TAR Lecce, sez. II, sentenza 2019-03-05, n. 201900398
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Pubblicato il 05/03/2019
N. 00398/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00576/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 576 del 2018, proposto da:
- F R e A M, rappresentati e difesi dall’Avv. P G, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;
contro
- il Comune di Copertino, rappresentato e difeso dall’Avv. S M S, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 14258 del 10.5.2018 ( pratica edilizia n. 16/118 ) con cui il Responsabile del procedimento del Comune di Copertino ha diffidato i ricorrenti a non riavviare i lavori oggetto della domanda del 17.10.2016 di rinnovo del permesso di costruire n. 2/2011, con avvertimento che, in caso di mancato inoltro della documentazione integrativa richiesta, l’istanza di rilascio del suddetto permesso di costruire sarà definitivamente rigettata;
- della nota prot. n. 11788 del 16.4.2018 ( pratica edilizia n. 16/118 ), nella parte in cui lo stesso Responsabile comunale ha sospeso l’istruttoria della suddetta domanda, imponendo un computo metrico che preveda il pagamento del costo di costruzione per la porzione del fabbricato dei ricorrenti destinato a locali direzionali, la verifica aero-illuminante degli ambienti del fabbricato e di escludere dal calcolo delle superfici destinate al parcheggio del fabbricato l’area in origine destinata dal P.R.G. a viabilità, perché dichiarata di pubblica utilità con la deliberazione di C.C. n. 84/2017;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Copertino n. 84 del 29.12.2017 ( mai comunicata ai ricorrenti e posta a base delle suddette note prot. n. 14258 del 10.5.2018 e prot. n. 11788 del 16.4.2018 ), con cui è stato reiterato il vincolo preordinato all’esproprio sull’area dei ricorrenti in origine destinata a viabilità ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera;
- ove occorra, della nota prot. n. 3394 del 30.1.2018 e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Copertino.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 18 dicembre 2018 il Cons. E M e uditi gli Avv.ti Gaballo e Sangiorgi.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- i ricorrenti sono comproprietari di un fabbricato sito nel comune di Copertino.
- l’area su cui insiste l’immobile è tipizzata dal P.R.G. come ‘ B2 - zona di completamento urbano’ .
- per una piccola parte, invece, essa è destinata a viabilità pubblica - quale prolungamento dell’attuale via dei Bizantini .
- i ricorrenti esercitano nel fabbricato la propria attività artigianale, sotto l’insegna “ Filiricci di R F ”.
- nel corso del tempo essi ottenevano una serie di titoli edilizi, tra cui il p.d.c. n. 2 del 2011 - non “realizzato” nei termini , - per adeguare ed ampliare l’edificio in ragione delle proprie esigenze produttive.
- in data 8.4.2016, ancora, i ricorrenti presentavano una S.C.I.A. finalizzata a realizzare una recinzione del proprio terreno, anche nella parte ricomprendente l’area destinata dal P.R.G. a viabilità.
- nella dichiarazione del Sig. R allegata alla succitata S.C.I.A., peraltro, si precisava che “ in caso di esproprio da parte del Comune di Copertino dell’area avente la destinazione di viabilità come da P.R.G. attuale e che interessa il suolo oggetto d’intervento di S.C.I.A., il sottoscritto… provvederà a sue cure e spese alla demolizione dei tratti di recinzione realizzati, senza chiedere alcun indennizzo all’Amministrazione comunale di Copertino relativamente alla sola recinzione. ”
- in data 17.10.2016, quindi, essi chiedevano il rinnovo del p.d.c. n. 2/2011, presentando un progetto relativo al fabbricato uguale a quello di cui al progetto assentito nel 2011 e innovando, invece, il rilievo dello stato dei luoghi, nel quale si dava conto della recinzione nelle more realizzata: con le note prot. n. 4465 del 15.2.2017 e prot. n. 7278 del 9.3.2017, tuttavia, il Responsabile del procedimento sospendeva l’ iter istruttorio della domanda di rinnovo, chiedendo un’integrazione documentale.
