TAR Firenze, sez. III, sentenza 2022-12-24, n. 202201523

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2022-12-24, n. 202201523
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201523
Data del deposito : 24 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2022

N. 01523/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00868/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 868 del 2019, proposto da
F C, C C, D F, V G N, rappresentati e difesi dagli avvocati R D S, A F e V D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Monserrato 25;

contro

Comune di Monte Argentario, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato L A in Firenze, piazza Beccaria 7;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Patriarca Group S.r.l., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1. della Deliberazione del Consiglio Comunale di Monte Argentario n. 49 del 15.05.2017 fornita in sede di accesso agli atti in data 12.04.2018;

2. di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o, comunque, connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto, e, in particolare, per quanto occorrer possa:

i) della Delibera di Consiglio Comunale di Monte Argentario del 12.12.2016 (ancorché non cognita);

ii) della Determinazione del Dirigente dell'Unità di Staff del Comune di Monte Argentario n. 319 del 07.05.2018;

3. dell'attestazione di deposito emessa dalla Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia - Settore SISMICA - Sede di Grosseto, protocollata con QR Code, codice alfanumerico “776f22f6-4355-4761-bd0a-adb9d8dfaa5c”, del 13.07.2018, avente ad oggetto “Zone Sismiche - Preavviso scritto con contestuale deposito di progetto ai sensi dell'art. 93 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e dell'art. 169 della L.R.T. 65/2014”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana e del Comune di Monte Argentario;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti in epigrafe sono proprietari di abitazioni facenti parte del condominio “La Villa” di Porto Ercole, nota località del Comune di Monte Argentario.

Il condominio confina con un complesso edilizio di proprietà comunale denominato “Giardino Ricasoli”, al cui interno è situato l’edificio dell’ex “Asilo Ricasoli”. Quest’ultimo è stato interessato da un intervento di ristrutturazione con ampliamento e sopraelevazione finalizzato ad allocarvi il nuovo “Museo del Caravaggio”: progetto approvato dal Comune con la deliberazione consiliare n. 49/2017, già impugnata dai medesimi ricorrenti con autonomi ricorsi (r.g. n. 794/2018 per i signori C, r.g. n. 864/2018 per le signore F e N).

Il presente contenzioso investe una delle opere eseguite nell’ambito dell’intervento in questione, vale a dire la costruzione di un muro di cinta in cemento armato dell’altezza media di circa 3,5 metri, in sostituzione di un preesistente muretto posto al confine tra la proprietà comunale e quella del condominio. In aggiunta ai vizi fatti valere con le precedenti impugnative, riguardanti la violazione delle distanze dal confine, i ricorrenti allegano di avere successivamente appurato l’esistenza di ulteriori illegittimità relative al progetto strutturale del muro, che, in estrema sintesi:

- mancherebbe in origine della relazione di calcolo, depositata solo al momento della presentazione di una “variante”, quando in realtà l’opera era già stata realizzata (primo motivo);

- conseguentemente, avrebbe dovuto essere qualificato dalla Regione Toscana, competente a riceverlo, quale progetto in sanatoria, e non in variante (secondo motivo).

Sulla scorta di tali censure, i ricorrenti chiedono pronunciarsi l’annullamento della deliberazione comunale n. 49/2017, di approvazione del progetto, unitamente agli atti presupposti e connessi (deliberazione consiliare del 12 dicembre 2016;
determinazione comunale n. 319/2018), nonché l’annullamento dell’attestazione regionale di deposito del progetto strutturale del nuovo muro di cinta.

1.1. Si sono costituite in giudizio per resistere al gravame le amministrazioni procedenti.

1.2. Con atto depositato il 2 novembre 2022, il ricorrente signor C C ha rinunciato al ricorso.

1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022, preceduta dallo scambio di memorie difensive e repliche.

2. Come riferito in narrativa, uno dei ricorrenti, il signor C C, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.

La rinuncia, sottoscritta personalmente dalla parte, è stata notificata alla sola Regione Toscana e non anche al Comune di Monte Argentario, intimato ma, in quel momento, ancora non costituito in giudizio. La mancata notificazione nei confronti del Comune non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2020, n. 2702), fermo restando che, ai sensi dell'art. 84 co. 4 c.p.a., tale condotta processuale costituisce indice univoco della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione della lite.

