TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-07-05, n. 202402470
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Pubblicato il 05/07/2024
N. 02470/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01548/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata in data 29.5.2023, del Responsabile del Settore Tecnico - Urbanistica e Ambiente - Ufficio Urbanistica- del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto la demolizione per violazione urbanistica – edilizia per opere abusive in -OMISSIS- -OMISSIS- (SR).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente esponeva di essere proprietario di un immobile sito in territorio di -OMISSIS-, frazione di -OMISSIS-, acquistato in data 19.2.2019.
Con apposite istanze (pratica edilizia n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-;pratica edilizia n. -OMISSIS- presentata in data 8/9/2021, prot. n. -OMISSIS-) aveva chiesto ed ottenuto il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un locale deposito con annesso servizio igienico da edificare nel medesimo immobile.
A seguito di sopralluogo, la Polizia Municipale del Comune di -OMISSIS-, accertata la realizzazione di una struttura in cemento armato difforme dal permesso di costruire, aveva redatto verbale di sequestro giudiziario di immobile ed accertamento di violazione urbanistica, trasmettendo i relativi atti alla locale Procura della Repubblica.
In data 15 maggio 2023 il Comune di -OMISSIS- aveva emesso l’ordinanza di demolizione a carico del medesimo ricorrente.
Ciò premesso, sosteneva che il provvedimento sarebbe stato illegittimo per i motivi di seguito indicati.
Rilevava, in primo luogo, che l’ordine di demolizione di un immobile abusivo colpito da sequestro penale sarebbe stato affetto da vizio di nullità per assenza di un elemento essenziale quale sarebbe la possibilità giuridica dell’oggetto del comando.
L’ordine di demolizione avrebbe, dunque, imposto un obbligo di facere , in realtà, inesigibile “ in quanto rivolto alla demolizione di un immobile sottratto alla disponibilità del destinatario del comando (il quale, se eseguisse l'ordinanza, commetterebbe la fattispecie delittuosa di cui all'art. 334 c.p.) ” .
Nella situazione considerata, dunque, non sarebbe stato ravvisabile alcun profilo di rimproverabilità nella condotta inerte del destinatario dell’ordine di demolizione, sicché le misure contemplate dall’art. 31, 4- bis , del D.P.R. n. 380 del 2001, di carattere chiaramente sanzionatorio, non sarebbero state neanch’esse applicabili.
Né, come precisato in alcune pronunce richiamate dallo stesso ricorrente, sarebbe stato configurabile un dovere di collaborazione del responsabile dell’abuso, ai fini dell’ottenimento del dissequestro e della conseguente attuazione dell’ingiunzione.
In un secondo motivo di ricorso lamentava che l’ordinanza di demolizione, per come formulata, non avrebbe consentito una sicura identificazione delle opere qualificate abusive (ubicazione, consistenza, porzione di piano) che sarebbe stato necessario rimuovere.
Per tali ragioni chiedeva di dichiarare l’illegittimità e/o la nullità del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio il Comune di -OMISSIS- il quale replicava che la sottoposizione a sequestro dell’immobile non sarebbe stata circostanza concretamente idonea a paralizzare l’ottemperanza dell’ordine, potendo l’interessato attivarsi, nei tempi strettamente necessari, per ottenere il dissequestro.
In fase cautelare veniva rigettata l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza pubblica il ricorrente depositava una memoria ex art. 73 c.p.a. nella quale richiamava gli orientamenti giurisprudenziali che, in presenza di un provvedimento di sequestro, avrebbero comunque ritenuto inesigibile l’obbligo demolitorio in capo al privato ed insisteva, pertanto, nella domanda di accoglimento del ricorso.
All’udienza del 9 aprile 2024, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe deducendo che essa sarebbe illegittima, o addirittura nulla, in quanto l’ingiunzione sarebbe resa giuridicamente impossibile dall’intervenuto sequestro penale del medesimo manufatto, che impedirebbe allo stesso ricorrente di procedere alla rimessione in pristino dello stato dell’immobile.
Afferma, poi, che l’esecuzione del provvedimento sarebbe resa impossibile dalla mancata esatta determinazione della porzione di immobile da demolire.
Il ricorso è infondato.
In relazione alle conseguenze, sull’ordine di demolizione, della sussistenza di un sequestro penale del medesimo immobile, sussistono orientamenti contrastanti nella giurisprudenza.
Secondo una prima impostazione l'ordine di demolizione di un immobile colpito da un sequestro penale dovrebbe essere ritenuto affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell'art. 21- septies della l. n. 241 del 1990 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.), e, quindi, radicalmente inefficace, per l'assenza di un elemento essenziale dell'atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell'oggetto del comando (Cons. Stato, Sez. II, 8/2/2024, n. 1299), esclusa dal sequestro del bene.
In senso conforme si era espresso in precedenza il C.G.A e la prima Sezione di questo T.A.R. (sentenza n. 2320/2019).