- con sentenza n. 86 del 2018, tuttavia, sollecitato con il ricorso n. 457/2017, il T.a.r. annullava la sospensione disposta dal Comune, per le ragioni e nei sensi che seguono: dopo aver premesso che non avrebbe scrutinato << le eccezioni di parte resistente con cui si afferma la natura pubblica, ovvero privata ma gravata da uso pubblico, della Via dei Bizantini… in quanto trattasi di eccezioni determinanti inammissibili integrazioni postume della motivazione degli atti impugnati, nei quali non si fa cenno di tali questioni >>, il T.a.r. evidenziava come << in data 17.10.2016 i ricorrenti (avessero) protocollato domanda di rinnovo di p.d.c. n. 2/11, corredata da relativa documentazione. In particolare, trattasi di intervento su area non soggetta a vincolo. In data 15.2.2017 - id est, a quasi quattro mesi dalla domanda di rinnovo del p.d.c. n. 2/11 - il Comune ha sospeso l’iter istruttorio con l’atto odiernamente impugnato, adducendo quale motivazione la presunta difformità tra la tavola di progetto assentita con p.d.c. n. 2/11 e quella allegata all’istanza di rinnovo, in cui compare una recinzione in muratura all’esterno della proprietà, recinzione assentita con SCIA 8.4.2016, e giammai annullata in autotutela. All’evidenza, l’intervento del Comune deve ritenersi tardivo, in quanto formulato abbondantemente oltre il decorso dei 90 giorni risultante dal combinato disposto dell’art. 20, 3°e 6° comma TUE. 6. In particolare, non può essere condiviso l’assunto di parte resistente secondo cui, avuto riguardo alla presunta carenza documentale, la normativa sul silenzio-assenso non poteva dirsi operante. Ciò in quanto, sotto un primo profilo, la riscontrata carenza documentale non può ritenersi sussistente, essendo la recinzione realizzata in forza di un titolo (SCIA dell’8.4.2016) giammai caducato dall’Amministrazione in autotutela. In secondo luogo, la carenza carenza/difformità documentale rilevante al fine dell’esclusione della normativa sul silenzio-assenso è unicamente quella che attiene all’opera oggetto di intervento, sicché il relativo concetto non può essere ampliato sino a comprendere anche opere accessorie rispetto alla prima, come tali dotate di propria autonomia strutturale e funzionale. E nel caso di specie, l’Amministrazione contesta la realizzazione di un recinzione, ovvero di un’opera diversa e ulteriore rispetto a quella oggetto di domanda di rinnovo del p.d.c. n. 2/11;opera, quest’ultima, rispetto alla quale l’Amministrazione non ha riscontrato alcuna difformità rispetto al progetto originario. Per tali ragioni, è evidente che, avuto riguardo alla completezza della documentazione allegata alla domanda di rinnovo del p.d.c, su tale istanza deve ritenersi formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 20 co. 8 TUE, sicché è evidente, sotto tale profilo, l’illegittimità dell’atto soprassessorio odiernamente impugnato, residuando in capo all’Amministrazione unicamente un potere di intervento in autotutela, da esercitarsi nel modi e termini di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/90 >>(T.a.r. Puglia Lecce, I, 25 gennaio 2018, n. 86).
- subito dopo la pubblicazione della sentenza, quindi, e in specie il 30 gennaio 2018, il Comune trasmetteva al sig. R la nota in pari data prot. n. 3394 con cui rappresentava che, “ in relazione alla domanda… presentata dalla S.V. in data 17.10.2016, prot. n. 30633, con la quale si chiede il permesso di costruire ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., per il rinnovo del P.d.C. n. 2 del 17.01.2011, per il completamento dei lavori mancanti, relativi alle modifiche di prospetto, interne e cambio d’uso parziale a p.t., costruzione di n. 2 locali a p.t. ad uso magazzino e n. 2 fabbricati a p.p. ad uso residenziale e direzionale in via dei Bizantini, mi è gradito comunicare che a seguito di esame istruttorio di cui al verbale n. 1 del 29.01.2018, ne è stato disposto il rilascio. Per il rilascio del permesso di costruire la S.V. dovrà produrre quanto di seguito riportato: n. 2 marche da bollo da € 16.00;n. 5 marche da bollo sul progetto da € 1.00;computo metrico riguardante i fabbricati posti a piano primo ad uso residenziale e residenziale, per il calcolo del contributo sul costo di costruzione dovuto di cui all’art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;n. 1 copia della relazione tecnica ”.
