TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-03-01, n. 202400784
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Pubblicato il 01/03/2024
N. 00784/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01144/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1144 del 2023, proposto da
L B, C F, R C e M Lpo, rappresentati e difesi dall’avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Portopalo di Capo Passero, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
R R, C L, C E P, S S, M Z, A C, J P B, C V e F M, rappresentati e difesi dagli avvocati P A, B L B e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Catania, Via Pasubio 6;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale della Città di Portopalo di Capo Passero, svoltasi il 28/29 maggio 2023, anche nella parte di proclamazione degli eletti;
- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 1;
- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 2;
- del verbale delle operazioni elettorali della sezione n. 3;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale:
- del verbale dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale della Città di Portopalo di Capo Passero, svoltasi il 28/29 maggio 2023, nella parte in cui riconosce n. 3 voti alla candidata L B e non riconosce n. 2 voti al sindaco eletto R R;
- del verbale delle operazioni elettorali della Sezione n. 2, nella parte in cui non riconosce n. 2 voti al sindaco eletto R R;
- del verbale delle operazioni elettorali della Sezione n. 3, nella parte in cui riconosce n. 3 voti alla candidata L B;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R R, C L, C E P, S S, M Z, A C, J P B, C V e F M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza non definitiva n. 3550 del 24 novembre 2023, questo Tribunale ha in parte dichiarato inammissibili e in parte rigettato le censure di cui al ricorso introduttivo proposto avverso gli atti in epigrafe indicati, fatta eccezione per le doglianze inerenti alle operazioni di voto svoltesi nelle sezioni nn. 1 e 3 per le quali, rilevata la presenza di alcune discrasie nei dati indicati a verbale, è stata disposta verificazione.
In particolare, è stato chiesto al verificatore di accertare per quel che concerne alle operazioni di voto svoltesi nella sezione n. 1:
- la non corrispondenza tra il numero di schede scrutinate (n. 830) e il numero di elettori votanti (n. 832), quale risultante dal confronto tra il paragrafo 24 e i paragrafi 39 e 21 del verbale di sezione;
- la non corrispondenza tra soggetti ammessi a votare (n. 8) e soggetti identificati (n. 0) ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197, così come emergente dal confronto tra il paragrafo 24 e il paragrafo 20 del verbale di sezione.
E, per quel che concerne alle operazioni di voto svoltesi nella sezione n. 3:
- la non corrispondenza tra soggetti ammessi a votare (n. 1) e soggetti identificati (n. 0) ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197, così come emergente dal confronto tra il paragrafo 24 e il paragrafo 20 del verbale di sezione.
Previo regolare contraddittorio con le parti, l’organo verificatore ha depositato le risultanze dell’istruttoria in data 2 gennaio 2024.
Alla pubblica udienza del 29 febbraio 2024, la causa è stata posta in decisione per l’esame dei motivi di ricorso ancora non scrutinati.
DIRITTO
Il ricorso deve essere definitivamente rigettato.
Dalla verificazione è emerso:
- con riferimento alla sezione n. 1 che: a) il numero complessivo delle schede elettorali autenticate è pari 1133;b) il numero dei votanti è pari a 830;c) il numero delle schede elettorali autenticate e non utilizzate per la votazione è pari a 303;d) il numero di tutte le schede elettorali autenticate (1133) corrisponde alla somma delle schede scrutinate (830) e di quelle autenticate e non utilizzate per la votazione (303);e) il numero dei votanti ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197, quale emergente dalle liste aggiunte sezionali maschile e femminile elezioni comunali n. 1, da cui risulta la loro identificazione, corrisponde rispettivamente a 3 e 5;
- con riferimento alla sezione n. 3 che: a) il numero dei votanti ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197, quale emergente dalla lista aggiunta sezionale femminile elezioni comunali n. 1, da cui risulta la relativa identificazione, corrisponde ad 1;b) non risultano votanti di sesso maschile ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197.
All’esito del riconteggio complessivo delle schede effettivamente rinvenute nei plichi esaminati, per come effettuato dal verificatore, è quindi risultato con riferimento alla sezione n. 1 la sostanziale corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate.
È, altresì, stata accertata la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni nn. 1 e 3 quanto all’identificazione dei soggetti ammessi a votare ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197, essendosi provveduto agli adempimenti previsti dall’art. 48 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
Il Collegio ritiene pienamente condivisibili le conclusioni del verificatore, le quali, in ragione della competenza tecnica e dell’oggetto specifico dell’istruttoria, “ possono essere superate solo a fronte di una manifesta erroneità ” (Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 65), nel caso di specie non ravvisabile.
Le doglianze di parte ricorrente - attinenti, con riferimento alle operazioni di voto svoltesi nella sezione n. 1, sia la non corrispondenza tra il numero di schede scrutinate (n. 830) e il numero di elettori votanti (n. 832) che la non corrispondenza tra soggetti ammessi a votare (n. 8) e soggetti identificati (n. 0) ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197;e, con riferimento alle operazioni di voto svoltesi nella sezione n. 3, la non corrispondenza tra soggetti ammessi a votare (n. 1) e soggetti identificati (n. 0) ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197 - non hanno quindi trovato riscontro oggettivo, dovendosi ritenere che le indicate incongruità siano frutto di un mero errore di verbalizzazione, che non può inficiare, in quanto tale, la votazione in termini d’illegittimità del suo risultato.
In conseguenza, il Collegio non ritiene di disporre la ripetizione delle operazioni di voto nelle due sezioni (la n. 1 e la n. 3), in condivisione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Le lacune e irregolarità nella verbalizzazione, denunciate in ricorso, degradano…a mere irregolarità formali come tali inidonee ad inficiare il risultato elettorale (in questo senso, cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, II, n. 3722/2022 e n. 984/2022;Consiglio di Stato, V, n. 3166/2016, n. 1818/2015, n. 3151/2014, n. 3829/2011, n. 1149/1996, n. 135/1999, n. 1708/1999;n. 4830/2001;n. 2716/2005 e n. 3716;Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., n. 618/1999;Tar Campania, Napoli, Sez. II, n. 1342/2002 e n. 7007/2009) ” (da ultimo, T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 6 aprile 2023, n. 1140).
Quanto alle ulteriori doglianze formulate dalla parte ricorrente con memoria del 9 febbraio 2024, come correttamente eccepito dalla controinteressata, il Collegio ne dichiara l’inammissibilità in quanto, oltre che irritualmente proposte, sono inammissibili in condivisione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ nel giudizio elettorale sono ammissibili i soli motivi aggiunti che costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco dell’effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve, in ogni caso, assicurare” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2022, n. 110; id., sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6126) ” (Consiglio di Stato sez. II, 20 ottobre 2022, n. 8954).
Nel caso di specie, parte ricorrente sostiene che da una verifica dettagliata dei registri di annotazione delle tessere elettorali, unitamente alle risultanze delle liste elettorali di sezione maschili e femminili, emergerebbero delle irregolarità nelle operazioni di voto da parte di alcuni elettori.
Si tratta, tuttavia, di vizi inediti, cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli dedotti col ricorso introduttivo, in quanto tali inammissibili (Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863).
In conclusione, le censure sollevate col ricorso introduttivo in relazione alle sezioni nn. 1 e 3 esaminate nei termini sopra indicati devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite possono essere compensate, ad esclusione delle spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto, le quali vanno poste in parti uguali a carico di parte ricorrente e dell’Amministrazione intimata, considerato che l’istruttoria ha fatto emergere comunque errori di verbalizzazione che hanno indotto parte ricorrente a dolersene.