TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-12-16, n. 202422622
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Testo completo
Pubblicato il 16/12/2024
N. 22622/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02170/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2170 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno in data 17/12/2019, notificato il 09/01/2020, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-/CITTADINANZA, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 24/10/2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 settembre 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 24 ottobre 2013.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, con d.m. 17 dicembre 2019 l’Amministrazione ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza, essendo emersi nel corso dell’istruttoria elementi di controindicazione di carattere penale riguardanti l’istante e il coniuge della stessa.
In particolare, sul conto della richiedente è risultato quanto segue:
- una notizia di reato del 6.11.2004 per violazione dell’art. 495 c.p. ( falsa attestazione o dichiarazione a p.u. ), alla quale è seguito il procedimento penale n.3192/08, archiviato per prescrizione nel 2010;
- il coinvolgimento in indagini di cui al procedimento penale n. 7370/08, riguardante attività di indagine su presunti gruppi terroristici, coinvolgimento poi dichiarato negativo a carico della richiedente.
Quanto, invece, al marito, è risultato gravato da diversi precedenti penali per associazione a delinquere, traffico di migranti in veste di membro di un’organizzazione criminale e favoreggiamento all’immigrazione clandestina, anche se, sul piano processuale, non è stato destinatario di provvedimenti sfavorevoli (vista la sentenza del Tribunale di Lecco del 21 luglio 2016 di assoluzione e il provvedimento di archiviazione del Tribunale di Milano per mancanza di condizioni per l’accertamento della responsabilità nell’organizzazione del trasporto e dell’ingresso illegale in territorio austriaco di clandestini nel 2013).
III. – La ricorrente insorge avverso l’atto di diniego, chiedendone l’annullamento dell’efficacia, in quanto asseritamente affetto da vizi di violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di motivazione – violazione di legge – legge n. 91/1992 art. 6 comma 1 lett. c) - difetto dei presupposti per il rigetto della cittadinanza - violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità .
IV. - Il Ministero dell’interno costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – All’udienza straordinaria del 27 settembre 2024, svolta in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’ agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di