TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-05-16, n. 202302936

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-05-16, n. 202302936
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302936
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 02936/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02069/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2069 del 2021, proposto da
G A V M, rappresentato e difeso dall'avvocato G A V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, E C, A I F, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 25856/2019, pubblicata il 05.04.2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente, in qualità di difensore anticipatario, agisce nel presente giudizio per l’esecuzione della sentenza in epigrafe per la parte rimasta ineseguita e chiede di disporre la materiale liquidazione in favore della ricorrente della somma omnicomprensiva di €. 2.121,20, oltre spese per il certificato passaggio in giudicato per complessivi €. 17,84, oltre interessi ex art. 1282 c.c. decorrenti dal passaggio in giudicato della Sentenza avvenuto in data 28.12.2019.

Il Comune si è costituito e ha depositato memoria nella quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto il Comune di Napoli ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) con accesso all’anticipazione di liquidità proveniente dall’apposito fondo di rotazione (il cosiddetto fondo Salva-Comuni) di cui agli artt. 243- bis e seguenti del D. Lgs. 267/2000 (introdotti dal decreto legge n. 174/2012 convertito con modifiche nella legge n. 213/2012). Inoltre, il Comune si è avvalso della ulteriore possibilità di rimodulazione del piano di riequilibrio prevista dall’art. 1, commi 888 e 889 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) con delibera consiliare n. 85 del 29 novembre 2018.

Il Comune ha in particolare rappresentato che il piano deliberato dal Comune di Napoli non è stato ancora approvato, né denegato, come attestato dalla Ragioneria Generale del Comune di Napoli con nota prot. n. 383380 del 16-5-2022, depositata in atti (Doc. 5), ed il relativo procedimento è ancora fermo presso la Commissione Ministeriale di cui all’art.155 del TUEL in attesa della relativa relazione istruttoria, a seguito della quale verrà intrapresa la valutazione da parte della Corte dei Conti – Sezione Regionale della Campania.

Nel merito, ha chiesto comunque il rigetto del ricorso

La causa, all’odierna udienza è stata trattenuta in decisione.

Conformemente a quanto già rilevato dalla Sezione in precedenti analoghi, che si richiamano ai sensi dell'art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 22 dicembre 2021, n. 8158 e 26/01/2022, n.517), deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso notificato in data successiva all'adozione della delibera di attivazione della procedura di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (n. 85 del 29 novembre 2018) - e prima che la competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti si sia pronunciata sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato dal Comune di Napoli, in conformità a quanto consentito dall'art. 1 comma 714-bis della L. 28 Dicembre 2015, n. 208 - e, dunque, in vigenza del periodo di necessaria sospensione delle procedure esecutive (tra cui il giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a.), nei confronti degli Enti locali che hanno attivato la procedura di cui all'art. 243-bis del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm., previsto dalle citate norme di legge (artt. 243-bis, comma 4, T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e 1, comma 714-bis, L. 28 Dicembre 2015, n. 208).

Nel caso in esame, il ricorso è stato invece notificato in data 4 maggio 2021 (dunque dopo l’adozione della delibera 85/2018) e la Corte dei conti non si è ancora pronunciata sulla rimodulazione del piano. Esso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite

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