TAR Torino, sez. II, sentenza 2013-09-16, n. 201301022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2013-09-16, n. 201301022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201301022
Data del deposito : 16 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00767/2012 REG.RIC.

N. 01022/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00767/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 767 del 2012, proposto da:
Aghe s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Colli, 4;

contro

Comune di Stresa, rappresentato e difeso dall’avv. T P, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, 27;
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall’avv. M P, con domicilio eletto in Torino, piazza Castello, 165;

nei confronti di

S4 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Rosario Montegrosso e Mauro Carlo Bonini, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via Cantore, 3;

per l'annullamento

- del decreto di costituzione coattiva di servitù prot. n.

1-5476 del 17 aprile 2012, a firma del Responsabile del Servizio gestione risorse patrimoniali del Comune di Stresa, notificato in data 8 maggio 2012, con il quale è stata costituita "servitù coattiva a favore della Città di Stresa sui terreni di proprietà della Aghe s.r.l. ... individuati nella delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 3/5/2011, integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 9/8/2011, quali aree sciabili, comprese le piste e i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze";

- della delibera del Consiglio comunale di Stresa n. 49 del 3 maggio 2011 e della delibera della Giunta comunale di Stresa n. 111 del 9 agosto 2011, richiamate nel decreto di costituzione di servitù, con le quali il Comune di Stresa ha approvato la documentazione tecnica di individuazione delle aree sciabili ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009;

- della delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 13-2575 del 13 settembre 2011, richiamata nel decreto di costituzione di servitù, con la quale la Regione Piemonte ha approvato la proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Stresa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Stresa, della Regione Piemonte e di S4 s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Aghe s.r.l. espone di essere proprietaria di terreni agricoli situati in vetta al monte Mottarone, individuati al catasto nel foglio 8 – particelle n. 6 (di complessivi 360.170 mq) e n. 17 (di complessivi 312.390 mq), all’interno dei quali sono presenti alcuni edifici rustici.

Con contratto stipulato il 16 marzo 2001, una parte dei predetti terreni è stata concessa dalla Aghe s.r.l. in affitto ventennale alla S4 s.r.l., per l’utilizzo di “trasporto sciatori tramite gli impianti del conduttore” e di “innevamento artificiale”.

Con il ricorso in esame, la Aghe s.r.l. impugna i provvedimenti recanti l’imposizione di servitù coattiva a favore del Comune di Stresa su terreni di estensione complessiva pari a 462.885 mq., quali aree sciabili ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.

Si affida a censure così riassumibili:

A) violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990: sarebbe stata omessa qualsiasi preventiva comunicazione di avvio del procedimento, sia in relazione alle delibere comunali e regionali di individuazione delle aree sciabili (equivalenti a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza), sia in relazione al provvedimento dirigenziale del 17 aprile 2012 di costituzione della servitù pubblica in favore del Comune di Stresa;

B) violazione degli artt. 832, 834, 840 e 1032 cod. civ., violazione dell’art. 2 della legge n. 363 del 2003, violazione degli artt. 42 e 117 Cost., violazione dell’art.1 del Protocollo addizionale della CEDU ed eccesso di potere sotto molteplici profili: gli artt. 14 e 49 della legge regionale n. 2 del 2009 sarebbero incostituzionali, nella parte in cui consentono l’imposizione della servitù coattiva su aree di proprietà privata da destinare a piste sciabili, senza la preventiva determinazione e corresponsione dell’indennità dovuta ai proprietari.

Si sono costituiti il Comune di Stresa, la Regione Piemonte e la controinteressata S4 s.r.l., eccependo l’inammissibilità dell’impugnativa e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.

La domanda di sospensiva è stata respinta, con ordinanza di questa Sezione n. 608 del 22 novembre 2012.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 22 maggio 2013, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti. Ed infatti:

- la ricorrente ha tempestivamente impugnato l’atto conclusivo del procedimento ablatorio, costituito dal provvedimento comunale del 17 aprile 2012 di costituzione della servitù di area sciabile;

- unitamente a questo, la ricorrente ha impugnato le presupposte deliberazioni comunali e regionali di individuazione delle aree sciabili, che equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi degli artt. 14 e 49 della legge regionale n. 2 del 2009, e che non le erano state notificate o comunicate individualmente;

- secondo un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, l’atto impositivo del vincolo specifico ed immediatamente lesivo per l’interesse del proprietario deve essere a questo notificato individualmente e soltanto da tale momento decorre il termine per l’impugnazione, che non può viceversa essere collegato alla semplice pubblicazione della delibera che contiene la dichiarazione di pubblica utilità (cfr., per tutte: Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2000 n. 939;
Id., sez. IV, 9 novembre 2005 n. 6261);

- l’estratto della documentazione contabile della Aghe s.r.l., prodotto in giudizio dalla difesa della controinteressata (doc. 7) al fine di dimostrare che le delibere del 2011 erano già note nel loro contenute essenziale, non vale a determinare la tardività del ricorso avverso gli atti comunali e regionali recanti la dichiarazione implicita di pubblica utilità, innanzitutto perché riporta un riferimento del tutto generico ad imprecisate delibere che gli enti locali avrebbero assunto in ordine alla costruzione e gestione degli impianti di risalita, ed in ogni caso perché la mera conoscenza della pendenza del procedimento di approvazione del vincolo espropriativo non determina, in linea di principio, alcuna presunzione di conoscenza in capo al destinatario, in difetto di notifica o comunicazione individuale (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia, 11 maggio 2009 n. 394).

