TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-07-25, n. 202302479
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 25/07/2023
N. 02479/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01551/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trabia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza di ingiunzione a demolire n-OMISSIS- notificata il 14/05/2019 Prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Responsabile dell'Area V - Urbanistica del Comune di Trabia, ha ordinato la rimozione e demolizione di tutta una serie di manufatti infra descritti, a seguito di verbale di accertamento, redatto dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Trabia prot. n. -OMISSIS-;
b) di ogni altro atto antecedente, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 giugno 2023 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra -OMISSIS- ha proposto impugnazione avverso l’ordinanza di ingiunzione a demolire notificata il 14 maggio 2019 Prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Responsabile dell'Area V - Urbanistica del Comune di Trabia, ha ordinato la rimozione e demolizione dei seguenti manufatti:
- Fabbricato ad una elevazione fuori terra, della tipologia di casa mobile prefabbricata, con tetto a due falde inclinate sui lati nord e sud, del quale, nel corso del sopralluogo è stato rilevato, la casa prodruttrice (-OMISSIS- srl), il modello (-OMISSIS-), e il numero di telaio (-OMISSIS-), delle seguenti dimensioni: larghezza ml.6,35 circa - altezza ml 3,30 circa al colmo e ml 3,10 alla gronda.
- porticato posto sul lato ovest, adiacente al predetto fabbricato, a unica falda inclinata. Le misure di tale porticato sono: lunghezza ml 7,55 circa, larghezza ml 5,90 circa, altezza ml 3,10 al colmo e ml 2,50 alla gronda.
- locale w.c. chiuso da quattro lati (con accesso dal portico), realizzato con pilastrini in legno e tompagnamento in pannelli di cartongesso, in corso di realizzazione, delle seguenti dimensioni: ml 2,95 circa x ml 1,80 circa;
- Vano angolo cottura, tompagnato sul lato ovest con pannelli in cartongesso, in corso di esecuzione, delle seguenti dimensioni: ml, 4,40 circa x ml 1,80;
- piccolo deposito di attrezzi con copertura a unica falda inclinata sul lato sud, delle seguenti dimensioni lunghezza ml 3,15 circa;larghezza ml 2,10 circa;altezza ml 2,90 circa al colmo ml 2,60 alla gronda.
- piscina prefabbricata, dalle dimensioni di ml 7,00 circa x ml 3,80 circa con altezza di ml 1,55 circa.
- massetto cementizio di collegamento esteso tra il fabbricato e le rimanenti opere
- il fondo risulta recintato da muretti di altezza di ml 0,60 sormontati da pannelli in metallo;l’accesso al fondo è garantito da due appositi cancelli in metallo carrabili di cui il primo, sul lato sud, a due battenti e l’altro con apertura scorrevole entrambi prospicienti la strada denominata -OMISSIS-.
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’impugnato provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento.
Il Comune di Trabia non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza straordinaria per l’abbattimento dell’arretrato del 23 giugno 2023, tenuta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., sentito il difensore del ricorrente, la causa è stata assegnata in decisione.
Con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato che il provvedimento non è stato preceduto da comunicazione di avvio del procedimento.
Il motivo è infondato, giacché secondo la giurisprudenza il carattere strettamente vincolato dei provvedimenti di applicazione di sanzioni in materia urbanistica esclude la necessità di comunicare al destinatario l’avvio del relativo procedimento (tra le tante, Cons St. sez. VII, 29 marzo 2023, n.3279).
Con il secondo motivo il ricorrente ha rilevato ce le opere oggetto del provvedimento non avrebbero e caratteristiche della stabilità e dell’attitudine alla trasformazione del suolo e pertanto non necessiterebbero di alcun permesso di costruire.
Il ricorrente ha specificato che:
- il locale wc è stato demolito nel mese di giugno 2019;
- la casa mobile, di dimensioni modeste, non è ancorata al suolo, ma poggiata su gomme e, una volta chiusa a fisarmonica, può circolare su strada ed è priva di allacci di approvvigionamento idrico ed elettrico e di smaltimento acque.
Nessun provvedimento concessorio sarebbe necessario per il porticato.
Le doglianze di cui sopra sono infondate.
Il ricorrente ha affermato che il locale wc è stato demolito. La cosa, però, non ha alcun riflesso sulla legittimità del provvedimento, giacché la demolizione ha avuto luogo dopo la notifica dell’ordinanza impugnata.
Quanto alla casa su ruote, la giurisprudenza è orientata nel senso che: “ A prescindere dal sistema di ancoraggio, la casa mobile o una struttura prefabbricata su ruote costituiscono un manufatto rilevante ai fini urbanistici e pertanto realizzabile previo rilascio di titolo edilizio, in quanto non diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee ” (Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 25 gennaio 2022, n.172;in materia anche Tar Liguria, sez. I, 20 gennaio 2021, n.55).
Quanto alle altre opere, le affermazioni di parte ricorrente risultano del tutto apodittiche e non corrispondenti a quanto rilevato dal Comune, che ha rilevato la realizzazione di opere di rilevante impatto urbanistico, destinate a soddisfare bisogni di carattere non certamente temporaneo.
Con un ultimo motivo parte ricorrente manifesta l’intento di presentare domanda tesa ad ottenere concessione in sanatoria, affermando che le opere sono conformi alle previsioni urbanistiche.
È chiaro che in tal modo parte ricorrente dichiara una mera intenzione, che non ha alcun rilievo i fini della legittimità del provvedimento.
Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in quanto il Comune di Trabia non si costituito in giudizio.