TAR Napoli, sez. II, sentenza 2019-10-10, n. 201904816
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2019
N. 04816/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04679/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4679 del 2018, proposto da
L G, G L, A E, G G, A C, A S, P E, A I, M R, V E, D R, F S, L F, G C C, M F, R P, P Q, S P, M M, C P, L R, B S, F C, G S, S C, F R, rappresentati e difesi dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, viale Mellusi n.40;
contro
Asl 108 - Napoli 3 Sud, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulle sentenze nn:2123/2017;1842/2017;2036/2017;2124/2017;242/2018;2253/2017;2245/2017;2246/2017;2258/2017;1309/2017;1588/2017;1352/2017;1312/2017 del Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza;nonché sulle sentenze nn:852/2017;1341/2017;709/2017;1340/2017;1974/2017;852/2017;386/2017 del Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro e Previdenza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 la dott.ssa A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame i ricorrenti chiedono l’esecuzione dei giudicati relativi alle sentenze in epigrafe indicate.
L’intimata azienda sanitaria non si è costituita.
All’udienza camerale dell’8 ottobre 2019, previa contestazione di possibili profili di inammissibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Sezione, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., deve ravvisare l’inammissibilità del ricorso in esame, che si presenta come tipico ricorso cumulativo avendo ad oggetto più domande giudiziali, nello specifico rivolte ad ottenere l’ottemperanza maturatasi su distinti giudicati discendenti da sentenze del giudice ordinario emesse nei riguardi dell’ASL Napoli 3 Sud.
Invero, si osserva che nel processo amministrativo l’ammissibilità del ricorso cumulativo (cd. cumulo oggettivo: cfr. art. 32 c.p.a.) è condizionata alla sussistenza di oggettivi elementi di connessione tra le domande cumulativamente avanzate, rinvenibili nella comunanza dei presupposti di fatto o di diritto e/o nella riconducibilità delle pretese azionate nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5547;Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 marzo 2010 n. 1617).
Nella fattispecie in esame è palese l’assenza delle richiamate condizioni, in quanto: i) nessuna connessione è individuabile tra le sentenze di cui si chiede l’ottemperanza, dal momento che queste sono state pronunciate, sebbene nei confronti delle medesima azienda sanitaria, all’esito di autonomi procedimenti giurisdizionali, incardinati anche innanzi a Tribunali diversi, e con riferimento a distinte pretese soggettive;ii) sono state introdotte in questa sede una pluralità di autonome domande tra le quali non è individuabile alcun nesso in grado di giustificare la proposizione delle stesse in un unico giudizio, non potendo evidentemente bastare la circostanza che tutte le sentenze condividano la stessa amministrazione convenuta, ossia l’ASL Napoli 3 Sud, attesa la labilità di tale fattore al fine dell’individuazione degli elementi di connessione sopra esplicitati (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 30 dicembre 2014 n. 13263).
In conclusione, va ribadita l’inammissibilità del ricorso per carenza delle condizioni di proponibilità del ricorso cumulativo.
Non vi è luogo a pronuncia in ordine al regime delle spese processuali in virtù della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.