2. Nel merito, il primo motivo di ricorso ha carattere assorbente ed è fondato.

Né il Comune di Stresa né la Regione Piemonte hanno comunicato alla Aghe s.r.l. l’avvio del procedimento per l’apposizione della dichiarazione di pubblica utilità e per la costituzione della servitù coattiva di area sciabile.

Come è noto, costituisce principio da tempo consolidato quello per cui, in seno al procedimento ablatorio, l’ordinamento riconosce e valorizza le garanzie partecipative in favore dei proprietari espropriandi in riferimento alla fase iniziale di apposizione del vincolo, a quella di dichiarazione della pubblica utilità (sia essa espressa od implicita) ed a quella di adozione del provvedimento conclusivo di esproprio, in considerazione dell’ampia discrezionalità di cui normalmente dispone l’Amministrazione nella localizzazione dell’opera pubblica e della lesività dell’effetto finale consistente nella definitiva menomazione del diritto di proprietà (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2003 n.736;
Id., sez. IV, 15 maggio 2008 n. 2249).

Il riconoscimento della indefettibilità del contraddittorio procedimentale, dapprima riconosciuto in sede pretoria, ha ormai ricevuto positiva disciplina nel vigente Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (art. 11).

Pertanto, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, va sempre garantita mediante la formale comunicazione di avvio del procedimento la possibilità di interloquire con l’Amministrazione procedente sulla localizzazione dell’opera e sull’apposizione del vincolo.

Diversamente da quanto argomentato dalle parti resistenti, il vizio del contraddittorio non può qui qualificarsi come inidoneo all’annullamento degli atti, in applicazione dell’art 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990.

Infatti, al cospetto di un atto a contenuto non vincolato bensì di carattere tipicamente discrezionale quale l’approvazione della dichiarazione di pubblica utilità, non incombeva sull’odierna ricorrente l’onere di fornire la prova circa la rilevanza del momento partecipativo, essendo invece vero il contrario: sul punto, l’Amministrazione non avendo fornito in modo convincente la prova, seppur in chiave necessariamente prognostica, della inutilità a priori dell’apporto partecipativo della società proprietaria dell’area.

E’ veri, infatti, che le piste sciabili in vetta al monte Mottarone sono già esistenti e l’Amministrazione ha fatto applicazione della disciplina transitoria contenuta nell’art. 49 della legge regionale n. 2 del 2009. Tuttavia, è ben possibile che attraverso l’instaurazione del contraddittorio con i soggetti interessati si pervenga a soluzioni consensuali in merito all’estensione del vincolo, alla misura dell’indennizzo e ad eventuali meccanismi alternativi di compensazione del sacrificio imposto ai proprietari delle aree da assoggettare a servitù pubblica.

In tale ambito, del resto, la giurisprudenza mostra particolare rigore nell’applicazione della previsione di cui al secondo comma dell’art 21-octies in presenza di vizi formali del procedimento espropriativo, strutturalmente caratterizzato dalla presenza di fasi autonome a rilevanza esterna, per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità, che sono normalmente espressione di ampia discrezionalità amministrativa (cfr. TAR Umbria, 23 maggio 2013 n. 305;
TAR Puglia, Bari, sez. III, 2 dicembre 2010 n. 4057;
TAR Piemonte, sez. II, 19 luglio 2006 n. 2974).

Ciò vale a fortiori dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ratificato con legge n. 130 del 2008, recante l’espressa equiparazione della Carta di Nizza ai Trattati (art. 6 Trattato UE), ai cui sensi “il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio” è stato elevato a principio comunitario, quale parte integrante del “diritto ad una buona amministrazione” garantito dall’art. 41 della Carta;
con il conseguente necessario adeguamento, in via interpretativa, delle norme di diritto interno ed in particolare degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nelle fattispecie in cui l’Amministrazione procedente non ha rispettato gli obblighi partecipativi.

Tanto più se, come nella fattispecie, viene in rilievo un’attività amministrativa ablatoria che incide sul diritto di proprietà tutelato dall’art.1 del Protocollo addizionale della CEDU.

Discende da quanto detto la fondatezza del motivo, che comporta l’annullamento del decreto del Comune di Stresa di costituzione coattiva di servitù n.

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