TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-04-03, n. 202400112

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-04-03, n. 202400112
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400112
Data del deposito : 3 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2024

N. 00112/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2023, proposto dalla
società R.B.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Manzano, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

signor C A, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza contingibile e urgente ex art 54 d.lgs. 267/2000 del Sindaco del Comune di Manzano n. 6 dell’08.02.23 con la quale è stato ordinato l'intervento di rimozione e trasporto presso struttura autorizzata per il trattamento del materiale identificato dal N.O.E. quale rifiuto plastico e contenuto nei big-bags depositati all'interno del capannone e nella relativa area di pertinenza facenti parte dell'immobile sito a Manzano in Via A. Diaz n. 26, distinto catastalmente al foglio n. 18 part. n. 90 e di ogni atto precedente o successivo o connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, c. 4 (nel provvedimento erroneamente indicato come comma 2), del d.lgs. 267/2000, in epigrafe compiutamente indicata, con cui il Sindaco del Comune di Manzano, sul riscontro della presenza all’interno del capannone e nella relativa area di pertinenza dell’immobile sito a Manzano in via A. Diaz n. 26, distinto catastalmente al foglio n. 18 part. n. 90, di proprietà della società R.B.M. s.r.l., odierna ricorrente, di un “quantitativo notevole di materiale plastico contenuto in numerosi big-bags, a saturazione del capannone, dell’area scoperta e della tettoia annessa”, identificato dal N.O.E. quale rifiuto plastico e non assentito da autorizzazioni ex art. 152/06 e s.m.i e/o ai fini della sicurezza antincendio, ha ordinato anche alla medesima, quale, per l’appunto, proprietaria dell’immobile, di rimuovere e trasportare il detto materiale presso una struttura autorizzata per il relativo trattamento.

1.1. Con ricorso notificato in data 8 aprile 2023 e depositato il successivo 4 maggio 2023, la su indicata società ne ha contestato, invero, la legittimità, invocandone l’annullamento, sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:

1) “Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 54 d.lgs. 267/2000 art 349 c.p. eccesso di potere difetto di istruttoria incompetenza”, con cui lamenta i vizi in rubrica in ragione del fatto che l’ordine di rimozione riguarda materiale sottoposto a sequestro penale ed omette di condizionarne l’esecuzione all’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria e, in ogni caso, ad avvenuto eventuale dissequestro.

2) “Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 54 d.lgs. 267/2000, art. 192 d.lgs. 152/2006 - eccesso di potere per sviamento dal fine, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti e di motivazione” , con cui deduce, in estrema sintesi, la sussistenza dei vizi denunciati, in ragione del fatto che la qualificazione quale rifiuto del materiale presente in loco è, allo stato, una mera ipotesi investigativa del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica – Nucleo Operativo Ecologico di Udine, che dovrà essere oggetto di accertamento nelle sedi giudiziali competenti e che tuttora non vi è stato.

Osserva, invero, che si tratta di materiale plastico, non ancora commercializzato, conforme alla norma

UNIPLAST

10667-14:2016, definito da Arpa, in base alle analisi esperite, come “miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggreganti nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti”.

3) “Violazione di legge art. 54 d.lgs. 267/2000 eccesso di potere difetto di istruttoria e di motivazione” , con cui lamenta, in estrema sintesi, l’insussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento extra ordinem emesso dal Sindaco, atteso che, al di là che si tratta di una situazione statica e protetta e che il sequestro penale in essere appalesa ulteriormente l’insussistenza di una situazione di concreto pericolo, tale da richiedere l’immediata rimozione del materiale in questione, non vi è, in ogni caso, alcuna prova o valutazione della pericolosità concreta, rilevante e immediata per l’incolumità pubblica, in grado di giustificare la misura e da renderla l’unica soluzione possibile.

4) “Violazione e/o falsa applicazione di legge: d.lgs. n. 152/2006 e art. 54 d.lgs. 267/2000, violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi - eccesso di potere per sviamento dal fine, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti e di motivazione” (n.d.r. erroneamente numerato in ricorso di nuovo con il n. 1), con cui lamenta che, nella denegata ipotesi in cui effettivamente di rifiuti si trattasse, è, comunque, illegittimo il rimedio assunto in relazione al presupposto fattuale fatto proprio dal Sindaco, con conseguente illegittimità dell’ordinanza qui impugnata. Segnatamente, il Sindaco ha inteso utilizzare le forme residuali di cui all'art. 54 del T.U.E.L. e non gli strumenti previsti dall’art. 192 del d.lgs. 152/2006, che sono tipici nell’ambito dei rifiuti, determinando la violazione del principio di tipicità e della legge e, in ogni caso, eccedendo dai presupposti e limiti del potere extra ordinem assentito dall’ordinamento.

5) “Violazione e/o falsa applicazione di legge: d.lgs. n.152/2006 e art. 54 d.lgs. 267/2000 - violazione art. 7 l. 241/1990. eccesso di potere per sviamento dal fine, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti” (n.d.r. erroneamente numerato in ricorso di nuovo con il n. 2), con cui lamenta ulteriormente l’illegittimità del rimedio assunto al posto dell’attivazione degli strumenti di cui all’art. 192 del d.lgs. 152/2006 anche sotto un diverso profilo e, segnatamente, in ragione del fatto che:

• l'accertamento della fattispecie concreta (poi oggetto dell’ordinanza qui gravata) non è avvenuta in contraddittorio, quantomeno con uno dei soggetti interessati e nello specifico con la società qui ricorrente (vedi art. 192);

• la violazione del principio di tipicità, prima, e il mancato coinvolgimento endo-procedimentale, poi, non ha consentito alla proprietà dell’immobile di chiarire l’insussistenza di una colpa addebitabile, evitando di essere trascinata in questa vicenda.