Con riferimento alla posizione del signor C C, il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Quanto agli altri ricorrenti, debbono essere vagliate le eccezioni pregiudiziali sollevate in prima battuta dalla Regione Toscana, costituitasi tempestivamente, e dal Comune di Monte Argentario, costituitosi in occasione dell’udienza di discussione.

La Regione eccepisce l’inammissibilità/improcedibilità del giudizio alla luce della sentenza n. 1607/2021, passata in giudicato, con cui il T.A.R. ha dichiarato in parte irricevibile e in parte improcedibile il ricorso n. 794/2018 r.g. promosso dai signori C avverso la deliberazione n. 49/2017 e gli altri atti comunali qui nuovamente impugnati.

Il ricorso sarebbe tardivo anche in relazione ai vizi dedotti nel presente giudizio contro l’operato della Regione, atteso che le attestazioni di deposito del progetto strutturale del muro, originario e in variante, risalgono rispettivamente al 16 gennaio e al 13 luglio 2018, mentre il ricorso è stato notificato il 2 luglio 2019. Né i ricorrenti potrebbero conseguire la rimessione in termini per effetto dell’istanza di accesso tardivamente inoltrata agli atti della Regione.

Analoghe eccezioni sono sollevate dalla difesa del Comune, che eccepisce inoltre l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non avendo i ricorrenti allegato lo specifico pregiudizio derivante loro dagli atti impugnati.

3.1. Le eccezioni debbono essere accolte nei termini illustrati in appresso.

In materia di impugnazione dei titoli edilizi, costituisce principio consolidatissimo quello secondo cui occorre verificare in concreto il momento in cui l'interessato possa aver acquisito un’effettiva consapevolezza del pregiudizio arrecato ai propri interessi dalla costruzione del vicino, nel senso non della integrale conoscenza degli atti e provvedimenti che si intende impugnare, bensì della percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e dei relativi profili che ne rendano percepibile la potenzialità lesiva e l’attualità dell’interesse ad avversarlo in giudizio. Il momento dal quale decorre il termine per impugnare va individuato nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area;
oppure nel completamento dei lavori o nel grado di sviluppo dei lavori stessi, laddove si contesti il quomodo dell’edificazione, senza che, in ogni caso, un’eventuale richiesta di accesso agli atti delle amministrazioni coinvolte sia idonea di per sé a differire o addirittura riaprire i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Se, infatti, deve essere assicurata la difesa in giudizio nei confronti degli interventi edilizi ritenuti illegittimi, allo stesso modo deve essere salvaguardato l'interesse del titolare del titolo edilizio a che l'esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi dell’ordinamento (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2919;
id., 1 agosto 2019, n. 5462;
id., 26 giugno 2019, n. 4390).

Nella specie, la realizzazione del nuovo muro di cinta in cemento armato in prossimità del confine con il Condominio “La Villa”, nell’ambito della ristrutturazione dell’ex Asilo Ricasoli e della sua trasformazione in Museo del Caravaggio, ha già formato oggetto di impugnativa da parte degli odierni ricorrenti che, con i ricorsi n. 794 e 864 r.g. 2018, ne hanno denunciato l’illegittimità sotto il profilo della violazione delle distanze dai confini.

Il ricorso n. 794/2018, promosso dai signori C, è stato peraltro definito dal T.A.R. con la sentenza n. 1607/2021, che in parte qua ha dichiarato la tardività del gravame sul presupposto che la conoscenza delle caratteristiche dell’intervento dovesse farsi risalire all’avvio dei lavori e alla collocazione del cartello di cantiere nel novembre del 2017, o al più tardi dal completamento del muro, avvenuto nel marzo del 2018 (il ricorso n. 864/2018 promosso dalle signore N e F, insieme ad altri, è stato anch’esso trattenuto in decisione l’8 novembre 2022).

