TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-07-01, n. 202007428
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Pubblicato il 01/07/2020
N. 07428/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04184/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4184 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Baiamonti, 4;
contro
Ministero della Giustizia - (D.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto 13 gennaio 2010, che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “ -OMISSIS- ”;
del parere della Commissione Medica Ospedaliera del 18 maggio 2006, che ha ritenuto non ascrivibile a categoria l’infermità, riconosciuta dipendente da causa di servizio ,” -OMISSIS- ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 giugno 2020 la dott.ssa R R, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 27/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- del Corpo di Polizia Penitenziaria, con istanza del 16 marzo 2005 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità: “ -OMISSIS- ”.
2. Ha premesso di aver svolto servizio di “-OMISSIS-” negli anni 1993-1993, e di “guardia carceraria”, negli anni 2000-2007;e di aver, inoltre, già conseguito il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità “ -OMISSIS- ”, nonché per “ -OMISSIS- ”.
3. La Commissione Medica Ospedaliera ha ritenuto l’infermità “ -OMISSIS- ” non ascrivibile ad alcuna categoria.
4. Successivamente il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 30 maggio 2008, ha ritenuto l’infermità “ -OMISSIS- ” dipendente da causa di servizio;ha invece espresso parere contrario con riferimento alle altre patologie, la cui origine è stata individuata in una predisposizione individuale, sulla quale nessuna efficacia causale può aver svolto il servizio di istituto.
5. Avverso gli indicati provvedimenti il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo:
I) in relazione al giudizio di non ascrivibilità a categoria della infermità “ -OMISSIS- ”: violazione della L. 1092/73, come modificata dalla L. n. 834/81, e delle tabella allegate, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità della deduzione;
II) in relazione alla infermità “-OMISSIS-”, violazione della L . 241/90 ed eccesso di potere per mancanza e/o carenza di motivazione e/o di istruttoria, violazione dell’art. 1 della L. 1094/70 e dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/73: il ricorrente rileva l’erroneità del giudizio espresso dal Comitato di Verifica, nella misura in cui esclude in modo assoluto la dipendenza da causa di servizio della patologia in questione, che presenta una eziopatogenesi simile a quella della polmonite che ha attinto il ricorrente, che è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, in ragione del fatto che in qualità di -OMISSIS- era costretto a trascorrere molte ore al giorno in auto con l’aria condizionata;l’espletamento del servizio ben potrebbe aver agito da fattore causale esclusivo o, quantomeno, concausale, pertanto l’Amministrazione, in applicazione all’Art. 64 del D.P.R. 1092/73, non avrebbe potuto negare la dipendenza da causa di servizio sul mero rilievo che tra i fattori scatenanti vi sono anche elementi endogeno-costituzionali, dovendo invece indagare sulla possibile efficacia scatenante, o aggravante, del servizio di istituto;il parere del Comitato di Verifica è sostanzialmente apodittico e immotivato;
III) in relazione alla patologia “ -OMISSIS- ”, mancanza e/o mera apparenza di motivazione del provvedimento, illogicità, contraddittorietà manifesta e carenza assoluta di presupposti del provvedimento per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, contraddittorietà rispetto ad atti dello stesso procedimento e contraddittorietà rispetto ad atti di altri procedimenti: il parere del Comitato di Verifica è, anche in questo caso, inattendibile nella misura in cui non ammette mai la ricorrenza di una causa esterna nell’origine della patologia;la circostanza che l’infermità “ -OMISSIS- ” sia ascrivibile alla Tabella 8a dimostra, da sé, la possibile ascrivibilità alla causa di servizio, il che contraddice a quanto si legge nell’impugnato parere, secondo cui la causa è sempre individuabile in fattori endogeni. Il ricorrente rileva che il servizio svolto può essere all’origine della patologia, avendo comportato il contatto con detenuti, turni “massacranti”, impossibilità di alimentazione corretta e ansia continua. Anche in questo caso il parere del Comitato di Verifica risulta assolutamente immotivato.
