero d’Amelio, quale difensore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia, l’Avv. G C S, che, ferma ed impregiudicata tutta l’attività difensiva fin qui posta in essere nell’interesse di Invitalia, dichiara espressamente di fare propria e - con ogni più ampia riserva di ulteriori argomentazioni, deduzioni e produzioni anche istruttorie - eccepisce l’irricevibilità, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto perché infondato, in fatto ed in diritto.

Con memoria depositata in data 18 settembre 2018 parte ricorrente ha ulteriormente dedotto varie censure dell’unico (articolato) motivo, in correlazione ai singoli motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di ammissione alla procedura di finanziamento.

Con ordinanza n. 1444/2017 del 13 marzo 2017, questa Sezione ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto presidenziale decisorio n. 5062/2016 del 4 ottobre 2016 - con cui era stata il ricorso in esame era stato dichiarato perento - decreto successivamente revocato con ordinanza n. 2621 del 15 maggio 2017.

Alla pubblica udienza del 25 settembre 2018 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente nel processo verbale di udienza ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm. <<
si dà atto che il Collegio rileva possibili profili di inammissibilità del ricorso a motivo della impugnazione dell’atto di comunicazione di avvio del procedimento (atto endoprocedimentale) >>.

Precisato che il riferimento è alla comunicazione di “avvio” del procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15, di cui alla lettera raccomandata del 12/09/2012 (prot. 20818/FIMP), con cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. comunicava alla società i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie, può prescindersi dalla questione di inammissibilità inerente alla impugnativa della predetta comunicazione in ragione della infondatezza del ricorso.

Nel merito, la delibera con la quale la Società Invitalia non ha ammesso alle agevolazioni finanziarie la società ricorrente è stata adottata visto il Regolamento adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto n. 250/2004 di attuazione del Decreto Legislativo n. 185/2000 - Titolo I e mutua la sua parte motiva dalla comunicazione con la quale sono stati comunicati ex art.10 bis, L. n. 241 del 1990, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di ammissione della Etisud S.r.l., prot. n° 9409 (ritenuti non superati dalle osservazioni inviate da tale società in data 25 settembre 2012), e che di seguito si riportano:

“- la domanda presentata non è conforme, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.M. 250/2004, in quanto interamente in fotocopia, non consentendo l'Istruttoria e la valutazione della stessa, ai sensi dell'art. 16 del DM 250/04;

- l'esame diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti oggettivi inerenti il progetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett b) del D.M. 250/2004 e dell'art.6, comma 2, lett. c) del D.Lgs 185/2000, ha evidenziato che la società proponente ha avviato l'attività prima della presentazione della Domanda, come risulta dalla comunicazione del 14.5.2012 firmata dal rappresentante legale, realizzando un fatturato nel 2011 di € 775.839,61, quindi in un arco temporale antecedente la presentazione della Domanda;

- la società ha realizzato investimenti per 962.725,59, come riportato nella stessa comunicazione del 14.5.2011. Tale aspetto, in aggiunta all'operatività aziendale di cui al punto precedente, configura l'avvio della realizzazione del progetto di impresa in data precedente la presentazione della domanda, in contrasto con quanto disposto dall'art. 15, comma 4 del D.M. 250/2004, secondo cui "la realizzazione del progetto non deve essere stata avviata prima della presentazione della domanda";

- la documentazione progettuale presentata è datata 8.10.2010. Dato il lungo tempo trascorso, tale documentazione non consente di esaminare la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, ai sensi dell'art. 16 del DM 250/2004”.

Con un unico articolato motivo parte ricorrente deduce che:

- per qualche disguido fra gli uffici dell’Invitalia, cosa che è soltanto da supporre quest’ultima, anziché decidere se era o meno da ammettersi nella valutabilità comunque della pratica inoltrata al fine di sopperire all’originale smarrito e non per responsabilità propria del richiedente, ha ritenuto che si trovasse di fronte ad una nuova richiesta e ciò non soltanto in forza del rilievo che non vi è stata alcuna traccia del profilo sollevato dal richiedente, ma anche in forza del rilievo in motivazione secondo cui il progetto risaliva all’anno 2010 per cui non era valutabile la sua validità tecnica, rilievo che non avrebbe dovuto sortire alcuna evidenza motivazionale qualora fosse stato chiaro che nella specie si era stati costretti ad inviare la copia in possesso del richiedente sia pure del tutto conforme a quella originaria, partita ormai per lidi ignoti;

