TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-23, n. 202418396
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2024
N. 18396/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10048/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10048 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2024 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna il decreto n. -OMISSIS- emesso in data 17.07.2020 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza, presentata in data 6.03.2015, volta alla concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992.
L’Amministrazione, in particolare, a seguito della regolare comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10- bis della legge n. 241/90, ha negato la cittadinanza per la ritenuta carenza del requisito reddituale.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendone l’illegittimità per un unico articolato motivo di diritto rubricato “ Eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. 91/92; difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/1990; mancato avviso delle ragioni del diniego ex art. 10 bis L. 241/90”, a mezzo del quale sostiene che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente tenuto conto dei redditi percepiti dal ricorrente che, computando anche l’apporto economico della moglie, sarebbero superiori ai parametri minimi con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019, tenendo conto che risultano fiscalmente a carico del richiedente i tre figli minori.
Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando anche la documentazione inerente al procedimento nonché la relazione ministeriale.
Con ordinanza collegiale n. 115/2021 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’11 ottobre 2024 il difensore del ricorrente ha eccepito, per la prima volta, che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche per disparità di trattamento rispetto agli altri membri del nucleo familiare che avrebbero ottenuto la concessione della cittadinanza italiana in virtù del reddito percepito dall’odierno istante. La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Preliminarmente, deve ritenersi inammissibile la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento in quanto si tratta di un motivo nuovo dedotto per la prima volta oralmente all’udienza di discussione, peraltro neanche supportato da riscontri documentali atteso che non risultano depositati in giudizio gli asseriti decreti di concessione della cittadinanza emessi nei confronti degli altri membri del nucleo familiare del ricorrente.
In ogni caso, è appena il caso di precisare che la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2023, n.9629).
Ne consegue, pertanto, che il ricorrente avrebbe dovuto – oltre che dedurre tempestivamente tale motivo di censura – dimostrare rigorosamente l’identità delle situazioni di fatto, anche e soprattutto sotto il profilo dell’identità dei periodi di osservazione presi in esame dall’Amministrazione ai fini dello scrutinio sulla sussistenza del requisito reddituale.
La doglianza in esame va, pertanto, disattesa.
3.- Ciò posto, si rende opportuno rammentare, in linea generale, che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ripetutamente condiviso anche da questa Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma sez. V bis, nn. 14163/2023 e 14172/2023), nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis, n. 1590/2022 e. 1724/2022) – che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I