TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-03-25, n. 202405891
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Testo completo
Pubblicato il 25/03/2024
N. 05891/2024 REG.PROV.COLL.
N. 15427/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15427 del 2016, proposto da Soc. Meccariello Euroservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L R, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 17 maggio 2007, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico - direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatore, Ufficio D3 - strumenti di misura prot. n. 2603 del 29 gennaio 2007, di rigetto della domanda presentata dal ricorrente per l'autorizzazione a centro tecnico ex art. 7 d.m. 11 marzo 2005;
nonché, con i motivi aggiunti:
- del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica - Ufficio IV strumenti di misura e metalli preziosi prot. n. 49127 del 20 novembre 2008, con cui è stata rigettata l'istanza di autorizzazione a centro tecnico ex art. 7 d.m. 11 marzo 2005.
Visti il ricorso in riassunzione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La pregressa vicenda processuale che ha condotto la parte ricorrente a riassumere, ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a., il presente giudizio, originariamente introdotto davanti al TAR Campania, può essere sintetizzata nei seguenti termini:
- con il ricorso originario Meccariello Service s.r.l. impugnava davanti al TAR Campania il diniego di autorizzazione ad operare quale centro tecnico nella verifica dei tachigrafi digitali (ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunitario n.3821/85 e del D.M. attuativo dell’11 marzo 2005) adottato dal Ministero resistente con decreto 29 gennaio 2007 e il successivo rigetto del ricorso gerarchico presentato dalla stessa società, disposto con decreto del 17 maggio 2007;
- il TAR Campania con ordinanza n. 2652 del 27 settembre 2007 accoglieva l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato e, in considerazione dell’avvenuta sostituzione dell’apparecchio (Global Tachograph Tester, di seguito GTT) di cui si era dotata la ricorrente per la verifica dei tachigrafi digitali (lo strumento GTT matricola 1916 era stato, infatti, sostituito con un nuovo strumento, matricola 1907, corredato dal rapporto di prova n. 53/06), ordinava il riesame dell’istanza;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con provvedimento del 20 novembre 2008, rigettava nuovamente la richiesta di autorizzazione;
- con motivi aggiunti la ricorrente impugnava il secondo provvedimento di diniego, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, e contestualmente presentava domanda di risarcimento del danno;
- all’esito del giudizio, il TAR Campania (sentenza n. 2100 del 23 aprile 2010) dichiarava improcedibile il ricorso principale, accoglieva il ricorso per motivi aggiunti (annullando il secondo diniego) e condannava il Mise al risarcimento del danno;
- all’esito dell’appello proposto dalla parte resistente, la sentenza di primo grado veniva annullata dal Consiglio di Stato (sez. VI, sent. 26 ottobre 2016, n. 4479) per difetto di competenza territoriale dell’adito Tribunale, con conseguente declaratoria di competenza del TAR Lazio.
2. Con atto notificato il 23 dicembre 2016 la società ricorrente ha riassunto ai sensi dell’art. 105 c.p.a. il giudizio già definito con la sentenza annullata dal Consiglio di Stato, ripresentando le stesse conclusioni rassegnate nel primo giudizio, volte ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati e la condanna della controparte al risarcimento del danno.
3. Si è costituito nel giudizio riassunto il Ministero resistente deducendo l’infondatezza delle avverse domande e chiedendone il rigetto.
4. All’udienza del 13 marzo 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto, ad avviso del Collegio, non sussistono ragioni per discostarsi dalle argomentazioni e dalle conclusioni formulate con la menzionata sentenza di primo grado n. 2100 del 23 aprile 2010 (annullata dal Consiglio di Stato per ragioni di competenza territoriale), anche in considerazione del fatto che la parte resistente non ha addotto elementi ulteriori rispetto alle circostanze dedotte originariamente davanti al Tribunale dichiarato incompetente.
6. E’ utile, pertanto, riportare i tratti salienti della approfondita motivazione contenuta nella sentenza del TAR Campania n. 2100/2010, le cui puntuali argomentazioni - anche con riferimento al parziale accoglimento della domanda risarcitoria - meritano piena condivisione e vengono in questa sede fatte proprie del Collegio:
“ In via preliminare, il ricorso principale va dichiarato improcedibile.