- la presentazione della domanda di finanziamento risultava realizzata ad opera dell’Etisud con l’avvenuta spedizione postale, peraltro esaurientemente documentata, cosicché risulterebbe del tutto immotivata l’esclusione accampando motivi più comprensibili e consoni ad una “nuova” domanda e non certo alla “sostituzione” di una richiesta che aveva visto il restante percorso troncato inesorabilmente perché, come gli stessi Servizi postali hanno accertato, smarrita;

- pare ovvio che in questo caso la complessità della vicenda non risulterebbe neppure avvertita dall’autorità preposta all’istruttoria, donde la reazione contenziosa del ricorrente che ha contratto muti allo scopo di avviare in buona fede l’iniziativa imprenditoriale, così come era previsto dalla normativa vigente;

- la richiesta della sovvenzione, redatta dalla società di consulenza Creditalia, sarebbe stata regolarmente redatta ed 'unitamente alle linee progettuali regolarmente "inoltrata" affidandola non certo ad un trasportatore privato, bensì ad un’articolazione funzionale dell'ente poste, vale a dire ai Servizi postali italiani, i quali hanno regolarmente ed ufficialmente preso in consegna i plichi con destinazione Invitalia, aprendo una regolare "pratica" di servizio con l'apposizione di un numero di raccomandata, come si è premesso, pertanto l'operazione "presentazione della domanda", ai sensi del comma 4 del cit. art. 15 Regolamento, deve considerarsi conclusa, soprattutto in ragione delle considerazioni che l'incidente-accidente dello smarrimento, avvenuto probabilmente per il disservizio del servizio postale, non viene soltanto affermato dall'interessato-richiedente ma affermato dallo stesso responsabile di detto servizio e peraltro documentato dalla dichiarazione autentica rilasciata ufficialmente sempre da servizi postali;
del resto è da questi documenti che i Servizi postali hanno potuto risalire all'avvenuto smarrimento;

- e a nulla vale obiettare che la presentazione di cui alla disposizione regolamentare citata deve intendersi conclusa con l’apposizione del numero di protocollo ai sensi del primo comma dell’art. 16 dello stesso regolamento, poiché, a parte la considerazione che una tale conclusione non è in alcun modo desumibile dalla citata disposizione, né dal tessuto complessivo della normativa vigente, è da rilevare che la “sottolineatura” dell’istituto del protocollo sembra essere stato dettato dall’esigenza, avvertita anche in campi differenti, ad esempio in tema di rilascio dei permessi di costruire, di assicurare la piena trasparenza dell’operato amministrativo e dunque di evitare favoritismi anticipando ad esempio richieste pervenute dopo al fine del riconoscimento della sovvenzione a fondo finanziario non ancora esaurito;

- ma purtuttavia una considerazione determinante riguardante il fatto che a fronte di una questione delicata - non c’è dubbio - se ammettere ora per allora all’istruttoria la richiesta sostitutiva di quella regolamentare inviata (e di ciò fa fede l’avvenuta spedizione postale) l’autorità interessata tace del tutto su questo aspetto e determina il rigetto della richiesta con motivi che non concernono per niente l’oggetto complessivo delle dichiarazioni del richiedente con cui ha corredato l’inoltro della richiesta ulteriore.

La censura è infondata.

L’impugnata delibera relativamente ai motivi per i quali la Società Etisud S.r.l., odierna ricorrente, non è stata ammessa alle agevolazioni richieste ai sensi del D.lgs. 21 aprile 2000 n. 185, Titolo I - Cap. I, rinvia alla comunicazione di cui alla lettera raccomandata del 12/09/2012 (prot. 20818/FIMP), ricevuta da Etisud Srl in data 17/09/2012, che (in quanto ritenuti non superati dall’invio in data 25/09/2012 prot. 22673/FIMP del 2/10/2012 delle proprie osservazioni da parte della Etisud S.r.l., in merito alle criticità rilevate) riporta i seguenti motivi ostativi - ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 - all'accoglimento della relativa domanda di ammissione:

- la domanda presentata non è conforme, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.M. 250/2004, in quanto interamente in fotocopia, non consentendo l'istruttoria e la valutazione della stessa, ai sensi dell'art. 16 del DM 250/04;

- l'esame diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti oggettivi inerenti il progetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett b) del D.M. 250/2004 e dell'art.6, comma 2, lett, c) del D.Lgs 185/2000, ha evidenziato che la società proponente ha avviato l'attività prima della presentazione della domanda, come risulta dalla comunicazione del 14/05/2012 firmata da! rappresentante legale, realizzando un fatturato nel 2011 di C 775.839,61, quindi in un arco temporale antecedente la presentazione della domanda;

- !a società ha realizzato investimenti per C 962.725,59, come riportato nella stessa comunicazione del 14/05/2011. Tale aspetto, in aggiunta all'operatività aziendale di cui al punto precedente, configura l'avvio della realizzazione del progetto di impresa in data precedente !a presentazione della domanda, in contrasto con quanto disposto dall'art. 15, comma 4 del D.M. 250/2004, secondo cui "la realizzazione del progetto non deve essere stata avviata prima della presentazione della domanda";

-la documentazione progettuale presentata è datata 8/10/2010;
dato il lungo tempo trascorso, tale documentazione non consente di esaminare la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, ai sensi dell'art. 16 del DM 250/2004”.