IV) in relazione alla infermità “ -OMISSIS- ”, mancanza e/o mera apparenza di motivazione del provvedimento, illogicità, contraddittorietà manifesta e carenza assoluta di presupposti del provvedimento per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, contraddittorietà rispetto ad atti dello stesso procedimento e contraddittorietà rispetto ad atti di altri procedimenti: il parere del Comitato di Verifica è criticato dal ricorrente per ragioni analoghe a quelle già denunciate, con la precisazione che in questo caso il Comitato di Verifica ha evocato anche l’età quale possibile causa della patologia, e ciò del tutto impropriamente, posto che all’epoca il ricorrente aveva solo 33 anni;oltre a ciò va rilevato che al ricorrente è gia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di una trauma cervicale, che potrebbe essere all’origine della infermità in questione.
5.1. Il ricorrente ha concluso il ricorso per l’annullamento degli atti impugnati e per la declaratoria della ascrivibilità dell’infermità “ -OMISSIS- ” alla Tabella A, 8a categoria, supportando il ricorso con una perizia medico-legale.
6. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del ricorso.
7. Questo è stato chiamato ed introitato in decisione all’udienza del 26 giugno 2020.
8. Il ricorso va accolto.
9. Preliminarmente il Collegio rammenta che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr., tra le più recenti: TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 3439/2020;TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, n. 3566/2020) i pareri espressi dal Comitato per la verifica per le cause di servizio, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 461 del 2001, circa la dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, sono espressione di discrezionalità tecnica, in quanto tale organo, che ha una composizione complessa, essendo costituito non solo da medici, ma anche da soggetti con professionalità amministrative e giuridiche – “ accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione ”, sulla base di cognizioni di scienza medica e specialistica.
9.1. Conseguentemente, il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso solo nelle ipotesi di vizi logici, desumibili in maniera evidente dalla motivazione degli atti impugnati ovvero nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, nn. 3276/2020 e 3439/2020;TAR. Lazio, Roma, Sez. I, 01/10/2018, n. 9652).
9.2. E’ stato inoltre statuito (TAR Lazio, Sez. I quater, n. 3439/2020) che “ Ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, infatti, il parere del CVCS non solo è obbligatorio ma è altresì vincolante e insurrogabile, posto che l’Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento in conformità al giudizio di questo organo (ex multis, Tar Campania, Salerno, n. 1735 del 2019;Tar Lazio, Roma, n. 10702 del 2019;Tar Calabria, Catanzaro, n. 778 del 2015) .” e che “ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 Dpr n. 461 del 2001, quindi, il parere del CVCS si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In altre parole, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere (ex multis, Tar Lazio, Roma, n. 11462 e n. 10675 del 2019;Tar Campania, Salerno, n. 635 del 2015). Peraltro, il CVCS esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la CMO: si tratta di un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche ed amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali, che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, sicché l'Amministrazione non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua ad esso, mentre una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dallo stesso ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto Comitato. Il sindacato giurisdizionale si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione o di istruttoria inficiante il parere espresso dal CVCS, unico organo competente, come si è visto, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di una infermità da causa di servizio ” (TAR Lazio, Roma, sez. I quater, n. 3439/2020).
9.3. Va infine rammentato che secondo un consolidato orientamento di giurisprudenza, i fattori di rischio che possono farsi rientrare nella nozione di “causa efficiente e determinante delle condizioni di servizio” possono essere solo i fatti e gli eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro per gravosità, intensità e durata (TAR Puglia- Lecce), sez. II, 16/03/2016, n. 488;T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 24/02/2016, n. 226;T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 04/03/2015, n. 3738), dovendosi escludere la rilevanza dei fattori di rischio che sono esplicazione dell’ordinario servizio istituzionale, salvo che non consti l’inosservanza, da parte dell’Amministrazione, delle dovute e necessarie misure di protezione del personale, imposte ordinariamente ad ogni datore di lavoro.