Infatti, nel caso in cui l’amministrazione - investita del riesame in sede di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione di un provvedimento di diniego abbia adottato un nuovo provvedimento in tal senso, non residua alcun interesse alla decisione dell’originario gravame, neppure in termini di risarcimento danni. La natura dell’atto impugnato e della situazione giuridica di interesse legittimo pretensivo escludono infatti la sussistenza di un ulteriore danno risarcibile, specie in considerazione dell’avvenuto esercizio del potere di riesame da parte dell’amministrazione (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 14 febbraio 2008, n. 249; T.A.R. Liguria, sez. I, 12 ottobre 2005, n. 1350).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con il ricorso principale è stato superato dal successivo provvedimento n.prot.49127 del 20 novembre 2008 con cui l’amministrazione ha nuovamente respinto l’istanza di autorizzazione a centro tecnico presentata dalla ricorrente, dopo che la stessa aveva comunque sostituito l’apparecchio n.matr.1916 con quello n.matric.1907 ritenuto rispettoso dei parametri tecnici richiesti dalla stessa amministrazione.
Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, stante la fondatezza della II^ e della III^ censura, che per ragioni di connessione possono essere esaminate congiuntamente, con assorbimento dei restanti motivi.
Giova, in primo luogo, evidenziare che nel presente ricorso non si fa questione dell’astratta possibilità dello strumento denominato "GTT", fabbricato dalla Ditta ORT s.a.s., a fungere da apparecchio di misurazione, ai sensi del punto 2.8. del D.M 11.03.2005.
E’ pacifico, infatti, che tale possibilità sia stata riconosciuta per effetto dell’approvazione nazionale del prototipo rilasciata - secondo le modalità di cui all’art.7 del regolamento per la fabbricazione di pesi e misurecon D.M n.30105 del 23.12.2005.
La questione posta all’attenzione del Collegio riguarda invece la conformità, sulla base della normativa vigente, degli specifici apparecchi GTT in dotazione della ricorrente -dapprima quello recante n.matr. 1916 e poi quello n.matr.1907- ad essere utilizzati, in concreto, come strumenti di controllo dei tachigrafici digitali montati sulle tipologie di veicoli che, ai sensi della normativa comunitaria, richiedono la necessaria presenza di tale strumentazione, sì da poter consentire alla Ditta M.E. srl di ottenere l’autorizzazione a centro tecnico ai sensi del citato D.M del 2005, successivamente abrogato e sostituito dal D.M. 10 agosto 2007.
Considerato che con l’atto introduttivo del ricorso principale non è stata presentata richiesta di risarcimento del danno con riferimento all’impugnato diniego di autorizzazione n. 2603 del 29 gennaio 2007 (e che tale domanda non è stata specificata neppure con la richiesta risarcitoria presentata per la prima volta con i motivi aggiunti) e, soprattutto, che l’apparecchio n.matr.1916 in pendenza di causa è stato sostituito con altro ritenuto conforme, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’entrare nel merito della compatibilità del primo apparecchio GTT con la normativa vigente. Infatti tale comportamento, spontaneo e successivo alla proposizione del ricorso, dimostra la chiara volontà della ricorrente di accettare gli effetti del provvedimento ed è, pertanto, tale da essere interpretato come acquiescenza (Consiglio Stato, sez. V, 09 dicembre 2009, n. 7683).
Con riferimento all’apparecchio recante n.matricola 1907, il provvedimento di diniego n. 49127 del 20 novembre 2008 è stato motivato sulla circostanza che "l’apparecchiatura in questione, come attestato dal rapporto di verifica n.53/06 del laboratorio Pa.L.Mer del 24.07.2006, non rispetta la condizione prescritta al punto 2.3. dell’allegato al DM 11.03.2005, ripresa dal D.M. 10.08.2007, relativamente alla grandezza di velocità, ed in particolare il requisito di cui alla lett.e) sub i.
In particolare, dal rapporto di verifica suddetta, risulterebbe che l’apparecchiatura GTT n.matr.1907 presenta un errore nella misurazione