- in data 29/30 marzo 2018, quindi, il sig. R inviava al Comune la seguente nota: “ nonostante il fatto che il sottoscritto ha trasmesso con nota protocollata in data 19.2.2018 quanto richiesto dalla SV. con nota prot. n. 3394 del 30.1.2018, ancora oggi non è stato rilasciato il rinnovo del permesso di costruire n. 2 del 17.1.2011. Ciò premesso e considerato, il sottoscritto F R vi invita e diffida a rilasciare il rinnovo del permesso di costruire n. 2 del 17.1.2011. ”
- con la nota prot. n. 11788 del 16.4.2018, ancora, il Comune di Copertino invitava i ricorrenti a trasmettere in modo completo la documentazione richiesta (“ In riscontro alla diffida prot. n. 10359 del 30.03.2018, pari oggetto, per evidenziare quanto segue:
- il computo metrico trasmesso con nota prot. n. 5887 del 19.02.2018 relativo al fabbricato composto da n. 2 civili abitazioni e locali direzionali a piano primo con esclusione dei locali artigianali, non riporta la porzione di fabbricato destinato a locali direzionali;
- il suddetto computo metrico non è aggiornato al prezziario Ufficiale di riferimento anno 2017 con indicazione della tariffa di ogni lavorazione prevista;
- si evidenzia che quanto dichiarato nella relazione tecnica gli impianti risultano incompleti;
- manca la verifica aero-illuminante dei singoli ambienti;
- documentazione attestante l’avvenuto deposito dei calcoli statici;
- il calcolo delle superfici destinate a parcheggio contempla ed individua l’area destinata da PRG a viabilità, oggetto tra l’altro di espropriazione di pubblica utilità, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 29.12.2017 ”).
- in data 7.5.2018, ciononostante, i ricorrenti comunicavano il riavvio dei lavori relativi alla domanda di rinnovo del p.d.c. n. 2/2011 e, quanto al contributo sul costo di costruzione, ribadivano la correttezza del computo metrico aggiornato al prezziario 2017 già prodotto al Comune ( insieme alla ricevuta di pagamento dell’integrazione del costo di costruzione che, appunto, scaturiva dal computo metrico “aggiornato” ).
- il successivo 10.5.2018, infine, con la nota prot. n. 14528 oggi impugnata, il Comune di Copertino diffidava i ricorrenti dall’iniziare i lavori denunciati, precisando che “ nonostante la richiesta di integrazione documentale e di correttivi avanzata da questo Ufficio con nota prot. n. 11788 del 16.04.2018, la stessa non sia stata posta in essere. Come già evidenziato, la pratica in oggetto, ai fini della sua conclusione, necessitava dell’integrazione del computo metrico relativamente alla porzione di fabbricato destinato a locali direzionali. Come noto, infatti, l’esclusione della corresponsione del costo di costruzione riguarda esclusivamente la parte del fabbricato a destinazione artigianale, mentre quelle a destinazione direzionale sono soggette agli oneri previsti dalla legge. Inoltre, i parametri utilizzati per il calcolo del costo di costruzione dovuto non risultavano corretti perché non aggiornati al Prezziario Ufficiale della Regione Puglia di riferimento anno 2017, con indicazione della tariffa di ogni lavorazione prevista. Peraltro, sempre per come già evidenziato nella precedente nota prot. n. 11788/18, l’istruttoria ha evidenziato l’incompletezza degli impianti, nonché l’assoluta mancanza della verifica aero-illuminante dei singoli ambienti e di documentazione attestante l’avvenuto deposito dei calcoli statici. Infine, preme rilevare come l’individuazione delle aree destinate a parcheggio faccia riferimento a superfici destinate a viabilità dal vigente strumento urbanistico e soggette a espropriazione per pubblica utilità (Delibera Consiglio Comunale n. 84/2017), non potendo, quindi, ricevere tale destinazione dal privato. ”
- veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi: a) Illegittimità delle note prot. n. 14258 del 10.5.2018 e n. 11788 del 16.4.2018;violazione ed elusione della sentenza del T.a.r. Lecce n. 86/2018;violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.p.r. n. 380/2001;eccesso e manifesto sviamento di potere;carenza di istruttoria;b) violazione ed elusione della sentenza del T.a.r Lecce n. 86/2018 per altro profilo;violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 20 d.p.r. n. 380/2001 per altro profilo;eccesso e sviamento di potere;carenza di istruttoria;erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti;c) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 16 d.p.r. 327/2001;violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. l. n. 241/1990;violazione del principio del contraddittorio in relazione sia al procedimento di reiterazione del vincolo espropriativo, che al procedimento ablatorio;d) eccesso e sviamento di potere per altro profilo;carenza di istruttoria;erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti;violazione del diritto di proprietà ex art. 42 della Costituzione e d.p.r. 327/01;contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità dell’azione amministrativa;e) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.p.r. n. 327/2001;eccesso di potere;carenza di istruttoria;violazione del principio del contraddittorio;f) violazione dell’art. 3 d.p.r. n. 327/2001 sotto altro profilo;eccesso di potere;difetto di istruttoria;travisamento dei fatti;g) eccesso di potere;perplessità dell’azione amministrativa;violazione dell’art. 97 della Costituzione e degli artt. 150 e 151 D.Lgs. n. 267/2000;difetto di motivazione per altro profilo.
2.- Ritenuto che il ricorso è fondato e dev’essere accolto, per le ragioni che di seguito si esporranno.
3.- Ritenuto, in particolare, che:
- il T.a.r., con la richiamata sentenza n. 86 del 25 gennaio 2018, accertava come: << avuto riguardo alla completezza della documentazione allegata alla domanda di rinnovo del p.d.c, su tale istanza de (bba) ritenersi formato il silenzio-assenso previsto dall’art. 20 co. 8 TUE, sicché è evidente, sotto tale profilo, l’illegittimità dell’atto soprassessorio odiernamente impugnato, residuando in capo all’Amministrazione unicamente un potere di intervento in autotutela, da esercitarsi nel modi e termini di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/90 >>.
- la sentenza non formava oggetto di appello.
- essa faceva applicazione, relativamente all’istanza di rinnovo del p.d.c. n. 2 del 2011, della previsione di cui all’art. 20, comma 8, d.p.r. n. 380/2001, a norma del quale: << Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso […]>>.
- risulta per conseguenza << illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del permesso di costruire >>(T.a.r. Calabria Catanzaro, sez. II, 21 febbraio 2018, n. 491), potendo in tale ipotesi, come correttamente evidenziato anche da questo T.a.r. nella pronuncia in parola, << essere adottato soltanto un provvedimento di ritiro in autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti per l’adozione di atti di secondo grado (cfr. T.a.r. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 maggio 2014, n. 2972;T.a.r. Sicilia, Catania, 7 aprile 2005, n. 572), da accertarsi con le stesse forme e con le stesse modalità procedimentali previste per l’adozione dell’atto da annullare (cfr. T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, 6 aprile 2000 n. 304) >>(T.a.r. Calabria Catanzaro, n. 491 del 2018 cit.).
- né vi erano le condizioni, formatosi un ‘titolo abilitativo tacito’, per negare il ‘materiale’ rilascio del permesso, poiché il T.a.r., come già scritto, aveva definitivamente acclarato la << completezza della documentazione allegata alla domanda di rinnovo del p.d.c. >>.
3.1 Ritenuto, dunque, di dover a siffatta valutazione soltanto aggiungere che:
- eventuali pretese dell’A.C. relative al ‘contributo’ potranno formare oggetto di successiva contestazione alla parte ma non incidono sul rilascio di un titolo ormai formato (ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.p.r. n. 380/2001, << la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione >>).