10. Orbene, nel caso in esame emergono effettivamente, dagli atti impugnati, delle incongruenze ed illogicità palesi.
10.1. Risulta infatti incomprensibile la ragione per cui, mentre l’infermità “ -OMISSIS- ” è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, la stessa valutazione non é stata effettuata con riferimento alla infermità “ -OMISSIS- ”. Secondo quanto si legge nella perizia medico-legale prodotta dal ricorrente, entrambe le patologie si estrinsecano in processi infiammatori: la “ -OMISSIS- ”, che è una infiammazione della mucosa del naso, origina per lo più quale reazione allergica ad agenti esterni, spesso acari della polvere, che si annidano in materassi, cuscini, tappeti, filtri di condizionatori, e in generale ambienti chiusi;l’ “ -OMISSIS- ” spesso origina quale infiammazione conseguente alla infiammazione, acuta o cronica, delle mucose del naso e della faringe. Alla luce di tali considerazioni appare all’evidenza illogico che sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della infermità “ -OMISSIS- ”, ma non anche della infermità “ -OMISSIS- ”, che verosimilmente è causa della “ -OMISSIS- ” e che è ben possibile sia stata contratta dal ricorrente a causa del lungo tempo trascorso alla guida di un autoveicolo, esposto agli acari che ivi potevano annidarsi.
10.2. Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio appare intrinsecamente ed evidentemente contraddittorio anche nella parte in cui afferma che l’infermità “ -OMISSIS- ” riscontrata al ricorrente non è addebitabile a causa di servizio in quanto “ usura conseguente al progredire dell’età ”: in effetti al momento in cui presentava la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità in questione, il ricorrente aveva solo 33 anni (essendo nato nel -OMISSIS-), cioè una età che, secondo quanto si legge nella perizia medico-legale prodotta agli atti, non giustificava da sola l’insorgenza della malattia, che potrebbe peraltro essersi aggravata, e quindi conclamata così precocemente, a causa del “ colpo di frusta e pregresso trauma cranico ”, subìto dal ricorrente e già riconosciuto dipendente da causa di servizio.
10.3. La perizia medica prodotta dal ricorrente è anche utile laddove evidenzia che la infermità “ -OMISSIS- ” potrebbe essere insorta a causa dell’uso prolungato di farmaci, particolarmente di antinfiammatori: il Comitato di Verifica non ha effettuato sul punto alcuna indagine, benché il ricorrente sia affetto da patologie croniche per le quali potrebbe far uso da tempo di farmaci. Va inoltre considerato che causa di stress , che può aver predisposto il ricorrente alla patologia in questione, potrebbero essere, in sé, le varie infermità di cui sopra si è dato conto, che nella loro cronicità e nell’insieme potrebbero essere causa di un disagio tale da determinare una risposta psico-somatica anche a carico dell’apparato gastrico. Sussistendo – per le ragioni indicate nei paragrafi che precedono - motivi per dubitare della dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate a carico delle mucose del naso e dell’orecchio, il Collegio ritiene che anche in relazione alla infermità “ -OMISSIS- ” non si potesse escludere la dipendenza da causa di servizio senza indagini più approfondite.
11. Come osservato dal ricorrente, il Comitato di Verifica non risulta aver indagato le questioni dianzi prospettate.
12. Allo stesso modo non si comprende per quale ragione la Commissione Medica Ospedaliera ha ritenuto non ascrivibile a categoria l’infermità “ -OMISSIS- ”, atteso che nella Tabella A, 8a categoria, n. 31, sono contemplate le infermità “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- .”: la perizia medica prodotta dal ricorrente ne conclude che il ricorrente sarebbe “ portatore addirittura di 2 patologie contemplate in 8° cat. Ab. A ”.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso merita di essere accolto, limitatamente all’annullamento degli atti impugnati, che risultano affetti da difetto di istruttoria e di motivazione.
14. In esecuzione della presente decisione la Commissione Medica Ospedaliera ed il Comitato di Verifica per le cause di servizio dovranno riesaminare la domanda presentata dal ricorrente, finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sopra esaminate, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
15. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del giudizio.