TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-10-27, n. 202213886

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2022-10-27, n. 202213886
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213886
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2022

N. 13886/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12261/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12261 del 2021, proposto da
M C, rappresentato e difeso dagli avvocati G D'Amico, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione n. 25 dell'Esame di Stato Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

provvedimento di esclusione del ricorrente dall'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato, sessione unica anno 2021, per mancato possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami, comunicato con nota pec del 26 novembre 2021 e ulteriori atti indicati in ricorso


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dall’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato per mancato possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione agli esami.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

A fronte dell’orientamento espresso dalle sentenze nn. 1021, 1022 e 1023 del 26 novembre 2021, del Cons. giust. Amm. Reg. sic., aventi ad oggetto questioni analoghe a quelle oggetto dell’odierno giudizio e che tendevano a concludere nel senso dell’attribuzione di una specifica tutela al ricorrente in relazione alla controversia in oggetto, deve rilevarsi che il Consiglio di Stato con diverse sentenze pubblicate nel 2022 (Cons. Stato 1863/2022;
Cons. Stato 1865/2022) ha manifestato un orientamento contrario alla posizione del ricorrente, ritenendosi non idoneo il diploma vecchio ordinamento per partecipare all’esame in questione.

La questione che viene all’esame concerne l’ammissione o l’esclusione dagli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Perito industriale di candidati in possesso del diploma di Geometra conseguito in vigenza del vecchio ordinamento .

Tale questione si è presentata anche nelle precedenti sessioni di esami, dando luogo ad un contenzioso che si è risolto in senso sfavorevole ai ricorrenti (TAR Catania n. 382/2021;
TAR Lombardia-Milano- n. 509/2021).

In tale ultima pronuncia è stato statuito che “In primo luogo, va evidenziato che l’art. 1 dell’ordinanza 24 aprile 2019, n. 373 - di indizione, per l’anno 2019, della sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato - “ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati”, definisce il “candidato perito industriale” come “il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore ‘Tecnologico’ […]”.

L’ordine di indizione dell’esame, quindi, contempla già tra i possibili candidati alcuni diplomati secondo il vecchio ordinamento, vale a dire solo i periti, mentre non elenca tra i titoli il diploma di geometra del vecchio ordinamento, che deve quindi ritenersi escluso. Al contempo, la valutazione di “raffronto” tra i diplomi del vecchio ordinamento (costituita dai due distinti diplomi di geometra e perito) e quelli “CAT” (categoria più ampia nella quale sono confluiti le aree sia di geometra sia di perito, secondo un nuovo percorso di studi) del nuovo ordinamento, infatti, è già espressamente compiuta, ove l’ordinanza ammette l’accesso alla più ampia categoria di diplomati “CAT” e non l’inverso.

In secondo luogo, si osserva che nemmeno nel sistema ante riforma vi era alcuna equiparazione legislativa tra il diploma di perito industriale e quello di geometra. Non può rilevare, dunque, una parziale affinità tra alcune delle materie oggetto di studio nei due diversi percorsi formativi (cfr., sull’inesistenza di equipollenza nel sistema ante riforma, anche T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 708 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 18 aprile 2018, n. 2541, secondo cui non è “configurabile né una equiparazione sostanziale né una equiparazione legale. Se, infatti, è vero che l'art. 16, comma 1, del R.D. n. 275/1929 ha previsto per i periti industriali una specializzazione (specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario e navale), stabilendo, poi, nello specifico, che spettano loro le funzioni esecutive per i lavori ad essi inerenti tanto che, nell'introdurre il requisito dell'abilitazione professionale per l'iscrizione al relativo Albo, tale suddivisione in settori permane in ragione della specialità dei diplomi conseguiti (l. n. 17/1990), cionondimeno, l'equiparazione con l'attività e le prestazioni del geometra rimane limitata al solo caso della progettazione e direzione di modeste costruzioni edili non rimesse nell'esclusiva competenza degli Ingegneri od Architetti (art. 16, citato, lett. b), essendo, invece, riservata al geometra una competenza più estesa (cfr. art. 16, lett. a-q, del R.D. n. 274/1929). D'altro canto, come riconosciuto dallo stesso Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, si è ‘in assenza di una disposizione legislativa o regolamentare’ che sancisca l'equipollenza tra i titoli professionali di diploma di perito industriale in edilizia e di geometra (nota prot. n. 2418/GE/df dell'8.05.2015), rimanendo, invero, gli Albi per l'abilitazione all'esercizio delle rispettive professioni separati (nota prot. 1236 del 5.05.2015 dell'U.O.C. Affari legali) ed essendo, a tali fini, irrilevante la parziale coincidenza delle classi di laurea triennale che consentono, in relazione all'analoga preparazione, l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione ai relativi Albi per le corrispondenti figure laureate, appartenenti ad un diverso e più qualificato profilo.)”.