- il riferimento all’“ incompletezza degli impianti ” e alla “ mancanza della verifica aero-illuminante dei singoli ambienti e di documentazione attestante l’avvenuto deposito dei calcoli statici ” compiuto nella nota comunale era assolutamente generico e, comunque, per quanto già scritto, inidoneo a incidere sulla pretesa dei richiedenti a ottenere un titolo di cui la sentenza n. 86/2018 appurava in loro favore la spettanza;
- il riferimento, infine, alla circostanza che “ l’individuazione delle aree destinate a parcheggio faccia riferimento a superfici destinate a viabilità dal vigente strumento urbanistico e soggette a espropriazione per pubblica utilità (Delibera Consiglio Comunale n. 84/2017), non potendo, quindi, ricevere tale destinazione dal privato ”, per un verso introduceva un elemento inidoneo a incidere sul rilascio di un titolo ormai ‘esistente’, trattandosi di aspetto semmai significativo ai fini di un eventuale intervento in autotutela del Comune, e, per altro verso, come subito scriveremo, concerneva una delibera contestata in questa sede e di cui il Tribunale di seguito evidenzierà l’illegittimità.
4.- Osservato, difatti, che:
- in data 29.12.2017, come appena scritto, con la richiamata D.C.C. n. 84 il Comune di Copertino aveva approvato il progetto definitivo dei “ Lavori di ristrutturazione e completamento della viabilità esistente su Via dei Bizantini ”, a tal fine contestualmente provvedendo alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate e alla relativa dichiarazione di pubblica utilità.
- nell’atto di gravame si osservava, sul punto, che “ i ricorrenti, dall’esame della documentazione rilasciata il 17.4.2018, hanno appreso che il Comune ha dichiarato la p.u. della viabilità e reiterato il vincolo espropriativo, nonostante il fatto che la procedura ablatoria riguardi solo otto proprietari (come risulta dal piano particellare di esproprio rilasciato in pari data) ed il fatto che nel progetto all’uopo approvato si dà atto che ‘a tutti i proprietari dei terreni interessati dagli espropri si dovrà provvedere a comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 16 d.p.r. 327/01’ (come risulta dalla relazione del progetto rilasciata in pari data). Sicchè, sia la decisione di reiterare il vincolo espropriativo, sia quella di dichiarare la pubblica utilità dell’opera sono illegittime per non essere sono state preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento .”
- la difesa del Comune, non contestando l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento, solo replicava che “ a nulla rileva contestare, come invece con intenti dilatori e defatiganti Controparte continua a fare, la circostanza secondo cui la reiterazione del vincolo espropriativo e la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera non siano state precedute da una specifica comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che i ricorrenti non sono riusciti neanche in questa sede a chiarire in modo compiuto quale sarebbe stato il proprio determinante apporto partecipativo nell’ipotesi in cui fosse stato loro preliminarmente garantito il contraddittorio con la P.A., oggi convenuta. E ciò rileva enormemente ai fini della sicura legittimità e della incontestabile ragionevolezza dell’atto, oggi a torto dunque gravato atteso che, ai sensi dell’art. 21-octies, L. n. 241/1990, il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere un contenuto diverso. ”
- sul tema in contestazione deve osservarsi come, secondo << il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla scorta della decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 20 dicembre 2002, […] al privato proprietario di un’area destinata all’espropriazione, siccome interessata dalla realizzazione di un’opera pubblica dev’essere garantita, mediante la formale comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l’amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull’apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell’approvazione del progetto definitivo (per tutte Consiglio di Stato, IV, 11 novembre 2014, n. 5525). Tale adempimento, che è di fondamentale importanza anche perché preordinato a consentire la presentazione di osservazioni e opposizioni, va posto in essere non solo in sede di prima apposizione del vincolo, ma anche di sua reiterazione al fine di consentire al privato di verificare il corretto esercizio di un potere particolarmente incidente sulla propria posizione. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la decadenza del vincolo espropriativo non esclude, infatti, quanto meno in astratto, che l’amministrazione possa reiterare lo stesso vincolo, ma il provvedimento che procede in tal senso deve essere congruamente motivato in ordine alla persistenza delle ragioni di diritto pubblico sottese alla necessità della reiterazione al fine di escludere una inutile perpetuazione della situazione di compressione del diritto del privato (per tutte Consiglio di Stato, IV, 12 marzo 2015, n. 1317) >>(T.a.r. Sicilia Palermo, III, 26 gennaio 2016, n. 212) e, ancora, come vadano << richiamati i principi affermati dall’Adunanza Plenaria, per i quali il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità delle opere […] deve essere preceduto dalla comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 settembre 1999, n. 14), regole, peraltro, richiamate dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 20 dicembre 2002 >>(T.a.r. Campania Salerno, II, 13 giugno 2018, n. 929;v. anche T.a.r. Calabria, Catanzaro, I, 13 marzo 2017, n. 407).
