TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-10-04, n. 202110137
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Pubblicato il 04/10/2021
N. 10137/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05521/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5521 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, domiciliato in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico eletto presso lo studio Marco Tronci in Roma, via Sabotino, 22;
contro
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in via digitale come da pubblici registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 5387 del 20.2.2012, con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta di assunzione nominativa diretta nel Settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 217/05 e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021, tenuta con collegamento da remoto, il dott. Fabrizio D'Alessandri, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 5387 del 20.2.2012 di diniego di assunzione diretta, ai sensi dell’art.132, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 217/2005 nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In particolare, lo stesso ricorrente è figlio di un ex Capo Squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, congedato in via permanente dal servizio a causa di una -OMISSIS-dichiarata dipendente da causa di servizio, con DM del 25.1.2007.
Il padre dell’attuale ricorrente, infatti, in data 18.4.2004, è stato -OMISSIS-, che gli ha impedito di fatto di riprendere una vita regolare e di ritornare a prestare servizio presso il CNVVF.
Dopo un periodo di congedo temporaneo dall'attività professionale è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio (verbale del 27.10.2005 della CMO competente). Ha subito nel corso degli anni diversi interventi chirurgici in conseguenza -OMISSIS-e, nello specifico, è stato sottoposto, nel mese di novembre 2004 -OMISSIS-, nel giugno del 2008 -OMISSIS-. La sua -OMISSIS-è stata dichiarata, come già indicato, dipendente da causa di servizio, con DM del 25.1.2007, con concessione dell'equo indennizzo di 3^ ctg., nella misura massima. Inoltre, con decreto n. 1740 del 14.4.2010, gli è stato riconosciuto l'aggravamento della -OMISSIS-già dichiarata dipendente da causa di servizio ed è stata disposta l’ascrizione dell'equo indennizzo alla 1^ ctg.
Parte ricorrente, assumendo la circostanza che il padre è divenuto permanentemente inabile per causa di servizio, ha presentato domanda di assunzione nominativa diretta nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi del Dlgs. 13 ottobre 2005, n. 217, inoltrata al Ministero dell'Interno tramite raccomandata A.R. del 19.1.2012.
L’istanza è stata rigettata, con il provvedimento gravato, con la seguente motivazione dell’assenza del necessario "nesso eziologico tra l'espletamento di individuate attività istituzionali e un evento che abbia causato una ferita o lesione".
Parte ricorrente ha lamentato la violazione o l’erronea applicazione dalla violazione della normativa, di cui all'art. 132 del Dlgs. n. 217/2005, che prevede e disciplina, in combinato disposto con gli artt. 5, 21, 88, 97 e 108, l'assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deceduti o divenuti permanenti inabili al servizio per causa di servizio ovvero per effetto di inabilità riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, ritenendo sussistere tutti i presupposti per dare luogo alla richiesta assunzione, deducendo altresì il difetto di istruttoria e il vizio di motivazione, sempre relativamente ai requisiti di applicabilità della suindicata normativa.
La medesima parte ricorrente ha dedotto, infine, l’omissione del cd. preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 sulle ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, resistendo al ricorso.
DIRITTO
1) Il ricorso si palesa infondato.
2) L’art. 132, comma 1, del Dlgs. n. 217/2005, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva: “L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:
a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108”.
Parte ricorrente assume la sussistenza di tutti i presupposti per dare luogo all’assunzione per chiamata diretta nominativa nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui alla lett. b) del suindicato comma 1 dell’art. 132, ritenendo che al riguardo basti che sussista una permanentemente inabilità al servizio per causa di servizio, anche se derivante da una -OMISSIS-come quella che ha colpito il suo genitore e indicando come non sussistano dubbi sulla riconducibilità della stessa a causa di servizio, in quanto già formalmente riconosciuta dalla stessa Amministrazione.