Indipendentemente dalla sorte dei contenziosi pregressi, nel presente giudizio sono gli stessi ricorrenti ad affermare che nel luglio del 2018 il muro risultava completamente eretto nella sua attuale configurazione (pag. 4 del ricorso). Ne discende la manifesta tardività del gravame, notificato a quasi un anno di distanza (2 luglio 2019), dovendosi escludere che la presentazione di una nuova istanza di accesso al Comune e alla Regione nel marzo del 2019 legittimi la rimessione in termini dei ricorrenti: in contrario, sia sufficiente osservare che i profili alla cui verifica l’accesso era strumentale – l’esistenza di un’idonea progettazione strutturale e l’assolvimento degli incombenti prescritti dall’art. 93 e ss. d.P.R. n. 380/2001 e dagli artt. 167 e ss. l.r. toscana n. 65/2014 per le costruzioni in zona sismica – avrebbero potuto e dovuto essere indagati dai ricorrenti sin dal momento in cui l’opera è stata ultimata, insieme ad ogni altro aspetto inerente la formazione dei titoli abilitativi dell’intervento.

Si vuol dire che il ritardo nell’attivarsi per verificare ogni potenziale causa di illegittimità dei titoli abilitativi in virtù dei quali l’intervento è stato realizzato non può che andare in danno dei ricorrenti, nei cui confronti né il Comune, né la Regione, hanno adottato comportamenti ostruzionistici volti a impedire la conoscenza della pratica amministrativa. Diversamente opinando, si consentirebbe a chi voglia impugnare un titolo edilizio di frazionare in maniera strumentale l’accesso agli atti del sottostante procedimento (e/o dei subprocedimenti connessi) e, così, di dilazionare anche all’infinito il termine per far valere i nuovi vizi che di volta in volta dovessero emergere dalle ostensioni documentali progressivamente ottenute.

Del resto, che il territorio del Comune di Monte Argentario sia classificato come zona sismica (sia pure di basso grado) è circostanza che deve presumersi conosciuta dai ricorrenti, ed era comunque da loro conoscibile con l’impiego dell’ordinaria diligenza, con quel che ne consegue in termini di conoscenza/conoscibilità degli snodi procedimentali da percorrere per giungere alla cantierizzazione dei lavori.

Nei fatti, il Comune ha provveduto al deposito della pratica al Genio civile nel gennaio 2018 e di una variante nel luglio successivo. I ricorrenti riconoscono che, quantomeno in occasione del secondo deposito, il progetto era completo delle necessarie relazioni di calcolo, anche per quel che concerne il muro di cinta. I vizi prospettati sono pertanto di ordine eminentemente procedimentale (l’attendibilità dei calcoli depositati dal Comune non è in alcun modo contestata) e consistono nella pretesa inversione della sequenza stabilita dagli artt. 169 e 170 l.r. n. 65/2014, che non consentirebbero la presentazione della relazione di calcolo a intervento oramai eseguito, e l’inosservanza del procedimento dettato dall’art. 182 della stessa l.r. n. 65/2014 per la sanatoria delle opere realizzate in zona sismica. Non si ipotizza, dunque, l’assenza del titolo alla realizzazione dell’intervento in zona sismica, ma la sua illegittima formazione, che in quanto tale avrebbe dovuto essere dedotta nel termine di sessanta giorni stabilito per l’azione di annullamento e decorrente dall’avvio dei lavori nel novembre del 2017, o al più tardi dal marzo del 2018, epoca di completamento del muro, come già statuito dal T.A.R. con la sentenza n. 1607/2021;
o ancora, ponendosi in queste sede processuale nella prospettiva più favorevole ai ricorrenti, dal luglio 2018.

Le considerazioni esposte valgono per le impugnate attestazioni regionali di deposito dei progetti, che integrano il titolo di legittimazione dell’intervento realizzato dal Comune, e, a maggior ragione, per la delibera comunale n. 49/2017, di approvazione del progetto dell’opera contestata dai ricorrenti.

4. L’accoglimento dell’eccezioni di tardività è assorbente ed esonera il collegio dall’esaminare le restanti eccezioni e il merito del ricorso.

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti, ivi incluso il signor C C (l’improcedibilità della sua posizione non esclude che anch’egli sia virtualmente soccombente verso le amministrazioni resistenti, senza dimenticare che in linea di principio il rinunciante è pur sempre tenuto al pagamento delle spese), nei confronti della Regione Toscana e del Comune di Monte Argentario e sono liquidate come in dispositivo in misura corrispondente alla diversa consistenza dell’impegno difensivo profuso dalle parti resistenti.

Nulla è dovuto per le spese nei rapporti dei ricorrenti con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo e con l’intimata Patriarca Group S.r.l., non costituite in giudizio.

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