D’altra parte, come osservato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Campania n. 2541/2018 cit.), “l'equipollenza dei titoli di studio richiesti ai fini della ammissione ad un pubblico concorso può essere riconosciuta solo nei casi previsti dalla legge o dallo stesso bando di concorso. (Nella specie, è stata esclusa l'equipollenza fra il titolo di perito industriale e quello di geometra richiesto dal bando) (Consiglio di Stato 954\1991);
e, specificatamente, in relazione alla valutazione di equipollenza va detto che essa è riservata alla legge e non è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione (Consiglio di Stato 4902\2005). Non vi è alcuna equipollenza ex lege tra il titolo di geometra e quello di perito industriale edile e non rileva in merito il fatto che esistano affinità e parziali coincidenze fra le attività svolte dai professionisti iscritti in albi diversi;
[…] ed invero, ‘l'istituto dell'equipollenza fra i titoli di studio posseduti, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ha carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di mera interpretazione analogica’ (Cons. di St., sez. VI, 8 febbraio 2016 n. 495)”.

In sostanza, attraverso l’interpretazione di “equipollenza” del diploma di geometra del vecchio ordinamento con il diploma “CAT” è volta a reintrodurre, per altra via, un’equipollenza – già negata e ritenuta insussistente anche dalla giurisprudenza – tra i diplomi di perito e di geometra del vecchio ordinamento.

Quanto alla cd. riforma Gelmini, l’art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (rilevante nella fattispecie) prevede che “al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico”.

Da tale ultimo inciso della norma, si è ricavato il valore del diploma cd. “CAT” ai fini dell’accesso agli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione. In tal senso, l’ordinanza 24 aprile 2019, n. 373 richiama espressamente “il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’ufficio legislativo” del MIUR “sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, Geometra ed Agrotecnico e condiviso dall’Ufficio di gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015 che riconosce l’accesso ai sopracitati esami per coloro che siano in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo le confluenze di cui all’Allegato D”.

Diversamente, nessuna previsione di legge consente di ritenere l’equiparazione del diploma di geometra cd. “vecchio ordinamento” con il nuovo diploma “CAT”.

Infatti, all’equipollenza ex lege di alcuni titoli di studio con altri deve riconoscersi valenza “unidirezionale e non già bilaterale” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 495)

Un fondamento legislativo all’equipollenza predicata non può nemmeno essere rinvenuto nell’art. 27 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e nell’art. 2 del D.M. 28 dicembre 2005, che ha previsto che “Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lett. b) dell’art. 27 del d. lvo 17.10.2005, n. 226 i titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell’ordinamento previgente sono dichiarati corrispondenti ai titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del secondo ciclo del sistema formativo di istruzione e formazione, previsto dal Capo II del medesimo decreto legislativo n. 226/2005 secondo la tabella B allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante”. Si tratta infatti di una norma dettata per tutt’altro scopo, vale a dire per consentire l’avvio del primo anno dei nuovi percorsi di formazione dopo il passaggio al nuovo ordinamento (come testualmente sancito dall’art. 27, comma 1, d.lgs. n. 226/2005) e che, infatti, pone la questione in termini di “corrispondenza” dei nuovi titoli con i vecchi e non di “equipollenza”.

. Nessun argomento può essere tratto, in senso diverso, dall’art. 2, comma 1, d.P.R 7 agosto 2012 n. 137 che dispone che “Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale”.

Infatti, nel caso di specie, è la stessa ordinanza di indizione della sessione di esami 24 aprile 2019, n. 373 a richiedere il possesso dei titoli specificamente individuati e già sopra precisati. I provvedimenti di ammissione impugnati, quindi, si pongono in aperto contrasto con essa, secondo quanto dedotto dai ricorrenti”. Nel medesimo senso si è espresso il Consiglio di Stato (Cons. Stato 1863/2022;
Cons. Stato 1865/2022) con argomentazioni pienamente condivisibili e cui si rinvia quale precedente conforme, specie con riferimento alla mancanza di equipollenza tra i titoli.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto

La novità delle questioni esaminate e la peculiarità della vicenda e degli interessi dedotti giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

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