Nota il Collegio che l’impugnata delibera, per il tramite del richiamo per relationem ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ha la struttura di atto plurimotivato, fondato, cioè, su più ragioni, ciascuna delle quali idonea da sola a sorreggerlo, per cui l’acclaramento dell’inattaccabilità di una di esse determina l’impossibilità per il giudice di annullarlo, discendendone la carenza di interesse sulle residue censure (giurisprudenza costante: T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, 22/10/2015, n. 4972;
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII, 14.1.2011, n. 164;
in termini anche T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 14.12.2011, n. 5824;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 5.7.2010, n. 4243;
anche Cons. di Stato, 27.9.2004, n. 6301).

Parte ricorrente, probabilmente per l’(erroneo) convincimento che la domanda idonea ad essere istruita fosse quella da lui inoltrata in data 8.10.2010, coerentemente con la sua tesi, con il proposto gravame ha interloquito unicamente in ordine al primo dei motivi addotta a fondamento della mancata valutazione della domanda, tralasciando gli altri, rimasti inoppugnati, mentre solo con memoria depositata in data 18 settembre 2018 (evidentemente resosi conto che i restanti motivi addotti nella delibera impugnata conseguivano alla circostanza che la Società Invitalia aveva ritenuto unica e nuova domanda idonea al predetto fine unicamente quella pervenuta in data 15.5.2012, al quale ha assegnato il n. prot. 9409) ha argomentato relativamente agli altri motivi opposti attraverso la proposizione di ulteriori censure (peraltro neppure destinate a valere quale motivi aggiunti atteso che la suddetta memoria non risulta ritualmente notificata alla controparte) con la conseguenza che la predetta delibera resterebbe intangibile, in ogni caso, essendo rimasti inoppugnati i restanti motivi del diniego, anche qualora il primo motivo opposto superasse indenne il vaglio di legittimità indotto con la censura all’uopo sollevate.

In sostanza, preso atto del carattere purimotivato rivestito dalla delibera impugnata, per ovviare a quanto sopra rilevato, nella memoria depositata in data 18 9.2018 ha proposto ulteriori censure, tuttavia inammissibili per la evidente tardività della loro proposizione.

Ciò posto, con l’unica censura parte ricorrente deduce che la domanda di ammissione alle agevolazioni, quella “originaria” in data 8.10.2010, sarebbe stata «regolarmente “inoltrata” affidandola ai Servizi postali italiani, i quali hanno regolarmente e ufficialmente preso in consegna i plichi con destinazione Invitalia, aprendo una regolare “pratica” di servizio con l’apposizione di un numero di raccomandata, ...pertanto l’operazione “presentazione della domanda” ai sensi del comma 4 del citato art. 15 del Regolamento, deve considerarsi conclusa...».

Secondo parte ricorrente, se quanto per legge era nella facoltà del richiedente e questi ha regolarmente assolto, conformandosi alla vigente normazione, devesi dedurre che l'autorità preposta all'istruttoria tecnica della pratica sia tenuta a procedere al relativo esame anche sulla documentazione, in seguito allo smarrimento, fatta pervenire in sostituzione di quella oramai smarrita e non limitarsi a rilevare che l’esame non sia consentito perché la documentazione risulta in fotocopia, per quanto detto avrebbe potuto richiedere sempre una nuova copia non fotocopiata. Inoltre l’operazione di presentazione deve e/o può considerarsi espletata, dal momento dell’affidamento della documentazione alle poste poiché il restante iter fuoriesce dalla potenzialità di azione del richiedente e ciò poggia su di un principio assodato ormai nella giurisprudena amministrativa secondo cui (ma lo ricordo a me stesso) “per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro postale, inteso a sollevare il privato dal rischio di disfunzioni del servizio postale” (cfr. C. di S., sez. V, 14.9.2010, n. 6678;
T.A.R. Campania, sez. III, 12.7.2011, n. 3722).