L’Amministrazione ha ritenuto, al contrario, che l'assunzione diretta nominativa è un istituto di carattere eccezionale, derogatorio rispetto all'ordinamento generale, e trova fondamento nella particolare tutela che viene accordata a casi di comprovata graviti, nei quali vi è un nesso causale· diretto immediato tra un evento di servizio e una ferita o lesione riportata dal dipendente. E' quindi necessario che il dipendente sia stato vittima di specifiche lesioni verificatesi in conseguenza di un singolo e bene individuato evento traumatico, pur se foriero di un'inabilità non immediatamente apprezzabile.
Nel caso di specie, l’interpretazione della normativa adottata dall’Amministrazione, che ha escluso il presupposto di applicazione della normativa in questione per l’assenza di un individuato evento traumatico occorso nell’ambito dello svolgimento del servizio, si palesa corretta.
I presupposti dell’assunzione diretta in questione, infatti, non debbono essere tratti solo dal testo della lettera b, del comma 1 dell’art. 132 del Dlgs. n. 217/2005, bensì dall’insieme della normativa in materia e, in particolare, anche dal testo delle disposizioni cui lo stesso articolo fa espresso rinvio per disciplinare i limiti di tale assunzione, ovverosia gli artt. 5, 21, 88, 97 e 108 del medesimo decreto legislativo.
Questi ultimi, nel disciplinare in dettaglio le modalità di accesso alle singole qualifiche, riservano tutti l'assunzione diretta esclusivamente ai congiunti di chi è deceduto o è divenuto permanentemente inabile “per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali”.
A fronte della generica indicazione dell’art. 132, comma 1, lett. b) del Dlgs. n. 217/2005, che contempla la generica permanente inabilità al servizio per causa di servizio, le suddette disposizioni limitano la possibilità di dare corso all’assunzione diretta all’esistenza di ferite o lesioni.
Come indicato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, quindi, condizione per l'attribuzione del beneficio della assunzione non è dunque un qualsiasi tipo di infermità causalmente collegata alla attività di servizio, richiedendosi un "quid pluris" dato dalla specifica presenza di una ferita o lesione riportata nel corso di un evento di servizio e cioè nel corso di un sinistro ben individuato nel tempo e nello spazio. Le disposizioni richiamate dall'art.132 sopracitato presuppongono dunque un nesso causale diretto e immediato tra un accadimento esterno e la ferita o lesione riportata e la terminologia ferita o lesione nell'espletamento di attività istituzionali usata dalla norma ha connotati ulteriori e più specifici rispetto alla semplice causa di servizio.
La prevista assunzione diretta nominativa, in quanto avente carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinamento generale, costituisce normativa di stretta applicazione, e come tale non può essere estesa al di là delle situazioni particolari avute di mira dal legislatore il quale ha inteso ricollegare il beneficio in questione alla sola ipotesi in cui il decesso o l'inabilità permanente sia stata conseguenza di lesioni (o ferite) riconducibili ad uno specifico evento traumatico, ossia ad un sinistro ben identificato nel tempo e nello spazio (Cons. Stato, Sez. III, 29/10/2012, n. 5514;Cons. Stato, Sez. III n.6574 e 6665 del 2011;Cons. Stato, VI, n.105 del 2008).
Di conseguenza, debbono essere respinte le censure sollevate dal ricorrente inerenti all’erroneità della valutazione di insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 132, comma 1, del Dlgs. n. 217/2005, sotto tutti i profili dedotti.
3) Da rigettare risulta, altresì, la censura inerente all’omissione del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990.
Ritiene al riguardo il Collegio che, per i motivi indicati nei punti che precedono, possa farsi applicazione dell’art.21 octies, comma 2, della legge n.241/90, nel testo vigente ratione temporis, trattandosi di ambito provvedimentale a carattere vincolato e risultando che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, considerata l’applicabilità di quest’ultima norma anche alle violazioni dell’art. dall’art.10 bis legge n.241/90 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 13/05/2021, n. 481; Cons. Stato, 08/02/2021, n. 1126;T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 23 marzo 2011 , n. 541;Consiglio Stato , sez. VI, 18 marzo 2011 , n. 1673;T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 12 settembre 2006 , n. 4412).
4) Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.
Le specifiche circostanze inerenti al ricorso in esame costituiscono elementi che militano per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e depongono per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.