Secondo un orientamento intermedio, il sequestro dell'immobile inciderebbe, temporaneamente, sugli effetti dell'ordinanza di demolizione che, tuttavia, diventerebbe eseguibile dal momento del dissequestro del bene immobile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6592;C.G.A., 20 dicembre 2019, n. 1074;TAR Lazio - Roma, sez. II bis , 4 settembre 2019, n.10739).
In tal senso, anche da ultimo si è ritenuto che “ il sequestro penale dell'immobile non influenza la legittimità dell'ordinanza di rimessione in pristino. Il contemperamento con le esigenze della difesa si realizza ritenendo che il termine assegnato dall'ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorre sin quando l'immobile rimane sotto sequestro, restando all'autonoma iniziativa della difesa ovvero della magistratura inquirente attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre ” (da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1299).
Infine, secondo un ultimo orientamento, di recente espresso anche dal Consiglio di Stato, al quale la Sezione aderisce (ritenendolo coerente con le caratteristiche dell’istituto del sequestro penale, come di qui a poco si dirà) la sottoposizione a sequestro penale preventivo di una costruzione abusiva da parte della competente autorità giudiziaria non esime il destinatario dell'ingiunzione demolitoria dall'ottemperanza alla stessa, ben potendo essere richiesto in sede penale il dissequestro del bene al solo fine di provvedere alla demolizione, così da evitare il provvedimento di acquisizione, non rientrando il sequestro tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione (Cons. Stato, Sez. VII, 9/2/2024, n. 1310).
Ed invero, deve ritenersi che il sequestro penale del manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione non determina la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune (Consiglio di Stato, IV, 16 gennaio 2019).
In base all’art. 85 disp. att. c.p.p. le cose sequestrate possono, mediante domanda alla competente Autorità giudiziaria, essere restituite - previa esecuzione di specifiche prescrizioni della stessa Autorità e salvo il versamento di un'idonea cauzione imposta, ai sensi dell'art. 262 c.p.p., a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.
D’altra parte, in seno a questo orientamento, questo Tribunale ha condivisibilmente messo in rilievo che, con riferimento all'ipotesi del sequestro preventivo (istituto previsto affinché il reato non sia portato a conseguenze ulteriori), la richiesta di autorizzazione al dissequestro ai fini della demolizione da parte dell'interessato fa venir meno la ragione stessa del sequestro, in quanto volta a rimuovere le conseguenze dell'illecito che si sono già determinate;riguardo al sequestro probatorio, a seguito della richiesta di dissequestro possono ben essere svolti, qualora ciò sia necessario, gli accertamenti e i rilievi del caso sul manufatto, anche nella forma dell'incidente probatorio, al fine di assicurare le fonti di prova, sicché anche in questa ipotesi la richiesta dell'interessato all'autorità giudiziaria di disporre il dissequestro ai fini della demolizione potrà trovare accoglimento in misura statisticamente molto significativa. Pertanto deve convenirsi sul fatto che il minimo onere di diligenza e collaborazione, consistente nella richiesta di dissequestro non rappresenta di certo una prestazione inesigibile, sicché deve ritenersi che il termine per procedere alla demolizione sia semplicemente sospeso nelle more della determinazione dell'autorità giudiziaria sull'istanza di dissequestro che l'interessato è comunque tenuto a presentare. In ogni caso “ la questione può rilevare in sede di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, posto che, riscontrato l'illecito, il Comune è tenuto ad adottare immediatamente il provvedimento repressivo, mentre l'eventuale inesigibilità dell'adempimento potrà semmai determinare la decisione dell'Amministrazione di non riscontrare l'inottemperanza, pur decorso il termine di legge, per causa non imputabile all'interessato (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 10/11/2023, n. 3354).
In conclusione, per quanto appena esposto, deve ritenersi che il provvedimento di sequestro non possa causare l’illegittimità dell’ordine di demolizione impugnato e, pertanto, deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso.
Altresì infondato è il secondo motivo di impugnazione del provvedimento indicato in epigrafe, nel quale il ricorrente lamenta che nell’ingiunzione non sarebbero chiaramente precisate le parti dell’immobile da demolire.
L’affermazione non corrisponde al tenore del provvedimento, dal momento che in quest’ultimo non è stata contestata la realizzazione di opere diverse da quelle originariamente autorizzate, bensì l’integrale abusività delle opere realizzate nel loro complesso, in quanto il titolo edilizio sarebbe decaduto a causa dell’assenza della comunicazione di inizio lavori e del mancato deposito degli atti sull’osservanza delle norme previdenziali ed assicurative, di quelle sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e della normativa antisismica.
D’altronde, nella parte dispositiva dell’ordine di demolizione, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, è compiutamente ed analiticamente descritta l’opera edile da rimuovere, individuata nel “ manufatto costituito da struttura in c.a., avente superficie di mq 103,25 circa ed altezza di ml 3,00 circa, composta da fondamenta in c.a., numero 11 pilastri, solaio in c.a. sormontato da sottotetto in fase di realizzazione composto da travi e listelli in legno, avente altezza di ml 1,20 circa al colmo e zero alla gronda”.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Appare equo disporre la compensazione delle spese processuali, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione sollevata nel primo motivo di ricorso.