La censura non coglie nel segno, giacché a prescindere che la giurisprudenza richiamata si riferisce alla notifica di atti giudiziari a mezzo posta e non alle domande per la partecipazione a concorsi, gare, finanziamenti et simili laddove solitamente l’Amministrazione si dichiara espressamente non responsabile dello smarrimento della domanda e della documentazione di accompagnamento, nella fattispecie, la deliberazione impugnata - come si evince dal suo contenuto - non ha provveduto sulla domanda inviata l’8.10.2010 - mai pervenuta ad Invitalia (v. citato doc. 6 allegato al ricorso straordinario) -, bensì ha provveduto negativamente sulla domanda in data 15.5.2012, come fa fede il n° di protocollo 9490, sempre posto all’oggetto di tutta la corrispondenza in atti e della stessa delibera n. 20810 del 12.9.2012

In sostanza, non rispondendo la domanda del 2010 ai requisiti di originalità e di idoneità prescritti dal D.M. 250/2004 - contrariamente a quanto infondatamente dedotto - la Società resistente ha provveduto unicamente sulla (prima ed unica) domanda validamente ed efficacemente pervenuta, ossia quella datata 15.5.2012.

Osserva il Collegio che, relativamente al primo argomento ritenuto ostativo all’accoglimento dell’istanza di ammissione al beneficio invocato (“la domanda presentata non è conforme, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.M. 250/2004, in quanto interamente in fotocopia, non consentendo l'istruttoria e la valutazione della stessa, ai sensi dell'art. 16 del DM 250/04”) vivo contrasto è insorto fra le parti in ordine alla identificazione della domanda con la quale si è aperto il procedimento culminato nella impugnata delibera ed, una volta individuata la domanda in grado di attivare il procedimento, altra successiva (anche se strettamente consequenziale alla precedente) e diversa questione si pone, se essa presenti o meno (a seconda se prodotta in fotocopia, anziché in originale) i requisiti di idoneità per essere istruita, in modo da consentire una valutazione nel merito della richiesta.

A tal punto si impone una sintetica ricostruzione in fatto.

In particolare, parte ricorrente asserisce che per accedere alle agevolazioni in questione Etisud afferma di essersi a suo tempo rivolta alla società di consulenza Creditalia S.p.a., la quale avrebbe provveduto a redigere la domanda e a raccogliere la documentazione nonché ad inoltrare il tutto ad Invitalia tramite due raccomandate con avviso di ricevimento nn. RA1000002792 e RA100000002793 presentate l’8.10.2010 ai Servizi Postali Italiani tramite «l’affiliata dei Servizi Postali Bulk mail di Zanghi Maria» sita in Giuliano in Campania.

«Avendo avuto assicurazione che la pratica risultava regolarmente inoltrata, in forza anche delle ricevute postali (rectius, delle ricevute dell’avvenuta spedizione delle raccomandate – N.d.R.)» la Società ricorrente avviava la realizzazione del progetto di investimento il 15.11.2010 senza attendere e/o verificare il ritorno delle cartoline di ricevimento attestanti l’esito dell’avvenuta consegna delle raccomandate.

Venuta a conoscenza che «le raccomandate in oggetto non risultano mai partite dall’ufficio postale di Napoli... pertanto le spedizioni stesse non sono mai arrivate al centro di smistamento di Lecco e di conseguenza al punto di distribuzione di Roma» (v. nota 17.2.2012 dei Servizi Postali Italiani - doc. 6 all.to al ricorso straordinario), in data 15.5.2012, dopo avere rappresentato quanto avvenuto, la Società ricorrente ha chiesto ad Invitalia, con domanda prot. n° 9490 «di dar corso all’istruttoria del progetto in questione, tenendo ferma la data di avvio investimento che, come per legge, può essere il giorno successivo alla data di invio della domanda di ammissione alle agevolazioni».

Osserva il Collegio che, pur a voler ritenere, in ragione della documentazione allegata (in particolare: n. 2 raccomandate spedite in data 8.10.2010, RA1000002792 e RA1000002793 e- n. 2 attestati di presa in carico da parte di Servizi Postali Italiani, entrambi in data 08.10.2010 delle raccomandate con codici di spedizione RA1000002792 e RA1000002793, oltre alla denuncia di smarrimento posta raccomandata del responsabile di Creditalia, società che ha curato l’inoltro della pratica di finanziamento), la buona fede della società ricorrente, tuttavia le sue argomentazioni non sembrano in grado di scalfire il primo ed assorbente elemento ritenuto ostativo alla presa in esame della domanda individuato nella non conformità di quest’ultima <<
ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.M. 250/2004, in quanto interamente in fotocopia >>.

Infatti il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza 16 luglio 2004, n. 250 “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, all’art. 15 (“Domanda di ammissione alle agevolazioni”) prevede, al punto 1) che: <<

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