- quanto, inoltre, ai profili ex art. 21- octies cui l’A.C. fa riferimento, << se è pur vero che la proroga dei termini fissati dalla dichiarazione di p.u. richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, è altrettanto vero che occorre verificare, in concreto, quali avrebbero potuto essere gli apporti partecipativi dei privati e, dunque, un eventuale, diverso contenuto del provvedimento, con ciò evitando di validare una rilevanza meramente formale dell’omissione di comunicazione >>(Consiglio di Stato, IV, 20 luglio 2016, n. 3248).
- la difesa dei ricorrenti, appunto, evidenziava che gli stessi, “ ove fossero stati messi nelle condizioni di partecipare ai procedimenti di d.p.u. e reiterazione del vincolo, avrebbe (ro) potuto rappresentare che: a) a differenza di quanto si legge nella delibera n. 84/2017, dalle aree dichiarate di p.u. non ha accesso alcun lotto edificato, visto che il Comune ha autorizzato l’accesso ai fabbricati ed ai suoli che vi prospettano sulle vie parallele, denominate via Capri e via dei Longobardi (cfr. permesso di costruire n. 84/2015 ‘a condizione che l’accesso dell’abitazione avvenga da via dei Longobardi’ e foto 2, 3 e 4 dell’allegato D della perizia giurata al doc. 13);inoltre, sulle stesse aree non vi sono opere di urbanizzazione, visto che sono prive di asfalto, aree di sosta e parcheggio, spazi di verde, illuminazione pubblica, rete idrica, fognaria, telefonica, elettrica e gas metano (cfr. foto 6 della perizia);b) la viabilità dichiarata di pubblica utilità non soddisfa interessi generali, risultando del tutto inutile, perché ostruita a nord da un fabbricato artigianale privato (vedi foto 1 dell’all. D ed estratto di mappa all’all.to B della perizia);c) l’opera dichiarata di pubblica utilità non può essere collegata con la viabilità pubblica perché chiusa da proprietà privata, né si trova allineata con la viabilità pubblica esistente (cfr. all.to B della perizia);d) la recinzione che dovrebbe essere demolita secondo il progetto definitivo approvato è stata installata in virtù della S.C.I.A. dell’8.4.2016, mai annullata e, quindi, non può essere demolita ”).
- non vi sono, dunque, per il carattere almeno potenzialmente significativo dell’apporto che i ricorrenti avrebbero potuto dare nell’ambito del procedimento in esame, le condizioni per attribuire all’omissione dell’avviso di avvio del procedimento medesimo una valenza esclusivamente formale: il motivo di censura ‘resta’ pertanto fondato, con conseguente illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale di Copertino n. 84 del 29.12.2017 e degli atti alla medesima conseguenti, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente.
5.- Ritenuto che il ricorso è, sulla base di quanto fin qui esposto, meritevole di accoglimento tanto nella parte relativa al rilascio del permesso di costruire quanto in quella relativa alla citata D.C.C. n. 84 del 2017 e che le spese di giudizio ‘seguono’ la soccombenza e debbono essere liquidate nella complessiva somma di euro 3.000,00 ( tremila/00 ), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.