TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-06-13, n. 202403735
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2024
N. 03735/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01845/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 7904089495, rappresentata e difesa dall'avvocato G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Cesario Console n. 3;
nei confronti
Security Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 15;
per l'annullamento
(quanto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti depositati il 4/5/2024) :
- della Determinazione D.G. n. 195 del 28 settembre 2022, con la quale SO.RE.SA. ha disposto l'aggiudicazione, in favore della odierna controinteressata Security Service s.r.l., del Lotto 4 (ASL Salerno) della " Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della regione Campania ”, seconda graduata l'odierna ricorrente;
- della Determinazione D.G. n. 61 del 15 marzo 2024, pubblicata in pari data sul sito internet, con la quale SO.RE.SA. " determina 1) di prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2109 del 04/03/2024; 2) di annullare la Determinazione del Direttore Generale n. 219 del 27/09/2023, con la quale è stato disposto l'annullamento della Determinazione n. 195 del 28/09/2022, limitatamente all'aggiudicazione del lotto 4 in favore dell'operatore economico Security Service S.r.l., fermo il resto; 3) di dare atto che, per effetto dell'annullamento della predetta determinazione, si determina la reviviscenza della Determinazione n. 195/2022, nella parte in cui si dispone l'aggiudicazione del lotto n. 4 in favore dell'operatore Security Service S.r.l., fermo il resto ";
- di tutti gli atti, anche diversi da quelli sopra elencati ed allo stato sconosciuti, in virtù dei quali SO.RE.SA. ha ritenuto di non sottoporre l'offerta di Security Service a verifica di anomalia o comunque di non verificarne la sostenibilità economica in vista dell'aggiudicazione e della stipula della Convenzione;
- di tutti gli atti, anche diversi da quelli sopra elencati ed allo stato sconosciuti, in virtù dei quali SO.RE.SA. ha ritenuto l'offerta di Security Service congrua ed economicamente sostenibile, in vista dell'aggiudicazione e della stipula della Convenzione;
- di tutti gli atti, anche diversi da quelli sopra elencati ed allo stato sconosciuti, in virtù dei quali SO.RE.SA. ha ritenuto di non sottoporre l'offerta di Security Service alla verifica del rispetto dei minimi salariali inderogabili, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 95, co. 10, e 97, co. 5, lett. d), del d.lgs. 50/2016;
- della documentazione amministrativa, tecnica ed economica prodotta dalla controinteressata nella procedura di gara;
- della lex specialis di gara, ove interpretabile diversamente da quanto ritenuto in ricorso;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, consequenziale e/o connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A. e della Security Service s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione dirigenziale del 14/5/2019 n. 85 la So.Re.Sa. indiceva la gara d’appalto per l’affidamento quadriennale dei servizi di vigilanza armata e aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione, suddivisa in corrispondenti 16 lotti, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente partecipava tra gli altri al lotto 4, riguardante l’ambito territoriale dell’ASL Salerno, dall’importo presunto di € 16.234.627,20, classificandosi al terzo posto della graduatoria.
Previo scorrimento della graduatoria (esclusa la prima graduata, in quanto appartenente a un unico centro decisionale, in applicazione del vincolo di aggiudicazione previsto dal disciplinare), il lotto in questione veniva aggiudicato alla controinteressata con determinazione n. 195 del 28/9/2022.
Su ricorso della ricorrente, questa Sezione annullava l’aggiudicazione con sentenza del 20/9/2023 n. 5155 (in estrema sintesi, per la ritenuta illegittimità nell’attribuzione dei punteggi).
Pertanto, con determina del 27/9/2023 n. 219 la So.Re.Sa. ritirava l’affidamento del lotto alla controinteressata.
Con l’impugnata determinazione n. 61 del 15/3/2024 la So.Re.Sa. ha poi preso atto dell’intervenuto annullamento della pronuncia di questa Sezione, di cui alla sentenza del Consiglio di Stato - sez. III del 4/3/2024 n. 2109.
Ha quindi rimosso l’atto di ritiro della precedente determina di aggiudicazione alla controinteressata, considerando prodotta la reviviscenza della determinazione n. 195/2022, con la conseguente aggiudicazione del lotto in questione alla Security Service.
Dopo aver diffidato la stazione appaltante dal procedere all’aggiudicazione, la ricorrente (che svolge il servizio in proroga tecnica) ha impugnato la determinazione in parola, sostenendo che occorresse sottoporre l’offerta della Security Service ad una rinnovata verifica di anomalia per appurarne la sostenibilità economica, specialmente per ciò che concerne il rispetto dei minimi salariali inderogabili, essendo stato nelle more approvato il nuovo C.C.N.L. del settore della Vigilanza Armata e Portierato, con il previsto incremento del costo orario della manodopera.
Si sono costituite in giudizio per resistere la So.Re.Sa. e la Security Service, quest’ultima producendo memoria difensiva.
Con motivi aggiunti la ricorrente ha aggiornato e riproposto le censure.
La So.Re.Sa. ha depositato una memoria difensiva.
Alla camera di consiglio dell’8 maggio 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, previa rinuncia delle parti ai termini a difesa in relazione ai motivi aggiunti, è stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel