TAR Torino, sez. I, sentenza 2015-04-17, n. 201500649
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Testo completo
N. 00649/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2014, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dagli avv.ti G S e C D, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
Ministero della Giustizia;
per l'ottemperanza
del decreto della Corte d'Appello di Torino, R.G.V.G. 1045/07, Crono 600/12, Rep. 1259/12 emesso in data 6.6.2012 e depositato in Cancelleria in data 20.6.2012, munito di formula esecutiva in data 3.12.12.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 la dott.ssa Ofelia Fratamico
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato l’8.04.2014 il sig. Saracino Salvatore ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo per l’ottemperanza del decreto emesso in suo favore dalla Corte d’Appello di Torino Sez. I bis ex l.n. 89/01, depositato il 20.06.2012.
Alla camera di consiglio del 5.02.2015 il Collegio, rilevando la mancanza in atti della prova della notifica del decreto della Corte d’Appello di Torino al Ministero della Giustizia presso la sua sede reale di via Arenula n. 70, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l.n. 30/1997”, ha rinviato la trattazione del ricorso alla data del 5.03.2015 per consentirne il deposito al ricorrente.
Con memoria depositata il 27.02.2015 il ricorrente ha confutato la possibilità di applicare il comma 1 bis dell’art. 14 del d.l. n. 669/96 al giudizio di ottemperanza dinanzi al Giudice Amministrativo, escludendo la necessità della previa notifica del decreto della Corte d’Appello al Ministero della Giustizia ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 5.03.2015 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso per l’ottemperanza del decreto della Corte d’Appello di Torino del 20.06.2012 deve essere dichiarato inammissibile per mancanza della notifica del titolo all’Amministrazione nella sua sede reale, idonea a far decorrere il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/96.
Come evidenziato, infatti, dal Consiglio di Stato, Sez.IV, nella decisione n. 2654 del 22.05.2014, di conferma della pronuncia di inammissibilità del TAR Marche di un ricorso per ottemperanza di un decreto di equa riparazione del danno ex l.n. 89/2001 per omessa notifica al Ministero della Giustizia nella sua sede reale, “ai sensi dell’art. 14 del cit. D.L. n. 669/1996, <<le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto>>. Lo spatium deliberandi concesso alle amministrazioni (120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo) ed il conseguente corollario dell’inammissibilità di <<esecuzioni forzate>>o di atti propedeutici alle stesse nel periodo considerato, non può che avere uno spettro applicativo generalizzato, come tale indipendente dallo strumento esecutivo utilizzato dal creditore (in tal senso, già CGARS n. 725/2012). E che il giudizio di ottemperanza, quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate da un giudicato, sia uno strumento di esecuzione forzata, è fuor di dubbio. Ciò non toglie che, una volta integrate le condizioni di ammissibilità prescritte dal legislatore, il giudizio di ottemperanza resti unicamente regolato dalle proprie regole, senza interferenze di quelle processualcivilistiche. Anche l’ulteriore questione del luogo di notifica del titolo esecutivo deve essere risolta nel senso già fatto proprio dal primo Giudice: lo spatium deliberandi per essere utile ed effettivo deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che eventualmente il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo. La notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell’esperimento dell’azione di ottemperanza avente ad oggetto somme di danaro, deve essere dunque fatta all’amministrazione presso la sua sede reale”
Tale interpretazione è anche quella seguita dalla giurisprudenza maggioritaria dei Tribunali Amministrativi, che evidenziano che “il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 comma 1, d.l. n. 669 del 1996 integra una condizione di ammissibilità relativa a qualsiasi tipo di azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione e non può essere sostituito dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'Avvocatura dello Stato. Tale considerazione vale anche laddove la domanda risarcitoria riguardi il pregiudizio per il ritardo nell'esecuzione del giudicato, poiché i principi di derivazione sovranazionale devono essere coordinarsi con quelli dell'ordinamento interno in materia di esecuzione forzata dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro a carico della pubblica amministrazione” (cfr. TAR Toscana, Sez.I, 11/07/2013 n.1166) e che “il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo… si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, .. a ciò non ostando la previsione di cui all'art. 115 comma 3, c.p.a., trattandosi di previsione di carattere generale, che recede dinanzi alla specifica statuizione di cui al cit. art. 14 comma 1, del citato d.l. n. 669 del 1996, che è norma speciale di contabilità pubblica, riguardante l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro” (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 23.09.2013 n.2009).
Il suddetto orientamento appare, in verità, al Collegio maggiormente rispondente al dato letterale delle norme ed a una visione unitaria del sistema dei mezzi di esecuzione delle condanne della p.a. al pagamento di somme di denaro, rispetto alla tesi, seguita dal Consiglio di Stato in un’altra recente decisione (emessa ad una settimana di distanza dalla pronuncia n. 2654/2014 citata, Cons. St., Sez. IV, 29.05.2014 n. 2785) che da un lato, ricollega la ritenuta impossibilità di applicare l’art. 14 del d.l. 669/1996 al giudizio di ottemperanza al fatto che in tale procedimento sarebbero già previsti strumenti in grado di salvaguardare l’esigenza di ordinata gestione delle finanze pubbliche come “la previa messa in mora prevista dall’art. 90 R.D. n. 642/07, mediante atto giudiziario notificato contenente un termine dilatorio di almeno trenta giorni”, ora, però, non più contemplati dal c.p.a., dall’altro trae, comunque, la prova del raggiungimento dello scopo della notifica dall’adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione di quasi tutto il debito.
Quest’ultima circostanza, non verificatasi nel caso in questione – nel quale la notifica del titolo manca del tutto e non c’è stato alcun pagamento parziale da parte della p.a.- rende completamente diverso il procedimento in esame da quello oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 2785/2014.
Alla luce delle considerazioni che precedono e del carattere indispensabile, per qualsiasi esecuzione di sentenza implicante un’obbligazione pecuniaria della p.a., della previa notifica del titolo giudiziale recante la condanna al debitore presso la sua sede reale, perché questo sia reso edotto della necessità di ottemperare ad esso e sia posto in condizione di organizzarsi per provvedere al pagamento, il ricorso deve, dunque, come detto, essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese, in mancanza della costituzione del Ministero della Giustizia.