TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-10-09, n. 201710128

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-10-09, n. 201710128
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710128
Data del deposito : 9 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2017

N. 10128/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01386/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2017, proposto da:
V P e A R, rappresentate e difese dall'avvocato G R, che agisce anche “in proprio” ai sensi dell’art. 22, comma 3, c.p.a., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Valadier, 43;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

alle ordinanze di assegnazione somme nr. 4441/2014 e nr. 4442/2014 R.E. (promosse con decreto nr. 53800/09, emesso dalla Corte d’Appello di Roma), depositate entrambe in data 26.05.2014, a definizione delle rispettive procedure esecutive recanti lo stesso numero di Ruolo Generale, munite di formula esecutiva in data 08.07.2014, notificate in data 24/07/2014 al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, presso la sede reale in Via Arenula nr 71, a mezzo di servizio postale, non opposte e passate in giudicato per il decorso del termine per la citata opposizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In assenza di pagamento da parte del Ministero della Giustizia in relazione a condanna di cui a decreto della Corte di Appello di Roma in epigrafe, le sig.re V P e A R iscrivevano presso il Tribunale Civile di Roma una procedura di espropriazione mobiliare, definita con due ordinanze di assegnazione somma ex artt. 525, 530 e 553 c.p.c., depositate in data 26.5.2014. Con tali ordinanze erano assegnate alle creditrici procedenti le somme di € 10.570,00 ciascuna, oltre interessi legali sulla sorte capitale (pari a € 9.855,00) successivi alla data di notifica del precetto e fino alla data del pagamento, purché sussistessero in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata;
era attribuite poi in favore dell’avv. G R, in ciascuna procedura, la somma di € 965,97, a titolo di spese di cui al precetto ed onorari di esecuzione, compresa i.v.a. e c.p.a.

Tali ordinanze, corredate di formula esecutiva rilasciata l’8.7.2014, erano notificate alla sede del Ministero della Giustizia il 30.7.2014 e assumevano carattere di definitività, come comprovato da certificazioni di Cancelleria di mancata proposizione di opposizione rilasciata in data 22.12.2014.

Con il ricorso in epigrafe ex art. 112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, le sig.re P e R, nonché l’avv. G R “in proprio”, esponevano che l’Amministrazione non aveva ancora provveduto alla relativa liquidazione, pur avendo dato luogo i suddetti creditori a trasmettere la prescritta dichiarazione ex artt. 46 e 47 dpr n. 445/2000, e che sussistevano quindi tutti i presupposti ai fini dell’ammissibilità della relativa azione di ottemperanza, chiedendo a questo Tribunale:

- di dichiarare l’inottemperanza alla statuizione di cui alle ordinanze indicate, assegnando un termine di trenta giorni all’Amministrazione per provvedere e disponendo, ove necessario, la nomina di un Commissario ad acta per darvi luogo in caso di ulteriore inadempimento;

- di condannare l’Amministrazione alle spese del presente giudizio in favore del difensore, anche anticipatario.

Si costituiva con atto di mera forma il Ministero intimato.

Il ricorso era quindi trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 4 ottobre 2017.

DIRITTO

Il Collegio, in base alla documentazione depositata in giudizio dalle parti ricorrenti, rileva preliminarmente l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 7, l. n. 89/2001, anche in assenza di contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione costituita.

Per quel che riguarda, poi, l’ammissibilità della domanda di esecuzione di ordinanza ex art. 553 c.p.c., il Collegio rileva che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale (da ultimo: Sez. I, 31.5.16, n. 6358 e 4.5.16, n. 5121), ha precisato che, ai sensi di tale norma, l'ordinanza di assegnazione del credito resa nell'ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una Pubblica amministrazione o soggetto ad essa equiparato, avendo portata decisoria e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. V, 20.11.13, n. 5484;
Ad plen. 10.4.12, n. 2 e Sez. VI, 6.11.08, n. 1504 e Sez. IV, 6.11.08, n. 5485).

Premesso ciò, il Collegio rileva che, conformemente a giurisprudenza costante di questo Tribunale (tra le ultime: Sez. I, 22.3.16, n. 3484), si individuano i presupposti per l’accoglimento del ricorso nei sensi che si vanno a precisare.

In primo luogo, sulla base delle evidenze documentali in atti - e anche in ragione del comportamento processuale serbato dal Ministero della Giustizia che, seppur ritualmente costituito, nulla ha dedotto sul punto – le ordinanze indicate in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto ottemperanza.

Inoltre, come già illustrato da questa Sezione (sent. 13.2.14, n. 1795 e 1796), è opportuno rimarcare che al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in l. 30/97, secondo cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo (pur se non munito di formula esecutiva (T.A.R. Lazio, Sez. I, 30.10.12, n. 10127) e prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. La norma di cui al ripetuto art. 14 si riferisce espressamente alla “esecuzione forzata” e non al giudizio di ottemperanza ma, attesa la finalità della disposizione di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo, e l’avvio della relativa procedura coattiva, non sembra dubbio al Collegio che essa si applichi anche qualora l’esazione sia attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente l’analoga finalità di quest’ultimo (cfr., in termini, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.13, n. 3293;
T.A.R. Lazio, I, 10127/12, cit.;
T.A.R. Liguria, Sez. I, 20.7.12, n. 1032).

In specie, il rammentato intervallo di centoventi giorni è ormai decorso e il ricorso per ottemperanza può dunque essere accolto, con riguardo a tutti gli importi richiesti, che, in mancanza di elementi di segno opposto, devono essere anche ricondotti alle spese successive, le quali gravano sulle parti ricorrenti per la mancata esecuzione del giudicato.

Ne consegue che, per quel che riguarda la domanda principale, il Collegio, rilevato l’inadempimento, ordina che il Ministero della Giustizia provveda a dare piena ed integrale esecuzione alle ordinanze di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore delle parti ricorrenti dell’importo di cui hanno diritto in relazione al suddetto titolo in epigrafe, oltre spese e interessi in forza di quanto ivi indicato.

In relazione alla domanda subordinata di nomina di Commissario ad acta, il Collegio evidenzia che, per quel che riguarda tale individuazione, l’art.

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