2. Il Comune di Manzano, costituito in resistenza al ricorso, con memoria ex art. 73 c.p.a. ha argomentato a difesa dell’attività provvedimentale posta in essere e concluso per il rigetto delle avverse censure.

3. La società ricorrente ha formulato richiesta di riunione con il separato ricorso contraddistinto dal n. R.G. 156/2023, proposto dal controinteressato, sig. A C, avverso la stessa ordinanza qui gravata, ritenendo sussistenti i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva.

3.1. Ha, inoltre, contestato recisamente le difese del Comune, stigmatizzando, tra l’altro, la produzione, da parte dello stesso, di documentazione formata successivamente all’adozione del provvedimento gravato, nell’intento di integrarne la motivazione. Ha, inoltre, ribadito gli assunti sviluppati in ricorso e insistito nelle conclusioni già rassegnate.

4. Entrambe le parti hanno, poi, dimesso memorie di replica.

5. Il Comune ha, in seguito, formalizzato istanza di rinvio dell’udienza fissata per la trattazione della causa, al fine della riunione del ricorso in esame con quello proposto dal signor Colautti, come già richiesto dalla società ricorrente.

6. Celebrata l’udienza pubblica del 21 febbraio 2024, l’affare è stato introitato per la decisione.

7. Il Collegio, come già anticipato alle parti nel corso dell’udienza, respinge, innanzitutto, l’istanza di rinvio della trattazione ai fini della riunione del presente ricorso a quello contraddistinto dal n. R.G. 156/2023, che sarà chiamato all’udienza pubblica del 10 aprile 2024.

La presente causa può, infatti, essere decisa indipendentemente da quella successivamente instaurata dal signor Colautti, anche in ragione del fatto che le posizioni delle parti ricorrenti dei due giudizi sono diversamente connotate sotto il profilo sostanziale.

Peraltro, trattasi pur sempre di una facoltà e non di un obbligo per il Giudice, come si evince dal chiaro tenore testuale della norma che disciplina la riunione dei ricorsi (art. 70 c.p.a.).

8. Nel merito, il ricorso è fondato.

9. Avuto riguardo al presupposto fattuale assunto a giustificazione dell’adozione della specifica misura (“presenza nel sito di un quantitativo notevole di materiale plastico contenuto in numerosi big-bags, a saturazione del capannone, dell’area scoperta e della tettoia annessa… e identificato dal N.O.E. quale rifiuto plastico”), il provvedimento emesso s’appalesa, invero, inficiato dal vizio di eccesso di potere, sotto forma di sviamento, denunciato dalla società ricorrente con il quarto motivo di impugnazione, avendo il Sindaco esercitato il potere di ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 al di fuori delle finalità proprie della relativa attribuzione.

9.1.1. Come riconosciuto da costante giurisprudenza e già osservato da questo Tribunale Amministrativo Regionale in un precedente vertente su una questione simile a quella che qui occupa, “il potere riconosciuto dall’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. deve trovare fondamento in una situazione eccezionale di pericolo effettivo, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, ciò costituendo il naturale corollario della <configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale>
(Cons. St., sez. IV, 11 gennaio 2021, n.344;
Id., sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189;
Id. sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774;
Id. sez. V, 2 ottobre 2020, n.5780)”
(T.A.R. FVG, sez. I, 18 maggio 2021, n. 154).

9.1.2. Il Consiglio di Stato ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2023, n. 2926;
id., Sez. V, 10 novembre 2022 n. 9846) ha, inoltre, costantemente rilevato che “le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi”.

9.1.3. In argomento ha ulteriormente sottolineato che:

- “i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. II, 11 luglio 2020 n. 4474 nonché Sez. III, 29 maggio 2015 n. 2697);

- “il potere di urgenza di cui agli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, può essere esercitato solo rispetto a circostanze di carattere eccezionale e impreviste, costituenti un'effettiva minaccia per la pubblica incolumità e unicamente in presenza di un preventivo accertamento delle condizioni concrete, fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni. Tali presupposti non ricorrono laddove il Sindaco possa far fronte alla situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri (si veda, sul punto, Cons. Stato, Sez. II, 11 luglio 2020 n. 4474)” (Cons. Stato n. 2926/2023 cit.).

9.1.4. Nel caso di specie – come quello in allora scrutinato da questo Tribunale – la situazione poteva e doveva essere, dunque, “fronteggiata con mezzi tipizzati, cioè quelli di cui al T.U. in materia ambientale (d.lgs. 152 del 2006)”.

A tali misure, ordinariamente previste per reagire a siffatto tipo di problematica, faceva, peraltro, espresso e specifico riferimento anche la nota del N.O.E. di Udine in data 20.01.2023, che chiedeva al Comune di “voler valutare l'emissione da parte del Sindaco dell'ordinanza sindacale in ossequio all'art. 192 commi 1 e 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. nei confronti della titolare della ditta

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